CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 26327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26327 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PP nato a [...] il [...] l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
sentite le conclusioni del PG, nella persona del sostituto GIOVANNI DI LEO, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio per il capo 13 e rigetto nel resto;
udito il difensore avv. CLARA VENETO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26327 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da GI RA contro l'ordinanza applicativa di misura cautelare carceraria, emessa il 26 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 416-bis e 356 cod.pen., a lui ascritti quale partecipe, con ruolo di organizzatore, all'associazione criminosa nota come 'Locale di Mesoraca', diretta da MA ON RR, per il periodo successivo al 24/05/2005. In particolare egli è accusato di avere, in concorso con altri, diretto e organizzato l'associazione, predisponendo i mezzi economici necessari mediante la costituzione di numerose imprese edili con cui acquisire in modo esclusivo gli appalti pubblici del comprensorio, accettando le regole di 'ndrangheta, e di avere commesso frode nell'esecuzione di un appalto pubblico mediante la ditta 'Mesoscavi', agendo al fine di agevolare la predetta associazione criminosa. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, dimostrati dal complesso dei dati investigativi riportati nell'ordinanza genetica della misura cautelare, alla quale ha rinviato fornendo una motivazione 'per relationem'. Premessa un'ampia ricognizione delle caratteristiche di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, e di quelle della condotta del singolo affinché possa esserne ritenuto un membro, ha ritenuto il RA un partecipe, con ruolo preminente, alla storica cosca di 'ndrangheta denominata 'Locale di Mesoraca', quale uomo di fiducia del boss MA ON RR e punto di riferimento per i sodali e i soggetti estranei all'associazione, sulla base delle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia, che sono state brevemente richiamate. Di tali dichiarazioni il Tribunale ha ribadito la credibilità per l'attendibilità soggettiva dei dichiaranti, per l'attendibilità intrinseca delle varie chiamate, tutte da qualificare come 'chiamate in correità', l'esistenza di riscontri esterni costituiti anche dalla convergenza di plurime chiamate indipendenti tra loro e sufficientemente individualizzanti, e l'assenza di ragioni di inimicizia, odio o conflitto tra costoro e il RA e di interessi utilitaristici particolari, che potessero far sospettare intenti calunniosi. Una ulteriore conferma del ruolo di vertice del RA è costituita dalle risultanze del procedimento n. 5946/2010 RGNR DDA, in cui sono state intercettate conversazioni dell'imputato IC DE RA, boss di Cutro, in cui egli raccontava di incontri avuti con il, MA ON RR e con il RA, chiamato con il suo soprannome ("Gennarera"). Il Tribunale ha infine ritenuto riscontrata la partecipazione del RA all'associazione criminosa, nel procedimento in esame, dalle vicende relative ai lavori pubblici svolti da società edili riconducibili al predetto e a suo figlio, in cui si è manifestata una forte capacità di infiltrazione, svolgendo le stesse i lavori appaltati ad altre ditte, mediante subappalti illeciti. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza anche per il delitto di frode in pubbliche forniture, contestato al capo 13), attraverso le molte intercettazioni da cui sarebbe emersa la consapevolezza del RA di avere utilizzato, nel realizzare tubature stradali, dei tubi non carrabili e già lesionati, non idonei a sopportare il passaggio di mezzi pesanti, e il suo tentativo, insieme al figlio, di ovviare al forte rischio di crollo del manto soprastante con interventi poco costosi e altrettanto inadeguati. Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sia perché presunte ai sensi dell'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen. in ragione della contestazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., sia perché le modalità e le circostanze delle condotte criminose erano indicative di professionalità nel delinquere e rivelatici di un elevato pericolo di reiterazione. Ha escluso altresì l'emergenza di elementi da cui evincere la dissoluzione dell'associazione di appartenenza o la rescissione dei legami del RA con essa, o comunque un suo effettivo allontanamento. L'unica misura idonea per salvaguardare le esigenze cautelari è stata ritenuta, quindi, la detenzione in carcere, stante la presunzione assoluta della sua adeguatezza, oltre ad essere, comunque, l'unica misura in grado di recidere i contatti del ricorrente con l'associazione, avuto riguardo al grado del suo inserimento in tale ambiente criminale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GI RA, per mezzo del proprio difensore avv. Sergio Rotundo, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 355 e 356 cod.pen. e la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett.b) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di frode in pubbliche forniture travisando la prova. Infatti è emerso chiaramente, dalle indagini, che per l'esecuzione dei lavori pubblici in questione la ditta del figlio ME RA ha solo fornito la manodopera, affidandosi totalmente all'aggiudicatario dell'appalto quanto alla scelta e alla fornitura dei materiali. Inoltre, le intercettazioni citate dal Tribunale dimostrano che egli non conosceva il progetto e non era quindi consapevole della conformità o meno ad esso dei lavori eseguiti. Manca quindi il dolo del delitto di cui all'art. 356 cod.pen. 3 La difesa aveva invocato, in via subordinata, la sua derubricazione nel reato di cui all'art. 355 cod.pen., ma su detta richiesta zttzeri la motivazione è del tutto assente. In ordine a questa imputazione manca, secondo il ricorrente, anche una motivazione in merito all'aggravante mafiosa. Il Tribunale si è riportato alla stringata frase contenuta nell'ordinanza genetica, secondo cui i lavori venivano così eseguiti per favorire sul piano economico la ditta riconducibile al RA, che è espressione dell'associazione criminosa nel settore degli appalti, ma quest'ultima affermazione è rimasta del tutto non dimostrata, mancando qualsiasi attività di indagine e qualsiasi elemento da cui essa possa essere desunta, ed essendo il suo mero presunto coinvolgimento dell'indagato nella ditta del figlio insufficiente per integrare tale aggravante. 2.2 Con il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod.pen. e la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. è stato configurato per il periodo successivo al 24 maggio 2005, data della sentenza di condanna per identica contestazione, dalla quale è stato assolto con la sentenza di appello passata in giudicato il 18 luglio 2006. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in base alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, ma non ha valutato con attenzione la loro riferibilità ad un periodo successivo alla data indicata, e non si è confrontato con le dichiarazioni di altri collaboratori, che non hanno mai citato la sua persona. In particolare, il dichiarante ZO NO è collaboratore dal 2007, e ha, quindi, riferito solo fatti antecedenti a tale anno. Il dichiarante ME CE ha riferito solo che egli è un affiliato alla cosca, ma non ne ha descritto alcuna attività, pur parlando degli interessi della stessa nel settore boschivo. Anche i collaboratori RM IN, GI LI e SA LI, pur avendo iniziato a collaborare in epoche più recenti, hanno raccontato sempre fatti risalenti nel tempo ovvero fatti privi di riferimenti temporali. Invece altri dichiaranti, che hanno iniziato a collaborare in anni recenti, non lo hanno mai menzionato. Inoltre, gli episodi a lui contestati risalgono al più tardi al 2017 e, dopo quell'epoca, non vi è alcuna prova del suo presunto ruolo di organizzatore e neppure di partecipe all'associazione criminosa. Questi episodi, inoltre, attengono solo ad un ausilio prestato al figlio nella sua attività imprenditoriale, e non vi è alcun indizio che i lavori eseguiti fossero funzionali a mantenere in vita l'associazione. Secondo il ricorrente, mancano, a suo carico, tutti i requisiti che distinguono la partecipazione ad associazione di stampo mafioso rispetto alla partecipazione 4 ad associazione a delinquere semplice. L'associato mafioso delinque per raggiungere il controllo stabile di un segmento della vita sociale, ma se i fatti addebitatigli risalgono al più al 2014/2015, e anche l'ultimo lavoro in subappalto è terminato nel 2017, è evidente che egli non ha raggiunto alcuna stabilità nel controllo di un segmento della vita sociale. Cardine dell'associazione di stampo mafioso è poi la forza intimidatrice, mentre nell'unico episodio contestato, quello relativo al subappalto illecito, non è emersa alcuna condotta di sopraffazione. La condotta del partecipe, poi, può consistere in un contributo di qualsiasi genere purché non occasionale e apprezzabile quanto all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, mentre non vi è alcun elemento dimostrativo di un simile apporto, né sono stati evidenziati indizi gravi di un suo stabile inserimento nella struttura dell'associazione. Infine, il Tribunale non ha neppure risposto alla censura, formulata contro l'ordinanza genetica, circa la mancanza di indizi dimostrativi del ruolo di organizzatore della cosca a lui attribuito. Non si è neppure ipotizzato quali attività egli avrebbe organizzato, con quali modalità e per conto di chi, venendogli attribuito un unico reato ex art. 356 cod.pen., senza alcun suo coinvolgimento nella gestione degli appalti boschivi o nella commercializzazione del cippato, attività indicate come di particolare interesse per la cosca. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen., con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale, nonostante uno specifico motivo di riesame, non ha aggiunto nulla alla stringata motivazione dell'ordinanza genetica, la quale riporta, usando la tecnica del "copia-incolla", le medesime considerazioni esposte per altre posizioni. Manca quindi, anche nel provvedimento del Tribunale, un'autonoma valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e circa il mancato superamento della presunzione relativa della loro presenza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. In particolare, il Tribunale non ha tenuto conto della lontananza nel tempo delle condotte delittuose contestate, che, se anche sussistenti, risalgono al 2017, e dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 23 gennaio 2021, ha revocato la misura di prevenzione a lui applicata per l'assenza di pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni Di Leo, ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso relativi ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza in merito ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 356 cod.pen., 5 non essendo stata valutata la sussistenza del dolo specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'ordinanza è, invero, adeguatamente motivata, anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 356 cod.pen., non ravvisandosi alcun travisamento o illogicità nella valutazione delle intercettazioni, dalle quali risulta il diretto coinvolgimento del ricorrente nella gestione della ditta intestata al figlio ME e nella decisione di completare il lavoro conferito con l'appalto pubblico, nonostante la consapevolezza della pessima qualità dei materiali utilizzati e della inidoneità dell'opera realizzata. 2.1. Risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Occorre anche avere riguardo alla specificità della valutazione demandata alla fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che, «in tema di motivi di ricorso per 6 (vA-- cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 2.2. L'ordinanza impugnata dà adeguato conto degli elementi indiziari da cui dedurre la sussistenza del reato di cui all'art. 356 cod.pen., ed in particolare delle intercettazioni che attestano la consapevole e volontaria partecipazione del RA alla frode nella fornitura. Si trae, invero, dalle conversazioni intercettate la dimostrazione della sussistenza del dolo, che la norma configura come generico e non specifico (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Rv. 269370), e della natura fraudolenta dell'operazione, che impedisce la configurabilità del meno grave delitto di cui all'art. 355 cod.pen., la cui sussistenza viene tacitamente esclusa mediante il richiamo al requisito della malafede, che distingue il reato di cui all'art. 356 cod.pen. da quello indicato dal ricorrente (Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Rv.282267). 2.3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza è sufficientemente motivata mediante il richiamo, 'per relationem', all'ordinanza genetica. Secondo principi consolidati, «in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza.» (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628, tra le altre). Nel presente caso la richiesta di riesame è, sul punto, generica e poco approfondita, ed il richiamo alla motivazione contenuta nell'ordinanza genetica appare perciò legittimo e sufficiente. Peraltro, l'aggravante in questione deve essere ritenuta sussistente, sotto un profilo di logicità, a seguito dell'affermata appartenenza del RA ad un'associazione di stampo mafioso, essendo illogico ritenere che un affiliato ad una cosca che trae i suoi profitti anche dallo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia, costituisca 7 tv\- un'impresa che opera al di fuori di quel programma criminoso e si pone in concorrenza e in contrasto con gli interessi dell'associazione di appartenenza. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata motiva adeguatamente e in modo non contraddittorio né illogico la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso dal RA nel periodo successivo al 24/05/2005, sulla base delle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata vagliata e non può essere rivalutata in questa sede. Il Tribunale stesso ha evidenziato, e utilizzato, le dichiarazioni relative alla partecipazione del RA alla cosca 'Locale di Mesoraca' in epoca successiva a quella coperta dalla precedente assoluzione definitiva, che collegano tale partecipazione alla consumazione di delitti ben individuati nel tempo, commessi dopo il 2005 e nei quali il RA è coinvolto. Il riscontro esterno costituito dalla conversazione intercettata a carico di IC DE RA, poi, indica con sufficiente certezza la partecipazione del RA alla predetta cosca in epoca successiva al 2005, risalendo essa al 2012 e riferendo di incontri effettuati con il RR, capo riconosciuto della cosca, alla presenza del RA. Infine la consumazione, nel 2017, del delitto di cui all'art. 356 cod. pen., contestato al capo 13), legittima la valutazione della permanenza dell'inserimento del RA nella predetta associazione criminosa, quanto meno fino a quell'epoca. 3.1. Il ricorrente erra nell'affermare che, dopo quella data, non vi sono prove della sua partecipazione alla cosca indicata e nel dedurre, da ciò, la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione della misura cautelare. Il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., avendo natura permanente, può, infatti, continuare a consumarsi fino a un atto di desistenza, volontaria o legale (Sez. 5, n. 31111 del 19/03/2009, Rv. 244479), per cui la mancanza di elementi che attestino la cessazione di tale partecipazione rende legittima, a livello indiziario, l'affermazione della attuale consumazione del reato. Sotto questo profilo è irrilevante il richiamo all'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 23 gennaio 2021, ha revocato la misura di prevenzione applicata al RA, ritenendo assente la pericolosità sociale: per l'emissione o il mantenimento di tale misura è necessario accertare l'attualità della pericolosità sociale, e dagli atti risulta che quel provvedimento si è basato su una relazione della Questura attestante la mancanza di elementi dimostrativi della sua appartenenza a cosche mafiose successivamente al 2013, evidentemente mancando la notizia della pendenza della presente indagine. 8 3.2. E' errata anche l'affermazione della mancanza dei requisiti che distinguono la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso dalla partecipazione ad un'associazione a delinquere semplice, basata sul rilievo che il RA non ha sottoposto a stabile controllo un segmento di vita sociale e non ha mai usato la forza intimidatrice tipica dell'associazione mafiosa, e che non è neppure provata la non occasionalità della sua partecipazione. Le chiamate in correità citate nell'ordinanza impugnata descrivono, invero, il RA quale intraneo da molti anni ad un'associazione la cui natura mafiosa è stata accertata in sentenze definitive, e gli attribuiscono un ruolo di vertice, che risulta confermato dalla conversazione intercettata a carico di IC DE RA, atteso che questi intratteneva rapporti con la cosca 'Locale di Mesoraca' incontrando abitualmente il suo capo, che si presentava insieme al RA. Il suo ruolo di organizzatore della cosca è poi desumibile, quanto meno nei termini indiziari necessari per l'emissione della misura cautelare, dalla sua attività di gestione di società edili, i cui proventi erano finalizzati ad agevolare la cosca, essendo tale ruolo attribuibile a chi dirige un settore delle attività illecite a cui questa si dedica abitualmente, traendo da ciò i mezzi economici con cui finanziarsi. Secondo la Corte di cassazione, infatti, «in tema di associazione di tipo camorristico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi.» (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476). 4. Deve essere, infine, respinto il terzo motivo di ricorso, in quanto infondato. Il Tribunale ha sufficientemente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa stabilita dall'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen. a carico degli indagati per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., e ribadendo la mancanza di qualunque elemento da cui dedurre la cessazione dell'appartenenza del RA all'associazione di stampo mafioso, o quanto meno il suo allontanamento da questa. La valutazione di non attualità della pericolosità sociale del RA, contenuta nell'ordinanza di revoca della misura di prevenzione emessa il 23 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, è irrilevante, per i motivi sopra precisati e perché, secondo la Corte di cassazione, «in tema di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ricorre la presunzione relativa di sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, di cui 9 all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, laddove non risulti che la partecipazione all'associazione mafiosa sia venuta meno, ovvero che sia dimostrata la mancanza di attualità di situazioni di pericolo cautelare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'esistenza del rapporto associativo criminoso, potenzialmente permanente, tanto più in caso di associazione mafiosa, non coincide con le singole condotte indizianti, dovendo l'attualità della pericolosità essere, invece, commisurata dall'epoca del fatto reato fino alla cessazione della permanenza)» (Sez. 5, n. 32817 del 10/06/2016, Rv. 267700; cfr. anche Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere, nel suo complesso, rigettato. Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese. Il ricorrente risulta essere sottoposto alla misura cautelare carceraria;
il suo stato di detenzione impone pertanto l'effettuazione degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG, nella persona del sostituto GIOVANNI DI LEO, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio per il capo 13 e rigetto nel resto;
udito il difensore avv. CLARA VENETO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26327 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da GI RA contro l'ordinanza applicativa di misura cautelare carceraria, emessa il 26 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 416-bis e 356 cod.pen., a lui ascritti quale partecipe, con ruolo di organizzatore, all'associazione criminosa nota come 'Locale di Mesoraca', diretta da MA ON RR, per il periodo successivo al 24/05/2005. In particolare egli è accusato di avere, in concorso con altri, diretto e organizzato l'associazione, predisponendo i mezzi economici necessari mediante la costituzione di numerose imprese edili con cui acquisire in modo esclusivo gli appalti pubblici del comprensorio, accettando le regole di 'ndrangheta, e di avere commesso frode nell'esecuzione di un appalto pubblico mediante la ditta 'Mesoscavi', agendo al fine di agevolare la predetta associazione criminosa. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, dimostrati dal complesso dei dati investigativi riportati nell'ordinanza genetica della misura cautelare, alla quale ha rinviato fornendo una motivazione 'per relationem'. Premessa un'ampia ricognizione delle caratteristiche di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, e di quelle della condotta del singolo affinché possa esserne ritenuto un membro, ha ritenuto il RA un partecipe, con ruolo preminente, alla storica cosca di 'ndrangheta denominata 'Locale di Mesoraca', quale uomo di fiducia del boss MA ON RR e punto di riferimento per i sodali e i soggetti estranei all'associazione, sulla base delle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia, che sono state brevemente richiamate. Di tali dichiarazioni il Tribunale ha ribadito la credibilità per l'attendibilità soggettiva dei dichiaranti, per l'attendibilità intrinseca delle varie chiamate, tutte da qualificare come 'chiamate in correità', l'esistenza di riscontri esterni costituiti anche dalla convergenza di plurime chiamate indipendenti tra loro e sufficientemente individualizzanti, e l'assenza di ragioni di inimicizia, odio o conflitto tra costoro e il RA e di interessi utilitaristici particolari, che potessero far sospettare intenti calunniosi. Una ulteriore conferma del ruolo di vertice del RA è costituita dalle risultanze del procedimento n. 5946/2010 RGNR DDA, in cui sono state intercettate conversazioni dell'imputato IC DE RA, boss di Cutro, in cui egli raccontava di incontri avuti con il, MA ON RR e con il RA, chiamato con il suo soprannome ("Gennarera"). Il Tribunale ha infine ritenuto riscontrata la partecipazione del RA all'associazione criminosa, nel procedimento in esame, dalle vicende relative ai lavori pubblici svolti da società edili riconducibili al predetto e a suo figlio, in cui si è manifestata una forte capacità di infiltrazione, svolgendo le stesse i lavori appaltati ad altre ditte, mediante subappalti illeciti. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza anche per il delitto di frode in pubbliche forniture, contestato al capo 13), attraverso le molte intercettazioni da cui sarebbe emersa la consapevolezza del RA di avere utilizzato, nel realizzare tubature stradali, dei tubi non carrabili e già lesionati, non idonei a sopportare il passaggio di mezzi pesanti, e il suo tentativo, insieme al figlio, di ovviare al forte rischio di crollo del manto soprastante con interventi poco costosi e altrettanto inadeguati. Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sia perché presunte ai sensi dell'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen. in ragione della contestazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., sia perché le modalità e le circostanze delle condotte criminose erano indicative di professionalità nel delinquere e rivelatici di un elevato pericolo di reiterazione. Ha escluso altresì l'emergenza di elementi da cui evincere la dissoluzione dell'associazione di appartenenza o la rescissione dei legami del RA con essa, o comunque un suo effettivo allontanamento. L'unica misura idonea per salvaguardare le esigenze cautelari è stata ritenuta, quindi, la detenzione in carcere, stante la presunzione assoluta della sua adeguatezza, oltre ad essere, comunque, l'unica misura in grado di recidere i contatti del ricorrente con l'associazione, avuto riguardo al grado del suo inserimento in tale ambiente criminale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GI RA, per mezzo del proprio difensore avv. Sergio Rotundo, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 355 e 356 cod.pen. e la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett.b) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di frode in pubbliche forniture travisando la prova. Infatti è emerso chiaramente, dalle indagini, che per l'esecuzione dei lavori pubblici in questione la ditta del figlio ME RA ha solo fornito la manodopera, affidandosi totalmente all'aggiudicatario dell'appalto quanto alla scelta e alla fornitura dei materiali. Inoltre, le intercettazioni citate dal Tribunale dimostrano che egli non conosceva il progetto e non era quindi consapevole della conformità o meno ad esso dei lavori eseguiti. Manca quindi il dolo del delitto di cui all'art. 356 cod.pen. 3 La difesa aveva invocato, in via subordinata, la sua derubricazione nel reato di cui all'art. 355 cod.pen., ma su detta richiesta zttzeri la motivazione è del tutto assente. In ordine a questa imputazione manca, secondo il ricorrente, anche una motivazione in merito all'aggravante mafiosa. Il Tribunale si è riportato alla stringata frase contenuta nell'ordinanza genetica, secondo cui i lavori venivano così eseguiti per favorire sul piano economico la ditta riconducibile al RA, che è espressione dell'associazione criminosa nel settore degli appalti, ma quest'ultima affermazione è rimasta del tutto non dimostrata, mancando qualsiasi attività di indagine e qualsiasi elemento da cui essa possa essere desunta, ed essendo il suo mero presunto coinvolgimento dell'indagato nella ditta del figlio insufficiente per integrare tale aggravante. 2.2 Con il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod.pen. e la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. è stato configurato per il periodo successivo al 24 maggio 2005, data della sentenza di condanna per identica contestazione, dalla quale è stato assolto con la sentenza di appello passata in giudicato il 18 luglio 2006. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in base alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, ma non ha valutato con attenzione la loro riferibilità ad un periodo successivo alla data indicata, e non si è confrontato con le dichiarazioni di altri collaboratori, che non hanno mai citato la sua persona. In particolare, il dichiarante ZO NO è collaboratore dal 2007, e ha, quindi, riferito solo fatti antecedenti a tale anno. Il dichiarante ME CE ha riferito solo che egli è un affiliato alla cosca, ma non ne ha descritto alcuna attività, pur parlando degli interessi della stessa nel settore boschivo. Anche i collaboratori RM IN, GI LI e SA LI, pur avendo iniziato a collaborare in epoche più recenti, hanno raccontato sempre fatti risalenti nel tempo ovvero fatti privi di riferimenti temporali. Invece altri dichiaranti, che hanno iniziato a collaborare in anni recenti, non lo hanno mai menzionato. Inoltre, gli episodi a lui contestati risalgono al più tardi al 2017 e, dopo quell'epoca, non vi è alcuna prova del suo presunto ruolo di organizzatore e neppure di partecipe all'associazione criminosa. Questi episodi, inoltre, attengono solo ad un ausilio prestato al figlio nella sua attività imprenditoriale, e non vi è alcun indizio che i lavori eseguiti fossero funzionali a mantenere in vita l'associazione. Secondo il ricorrente, mancano, a suo carico, tutti i requisiti che distinguono la partecipazione ad associazione di stampo mafioso rispetto alla partecipazione 4 ad associazione a delinquere semplice. L'associato mafioso delinque per raggiungere il controllo stabile di un segmento della vita sociale, ma se i fatti addebitatigli risalgono al più al 2014/2015, e anche l'ultimo lavoro in subappalto è terminato nel 2017, è evidente che egli non ha raggiunto alcuna stabilità nel controllo di un segmento della vita sociale. Cardine dell'associazione di stampo mafioso è poi la forza intimidatrice, mentre nell'unico episodio contestato, quello relativo al subappalto illecito, non è emersa alcuna condotta di sopraffazione. La condotta del partecipe, poi, può consistere in un contributo di qualsiasi genere purché non occasionale e apprezzabile quanto all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, mentre non vi è alcun elemento dimostrativo di un simile apporto, né sono stati evidenziati indizi gravi di un suo stabile inserimento nella struttura dell'associazione. Infine, il Tribunale non ha neppure risposto alla censura, formulata contro l'ordinanza genetica, circa la mancanza di indizi dimostrativi del ruolo di organizzatore della cosca a lui attribuito. Non si è neppure ipotizzato quali attività egli avrebbe organizzato, con quali modalità e per conto di chi, venendogli attribuito un unico reato ex art. 356 cod.pen., senza alcun suo coinvolgimento nella gestione degli appalti boschivi o nella commercializzazione del cippato, attività indicate come di particolare interesse per la cosca. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen., con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale, nonostante uno specifico motivo di riesame, non ha aggiunto nulla alla stringata motivazione dell'ordinanza genetica, la quale riporta, usando la tecnica del "copia-incolla", le medesime considerazioni esposte per altre posizioni. Manca quindi, anche nel provvedimento del Tribunale, un'autonoma valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e circa il mancato superamento della presunzione relativa della loro presenza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. In particolare, il Tribunale non ha tenuto conto della lontananza nel tempo delle condotte delittuose contestate, che, se anche sussistenti, risalgono al 2017, e dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 23 gennaio 2021, ha revocato la misura di prevenzione a lui applicata per l'assenza di pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni Di Leo, ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso relativi ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza in merito ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 356 cod.pen., 5 non essendo stata valutata la sussistenza del dolo specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'ordinanza è, invero, adeguatamente motivata, anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 356 cod.pen., non ravvisandosi alcun travisamento o illogicità nella valutazione delle intercettazioni, dalle quali risulta il diretto coinvolgimento del ricorrente nella gestione della ditta intestata al figlio ME e nella decisione di completare il lavoro conferito con l'appalto pubblico, nonostante la consapevolezza della pessima qualità dei materiali utilizzati e della inidoneità dell'opera realizzata. 2.1. Risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Occorre anche avere riguardo alla specificità della valutazione demandata alla fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che, «in tema di motivi di ricorso per 6 (vA-- cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 2.2. L'ordinanza impugnata dà adeguato conto degli elementi indiziari da cui dedurre la sussistenza del reato di cui all'art. 356 cod.pen., ed in particolare delle intercettazioni che attestano la consapevole e volontaria partecipazione del RA alla frode nella fornitura. Si trae, invero, dalle conversazioni intercettate la dimostrazione della sussistenza del dolo, che la norma configura come generico e non specifico (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Rv. 269370), e della natura fraudolenta dell'operazione, che impedisce la configurabilità del meno grave delitto di cui all'art. 355 cod.pen., la cui sussistenza viene tacitamente esclusa mediante il richiamo al requisito della malafede, che distingue il reato di cui all'art. 356 cod.pen. da quello indicato dal ricorrente (Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Rv.282267). 2.3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza è sufficientemente motivata mediante il richiamo, 'per relationem', all'ordinanza genetica. Secondo principi consolidati, «in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza.» (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628, tra le altre). Nel presente caso la richiesta di riesame è, sul punto, generica e poco approfondita, ed il richiamo alla motivazione contenuta nell'ordinanza genetica appare perciò legittimo e sufficiente. Peraltro, l'aggravante in questione deve essere ritenuta sussistente, sotto un profilo di logicità, a seguito dell'affermata appartenenza del RA ad un'associazione di stampo mafioso, essendo illogico ritenere che un affiliato ad una cosca che trae i suoi profitti anche dallo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia, costituisca 7 tv\- un'impresa che opera al di fuori di quel programma criminoso e si pone in concorrenza e in contrasto con gli interessi dell'associazione di appartenenza. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata motiva adeguatamente e in modo non contraddittorio né illogico la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso dal RA nel periodo successivo al 24/05/2005, sulla base delle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata vagliata e non può essere rivalutata in questa sede. Il Tribunale stesso ha evidenziato, e utilizzato, le dichiarazioni relative alla partecipazione del RA alla cosca 'Locale di Mesoraca' in epoca successiva a quella coperta dalla precedente assoluzione definitiva, che collegano tale partecipazione alla consumazione di delitti ben individuati nel tempo, commessi dopo il 2005 e nei quali il RA è coinvolto. Il riscontro esterno costituito dalla conversazione intercettata a carico di IC DE RA, poi, indica con sufficiente certezza la partecipazione del RA alla predetta cosca in epoca successiva al 2005, risalendo essa al 2012 e riferendo di incontri effettuati con il RR, capo riconosciuto della cosca, alla presenza del RA. Infine la consumazione, nel 2017, del delitto di cui all'art. 356 cod. pen., contestato al capo 13), legittima la valutazione della permanenza dell'inserimento del RA nella predetta associazione criminosa, quanto meno fino a quell'epoca. 3.1. Il ricorrente erra nell'affermare che, dopo quella data, non vi sono prove della sua partecipazione alla cosca indicata e nel dedurre, da ciò, la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione della misura cautelare. Il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., avendo natura permanente, può, infatti, continuare a consumarsi fino a un atto di desistenza, volontaria o legale (Sez. 5, n. 31111 del 19/03/2009, Rv. 244479), per cui la mancanza di elementi che attestino la cessazione di tale partecipazione rende legittima, a livello indiziario, l'affermazione della attuale consumazione del reato. Sotto questo profilo è irrilevante il richiamo all'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 23 gennaio 2021, ha revocato la misura di prevenzione applicata al RA, ritenendo assente la pericolosità sociale: per l'emissione o il mantenimento di tale misura è necessario accertare l'attualità della pericolosità sociale, e dagli atti risulta che quel provvedimento si è basato su una relazione della Questura attestante la mancanza di elementi dimostrativi della sua appartenenza a cosche mafiose successivamente al 2013, evidentemente mancando la notizia della pendenza della presente indagine. 8 3.2. E' errata anche l'affermazione della mancanza dei requisiti che distinguono la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso dalla partecipazione ad un'associazione a delinquere semplice, basata sul rilievo che il RA non ha sottoposto a stabile controllo un segmento di vita sociale e non ha mai usato la forza intimidatrice tipica dell'associazione mafiosa, e che non è neppure provata la non occasionalità della sua partecipazione. Le chiamate in correità citate nell'ordinanza impugnata descrivono, invero, il RA quale intraneo da molti anni ad un'associazione la cui natura mafiosa è stata accertata in sentenze definitive, e gli attribuiscono un ruolo di vertice, che risulta confermato dalla conversazione intercettata a carico di IC DE RA, atteso che questi intratteneva rapporti con la cosca 'Locale di Mesoraca' incontrando abitualmente il suo capo, che si presentava insieme al RA. Il suo ruolo di organizzatore della cosca è poi desumibile, quanto meno nei termini indiziari necessari per l'emissione della misura cautelare, dalla sua attività di gestione di società edili, i cui proventi erano finalizzati ad agevolare la cosca, essendo tale ruolo attribuibile a chi dirige un settore delle attività illecite a cui questa si dedica abitualmente, traendo da ciò i mezzi economici con cui finanziarsi. Secondo la Corte di cassazione, infatti, «in tema di associazione di tipo camorristico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi.» (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476). 4. Deve essere, infine, respinto il terzo motivo di ricorso, in quanto infondato. Il Tribunale ha sufficientemente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa stabilita dall'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen. a carico degli indagati per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., e ribadendo la mancanza di qualunque elemento da cui dedurre la cessazione dell'appartenenza del RA all'associazione di stampo mafioso, o quanto meno il suo allontanamento da questa. La valutazione di non attualità della pericolosità sociale del RA, contenuta nell'ordinanza di revoca della misura di prevenzione emessa il 23 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, è irrilevante, per i motivi sopra precisati e perché, secondo la Corte di cassazione, «in tema di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ricorre la presunzione relativa di sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, di cui 9 all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, laddove non risulti che la partecipazione all'associazione mafiosa sia venuta meno, ovvero che sia dimostrata la mancanza di attualità di situazioni di pericolo cautelare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'esistenza del rapporto associativo criminoso, potenzialmente permanente, tanto più in caso di associazione mafiosa, non coincide con le singole condotte indizianti, dovendo l'attualità della pericolosità essere, invece, commisurata dall'epoca del fatto reato fino alla cessazione della permanenza)» (Sez. 5, n. 32817 del 10/06/2016, Rv. 267700; cfr. anche Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere, nel suo complesso, rigettato. Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese. Il ricorrente risulta essere sottoposto alla misura cautelare carceraria;
il suo stato di detenzione impone pertanto l'effettuazione degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente