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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/11/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Cesare Marziali Presidente
Dott. Vito Savino Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 764 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. STANISCIA Parte_1 C.F._1
NICOLA VIA CRESCENZO 20 00193 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
- tutti C.F._3 CodiceFiscale_4 C.F._5 [...]
con l'Avv. DONNINI DONNINO VIALE DEGLI EROI N. 12/B Parte_2
60013 RI .
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha citato il Notaio per sentirlo condannare alla restituzione di Parte_2 Parte_1
quanto pagato al creditore procedente, nel procedimento di pignoramento Controparte_3
immobiliare azionato in danno del sig. Persona_1
A sostegno della domanda il sig. ha dedotto di avere sottoscritto un contratto di Parte_2
compravendita, per tramite del Notaio (di cui al Rogito del 13/02/1998 rep.
1.100 raccolta Pt_1
381), con cui ha venduto al sig. l'unità immobiliare sito al catasto fabbricati del Persona_1
Comune di Mondavio, Partita 789, Foglio 29, particella 129, sub 1 e così descritta nella nota di trascrizione.
Successivamente, con atto di rettifica redatto dal medesimo Notaio in data 29/07/98, il subalterno compravenduto tra le parti, di cui al Rogito del 13/02/98, è stato corretto nel n. 2.
Tuttavia, prima della trascrizione della rettifica il sig. era stato colpito da un atto di Persona_1
pignoramento immobiliare con cui un suo creditore, aveva espropriato l'unità Controparte_3
immobiliare sita catasto fabbricati del Comune di Mondavio Partita 789, Foglio 29, particella 129, sub
1, così descritta in nota di trascrizione.
Per evitare la vendita del bene, pertanto, fu costretto a presentare istanza di Parte_2
conversione, al fine di evitare l'asta, con esborso di somme .
Effettuato il pagamento e così estinta la procedura del Tribunale di Pesaro RGE 34/01, il ha Parte_2
promosso giudizio per ottenere in rivalsa la condanna del Notaio al rimborso di Parte_1
quanto pagato al creditore per estinguere il debito oltre le spese legali sostenute e Controparte_3
gli ulteriori danni.
Con la sentenza n. 269/2008 il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda condannando il Notaio al risarcimento dei danni nella misura di €. 10.000,00, oltre accessori.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello dinanzi la Corte di Appello di Ancona Parte_1
ed il appello incidentale sul quantum. Parte_2
Questa Corte ha accolto il solo gravame principale rilevando come la parte descrittiva della nota di trascrizione in parola consentisse l'individuazione del bene venduto, in forza del Rogito del 1998, nel solo subalterno 2.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso di legittimità e con la pronuncia n. Parte_2
17054/18 il Supremo Collegio ha cassato la sentenza gravata affermando il principio di diritto per cui:
“la opponibilità ai terzi di un atto trascritto si rapporta esclusivamente alla nota di trascrizione e quindi non investe il contenuto dell'atto” rinviando alla Corte di Appello di Ancona.
Nelle more essendo deceduto il sig. , la causa è stata riassunta dagli eredi, nel quale Parte_2
giudizio si è costituito il Dott. insistendo per il rigetto del gravame. Parte_1
pagina 2 di 5 Con la pronuncia n. 1226/2020, la Corte di Appello di Ancona ha accolto la domanda degli eredi del sig. . Parte_2
Il Notaio ha quindi impugnato detta pronuncia innanzi al Supremo Collegio ottenendone la cassazione con sentenza n. 25909/23 emessa il 05/09/23.
Ha quindi nuovamente riassunto la causa il Notaio chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e si sono costituiti gli eredi, riproponendo le loro domande e l'appello incidentale.
Si deve innanzitutto osservare che la Suprema Corte con la decisione da cui deriva il presente giudizio di rinvio ha cassato la sentenza n. 1226/2020 della Corte d'appello di Ancona in quanto non prese in esame la questione, dirimente, se il contenuto della nota di trascrizione era tale da consentire al creditore l'esatta identificazione del bene.
A tale principio ci si deve quindi attenere al fine di decidere la questione.
Ciò posto occorre considerare, sulla scorta del principio già espresso in questa fattispecie dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 17054/2018 che ““consolidata giurisprudenza di questa Suprema
Corte insegna che, in diretta conseguenza della conformazione del sistema di pubblicità immobiliare, la opponibilità ai terzi di un atto trascritto si rapporta esclusivamente alla nota di trascrizione, e quindi non investe, come asserisce invece la corte territoriale, il contenuto dell'atto trascritto….pretermettendo in toto tale certa lex, la corte territoriale, a ben guardare, ha parificato la posizione dei terzi a quella delle parti della compravendita che, ictu oculi, conseguono una conoscenza diretta del contenuto dell'atto, che prescinde dal meccanismo di pubblicità immobiliare dettato dal codice. Del tutto illogica, prima ancora che erronea, è pertanto tale equiparazione degli estranei all'atto con i suoi contraenti, equiparazione sulla cui base la corte territoriale ha in effetti eliso il nesso causale tra l'erronea trascrizione e l'esecuzione immobiliare. Se in realtà il terzo equivalesse alla parte, il sistema di pubblicità immobiliare, alla fin fine, neppure occorrerebbe, in quanto la pubblicità diverrebbe un elemento intrinseco presente nell'atto stesso. A questa meta, in ultima analisi, è di fatto pervenuta la corte territoriale, rendendo irrilevante il contenuto della nota di trascrizione”.
In altre parole, l'indicazione nel quadro D della nota di trascrizione che l'appartamento fosse situato al piano primo e non al piano terra, non poteva consentire al terzo di cogliere la differenza tra quello compravenduto e l'altro rimasto in proprietà del venditore, in quanto a differenza della parte dell'atto, che ha avuto modo di vedere l'immobile, al terzo non può richiedersi di approfondire la sua indagine fino a compiere un sopralluogo.
Dunque la domanda è fondata ciò che determina la necessità di delibare l'appello incidentale proposto da , e riproposto dagli eredi, sul quantum del danno. Parte_2
pagina 3 di 5 Non si ritiene di poter liquidare il danno costituito dalle spese di difesa e soccombenza nell'opposizione di terzo alla esecuzione, e opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di giudizi intrapresi a proprio rischio dal Parte_2
Neppure è liquidabile un danno morale, in difetto di prova e né quello per la negazione del mutuo, anche per tale voce difettando la prova di una diminuzione patrimoniale effettiva o di un mancato guadagno.
Sono invece dovuti a titolo di risarcimento euro 13.261,56 pagati al fine di estinguere l'esecuzione, le spese legali della procedura di conversione del pignoramento, che sono liquidabili in euro 4.008,97, le spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento pari ed euro 262,00, mentre non possono liquidarsi le spese notarili per detta cancellazione, non occorrendo a tal fine il Notaio e non essendo comunque documentata tale spesa e neppure le spese legali per tale attività, non essendo necessaria l'attività del legale, una volta ottenuto l'ordine dal giudice dell'esecuzione, di cancellazione
(attività compresa nella liquidazione di cui sopra).
Gli eredi sono creditori pro quota, che in mancanza di diverse emergenze si presumono eguali e dunque pari ad euro 17.537,53 : 3 = 5.845,84 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo
Ogni altro argomento assorbito, va dunque respinto l'appello del Notaio ed accolto quello Pt_1
incidentale degli Eredi Parte_2
Le spese dei sei gradi di giudizio rimangono a carico del Notaio e sono liquidate in Parte_2
dispositivo con riferimento allo scaglione di valore del liquidato.
Deve accertarsi a carico del Notaio la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_4
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
di euro 5.845,84 ciascuno, oltre rivalutazione
[...] Controparte_4
ed interessi legali dalla domanda al saldo , condanna al rimborso delle spese di giudizio che liquida, per il primo grado Parte_1
in euro 5.077,00, per il primo giudizio di appello in euro 4.888,00 per il primo giudizio di cassazione pagina 4 di 5 in euro 3.082,00, per il primo giudizio di rinvio in euro 4.888,00 per il secondo giudizio di cassazione in euro 3.082,00, per il secondo giudizio di rinvio in euro 4.888,00, oltre, per tutti, spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta a carico del Notaio la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a Parte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Cesare Marziali
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Cesare Marziali Presidente
Dott. Vito Savino Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 764 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. STANISCIA Parte_1 C.F._1
NICOLA VIA CRESCENZO 20 00193 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
- tutti C.F._3 CodiceFiscale_4 C.F._5 [...]
con l'Avv. DONNINI DONNINO VIALE DEGLI EROI N. 12/B Parte_2
60013 RI .
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha citato il Notaio per sentirlo condannare alla restituzione di Parte_2 Parte_1
quanto pagato al creditore procedente, nel procedimento di pignoramento Controparte_3
immobiliare azionato in danno del sig. Persona_1
A sostegno della domanda il sig. ha dedotto di avere sottoscritto un contratto di Parte_2
compravendita, per tramite del Notaio (di cui al Rogito del 13/02/1998 rep.
1.100 raccolta Pt_1
381), con cui ha venduto al sig. l'unità immobiliare sito al catasto fabbricati del Persona_1
Comune di Mondavio, Partita 789, Foglio 29, particella 129, sub 1 e così descritta nella nota di trascrizione.
Successivamente, con atto di rettifica redatto dal medesimo Notaio in data 29/07/98, il subalterno compravenduto tra le parti, di cui al Rogito del 13/02/98, è stato corretto nel n. 2.
Tuttavia, prima della trascrizione della rettifica il sig. era stato colpito da un atto di Persona_1
pignoramento immobiliare con cui un suo creditore, aveva espropriato l'unità Controparte_3
immobiliare sita catasto fabbricati del Comune di Mondavio Partita 789, Foglio 29, particella 129, sub
1, così descritta in nota di trascrizione.
Per evitare la vendita del bene, pertanto, fu costretto a presentare istanza di Parte_2
conversione, al fine di evitare l'asta, con esborso di somme .
Effettuato il pagamento e così estinta la procedura del Tribunale di Pesaro RGE 34/01, il ha Parte_2
promosso giudizio per ottenere in rivalsa la condanna del Notaio al rimborso di Parte_1
quanto pagato al creditore per estinguere il debito oltre le spese legali sostenute e Controparte_3
gli ulteriori danni.
Con la sentenza n. 269/2008 il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda condannando il Notaio al risarcimento dei danni nella misura di €. 10.000,00, oltre accessori.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello dinanzi la Corte di Appello di Ancona Parte_1
ed il appello incidentale sul quantum. Parte_2
Questa Corte ha accolto il solo gravame principale rilevando come la parte descrittiva della nota di trascrizione in parola consentisse l'individuazione del bene venduto, in forza del Rogito del 1998, nel solo subalterno 2.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso di legittimità e con la pronuncia n. Parte_2
17054/18 il Supremo Collegio ha cassato la sentenza gravata affermando il principio di diritto per cui:
“la opponibilità ai terzi di un atto trascritto si rapporta esclusivamente alla nota di trascrizione e quindi non investe il contenuto dell'atto” rinviando alla Corte di Appello di Ancona.
Nelle more essendo deceduto il sig. , la causa è stata riassunta dagli eredi, nel quale Parte_2
giudizio si è costituito il Dott. insistendo per il rigetto del gravame. Parte_1
pagina 2 di 5 Con la pronuncia n. 1226/2020, la Corte di Appello di Ancona ha accolto la domanda degli eredi del sig. . Parte_2
Il Notaio ha quindi impugnato detta pronuncia innanzi al Supremo Collegio ottenendone la cassazione con sentenza n. 25909/23 emessa il 05/09/23.
Ha quindi nuovamente riassunto la causa il Notaio chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e si sono costituiti gli eredi, riproponendo le loro domande e l'appello incidentale.
Si deve innanzitutto osservare che la Suprema Corte con la decisione da cui deriva il presente giudizio di rinvio ha cassato la sentenza n. 1226/2020 della Corte d'appello di Ancona in quanto non prese in esame la questione, dirimente, se il contenuto della nota di trascrizione era tale da consentire al creditore l'esatta identificazione del bene.
A tale principio ci si deve quindi attenere al fine di decidere la questione.
Ciò posto occorre considerare, sulla scorta del principio già espresso in questa fattispecie dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 17054/2018 che ““consolidata giurisprudenza di questa Suprema
Corte insegna che, in diretta conseguenza della conformazione del sistema di pubblicità immobiliare, la opponibilità ai terzi di un atto trascritto si rapporta esclusivamente alla nota di trascrizione, e quindi non investe, come asserisce invece la corte territoriale, il contenuto dell'atto trascritto….pretermettendo in toto tale certa lex, la corte territoriale, a ben guardare, ha parificato la posizione dei terzi a quella delle parti della compravendita che, ictu oculi, conseguono una conoscenza diretta del contenuto dell'atto, che prescinde dal meccanismo di pubblicità immobiliare dettato dal codice. Del tutto illogica, prima ancora che erronea, è pertanto tale equiparazione degli estranei all'atto con i suoi contraenti, equiparazione sulla cui base la corte territoriale ha in effetti eliso il nesso causale tra l'erronea trascrizione e l'esecuzione immobiliare. Se in realtà il terzo equivalesse alla parte, il sistema di pubblicità immobiliare, alla fin fine, neppure occorrerebbe, in quanto la pubblicità diverrebbe un elemento intrinseco presente nell'atto stesso. A questa meta, in ultima analisi, è di fatto pervenuta la corte territoriale, rendendo irrilevante il contenuto della nota di trascrizione”.
In altre parole, l'indicazione nel quadro D della nota di trascrizione che l'appartamento fosse situato al piano primo e non al piano terra, non poteva consentire al terzo di cogliere la differenza tra quello compravenduto e l'altro rimasto in proprietà del venditore, in quanto a differenza della parte dell'atto, che ha avuto modo di vedere l'immobile, al terzo non può richiedersi di approfondire la sua indagine fino a compiere un sopralluogo.
Dunque la domanda è fondata ciò che determina la necessità di delibare l'appello incidentale proposto da , e riproposto dagli eredi, sul quantum del danno. Parte_2
pagina 3 di 5 Non si ritiene di poter liquidare il danno costituito dalle spese di difesa e soccombenza nell'opposizione di terzo alla esecuzione, e opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di giudizi intrapresi a proprio rischio dal Parte_2
Neppure è liquidabile un danno morale, in difetto di prova e né quello per la negazione del mutuo, anche per tale voce difettando la prova di una diminuzione patrimoniale effettiva o di un mancato guadagno.
Sono invece dovuti a titolo di risarcimento euro 13.261,56 pagati al fine di estinguere l'esecuzione, le spese legali della procedura di conversione del pignoramento, che sono liquidabili in euro 4.008,97, le spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento pari ed euro 262,00, mentre non possono liquidarsi le spese notarili per detta cancellazione, non occorrendo a tal fine il Notaio e non essendo comunque documentata tale spesa e neppure le spese legali per tale attività, non essendo necessaria l'attività del legale, una volta ottenuto l'ordine dal giudice dell'esecuzione, di cancellazione
(attività compresa nella liquidazione di cui sopra).
Gli eredi sono creditori pro quota, che in mancanza di diverse emergenze si presumono eguali e dunque pari ad euro 17.537,53 : 3 = 5.845,84 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo
Ogni altro argomento assorbito, va dunque respinto l'appello del Notaio ed accolto quello Pt_1
incidentale degli Eredi Parte_2
Le spese dei sei gradi di giudizio rimangono a carico del Notaio e sono liquidate in Parte_2
dispositivo con riferimento allo scaglione di valore del liquidato.
Deve accertarsi a carico del Notaio la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_4
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
di euro 5.845,84 ciascuno, oltre rivalutazione
[...] Controparte_4
ed interessi legali dalla domanda al saldo , condanna al rimborso delle spese di giudizio che liquida, per il primo grado Parte_1
in euro 5.077,00, per il primo giudizio di appello in euro 4.888,00 per il primo giudizio di cassazione pagina 4 di 5 in euro 3.082,00, per il primo giudizio di rinvio in euro 4.888,00 per il secondo giudizio di cassazione in euro 3.082,00, per il secondo giudizio di rinvio in euro 4.888,00, oltre, per tutti, spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta a carico del Notaio la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a Parte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Cesare Marziali
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