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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 357/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Sapienza;
Appellante
CONTRO
C.F. (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata contumace
E
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Manlio Galeano
e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29720149000605158, notificata dall'Agente della riscossione in data 23 giugno 2014, per il pagamento dei carichi contributivi portati dalla cartella esattoriale n. 29720050005036880, concernente contributi previdenziali e relative somme aggiuntive per complessivi
€ 82.077,29.
Con sentenza n. 1076/2021 del 27/10/2021, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio delle parti, rigettava il ricorso e condannava a rifondere ai convenuti le spese di lite. Parte_1
Il decidente dichiarava inammissibili, in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., le contestazioni afferenti ai vizi formali dell'intimazione di pagamento e disattendeva l'eccezione di non conformità all'originale delle copie documentali versate in atti dall'Agente della Riscossione – formulata dalla parte attrice– ritenendo la genericità della doglianza.
, con ricorso depositato in data 26/04/2022, appellava la Parte_1
sentenza; resisteva l' mentre restava contumace. CP_2 CP_1
La causa era decisa all'esito dell'udienza 3 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, deduce “Violazione dei Parte_1
principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per erronea e/o falsa motivazione, in relazione all'art. 615 c.p.c.
In particolare, poichè l'opposizione non era stata proposta né per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, né per motivi attinenti vizi formali della cartella, non trovava applicazione né il termine dei 40 gg. né quello dei 20 gg. per cui errava la sentenza appellata laddove statuiva che “ogni questione ad esso relativa avrebbe dovuto esser fatta valere dalla ricorrente nel termine decadenziale di quaranta giorni decorrente dalla notifica dei successivi atti con
i quali l'Agente della riscossione le ha intimato il pagamento degli importi di cui all'indicata cartella, con conseguente tardività dell'azione oggi intrapresa”.
Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sent. n. 10012/2021) secondo cui la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione, deducendo che, poiché nel caso di specie la cartella sottostante l'intimazione opposta era stata notificata a soggetto e indirizzo diversi dal destinatario e dalla sua residenza (all'epoca a Ispica, c.da
Scorsone), tutti gli atti successivi restavano travolti dalla nullità della notifica.
2. Sotto altro profilo, l'appellante deduce “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per erronea e/o falsa motivazione, in relazione agli artt. ex art. 2712 e 2719 c.c. e 22 co. 5, D.p.r. 546/92. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica la contestazione, da lei formulata nella prima udienza del giudizio di primo grado, della conformità agli originali delle copie documentali versate in atti dall'Agente della Riscossione. Deduce che, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità e merito, il tempestivo disconoscimento, da parte del contribuente, delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento impugnata impone all'Amministrazione finanziaria di versare in atti gli originali, pena la nullità della notifica per difetto di prova della stessa, dovendo ritenersi la notifica come mai avvenuta e restando così priva di titolo la pretesa contenuta nella cartella di pagamento. Tanto era avvenuto nel caso in esame, avendo ella contestato, non in modo generico, la conformità agli originali delle copie delle relate di notifica delle intimazioni di pagamento prodotte dall , sul quale Controparte_3
incombeva l'onere, rimasto inadempiuto, di produrre i documenti originali.
3. Con il terzo motivo l'appellante rileva che, stante l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da era comunque maturata Controparte_4 la prescrizione quinquennale, per insussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
4. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per omessa e/o falsa motivazione, in relazione al DM 55/2014. Rileva che appare fuori dalla logica giuridica la condanna alle spese a favore di una parte non soltanto chiamata su richiesta di controparte, ma neanche necessaria alla regolarità del contraddittorio.
5. Il primo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui l'appello è proposto avverso la statuizione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 617
c.p.c., avendo il Tribunale di Ragusa qualificato espressamente come opposizione agli atti esecutivi - in quanto inerenti “la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata” - i motivi di impugnazione relativi all'omessa notifica e alla nullità della notifica della cartella.
La qualificazione esplicita dell'azione come opposizione agli atti esecutivi avrebbe imposto all'odierna appellante d'impugnare con il ricorso per cassazione
- e non con l'appello, stante il chiaro disposto dell'art. 618 ultimo comma c.p.c. - le statuizioni di inammissibilità del motivo di opposizione con il quale si censurava l'inesistenza o comunque la nullità della notifica al fine di inficiare la validità di tutti gli atti successivi del procedimento di riscossione.
Il giudice poi, pur avendo ritenuto inammissibile la contestazione della notifica della cartella, ha tuttavia ritenuto di esaminarne ed affermarne la validità, rilevando – correttamente (vd. Cass 24852/2006;10091/2009) – che la stessa era stata effettuata il 21.6.2005 mediante consegna a mani di , Controparte_5
qualificatosi “padre incaricato della ricezione dell'atto convivente”.
6. E' infondato il secondo motivo di appello. L'appellante all'udienza del 30.6.2015 contestava la conformità agli originali delle relate di notifica delle intimazioni di pagamento prodotte dall'agente della riscossione n. 29720099004241450 e n. 297201090064618 deducendo che difettava nell'originale il nominativo della destinataria e il suo codice fiscale. A sostegno del disconoscimento produceva copie dell'originale in proprio possesso, affermando di averle acquisite direttamente presso l'agente della riscossione.
Tuttavia, invitata da questa Corte a dimostrare la genuinità e la provenienza delle copie da lei esibite, l'appellante dichiarava di non essere in condizione di adempiere a tale onere probatorio. Si osserva, in ogni caso, che, quand'anche il nome della destinataria e il suo codice fiscale fossero stati apposti dall
[...]
unicamente nella copia prodotta agli atti del giudizio, ciò non Controparte_3
immuterebbe il fatto che, essendo avvenuta la notifica delle intimazioni a mezzo raccomandata postale, risulta documentata la ricezione delle stesse dall'odierna appellante, che ha sottoscritto personalmente l'avviso di ricevimento. Va richiamato il principio secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto, nonché del suo contenuto, da parte del destinatario, sicché incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova che il plico aveva un oggetto diverso (tra le più recenti, vd. Cass. 237/2021;
16528/2018). Nel caso in specie, la non ha provato, né ha dedotto mezzi Pt_1
istruttori, in ordine al fatto che la lettera raccomandata da lei ricevuta il
27.10.2009 avesse un contenuto diverso dalla intimazione di pagamento n.
2972009004241450000 e che la stessa fosse riferibile alla cartella di pagamento n. 29720050005036880, come si evince anche dalla stampa dell'interrogazione dell'archivio informatico prodotta dall'Agente della riscossione.
7. Da superiori premesse consegue che nessuna prescrizione successiva è maturata, essendo stato il termine quinquennale interrotto tempestivamente dapprima dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 2972009004241450000 avvenuta il 27.10.2009 e poi dall'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, n. 29720149000605158 pacificamente notificata il 23.6.2014.
8. E' infondato, infine, anche l'ultimo motivo di appello.
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di cassazione, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, secondo cui nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, nei quali si facciano valere motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, quali la prescrizione del credito anche se maturata successivamente alla notifica della cartella, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore. Inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato che, ove sia convenuto in giudizio erroneamente l P_
, il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto
[...]
espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.). Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208). La legittimazione passiva dell'agente della riscossione, unico soggetto convenuto dall'opponente nel primo grado di giudizio, non poteva estendersi oltre i motivi di opposizione agli atti esecutivi, essendo l' l'unico soggetto legittimato passivo per l'opposizione a cartella e CP_2
l'opposizione all'esecuzione.
Pertanto, il rigetto di tutti i motivi di opposizione giustificava la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali nei confronti di entrambe le parti vittoriose, sia quella convenuta sia quella della quale era stata autorizzata la chiamata in giudizio.
9. Il rigetto integrale dell'appello comporta, per il principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte costituita, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_2
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 7.160,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese