Art. 18.
Per l'esercizio finanziario 1948-49 e' stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia di cui all' art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59 .(1) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 aprile 1949, n. 121 ha disposto (con l'art. 7) che la sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui al presente articolo e' elevata a lire 4.000.000.000. ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 10 agosto 1950, n. 693 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui al presente articolo e' ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire.
Per l'esercizio finanziario 1948-49 e' stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia di cui all' art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59 .(1) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 aprile 1949, n. 121 ha disposto (con l'art. 7) che la sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui al presente articolo e' elevata a lire 4.000.000.000. ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 10 agosto 1950, n. 693 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui al presente articolo e' ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire.