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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15618 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 22/12/2025 del TRIBUNALE di LO Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Eelena Gamberini che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di LO, in diversa composizione, per un nuovo giudizio RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025 il Tribunale di LO, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di XXXX, avente ad oggetto l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) n. 1762/2024, irrevocabile il 17 dicembre 2024, di condanna per i reati, in continuazione, di cui agli artt. 81, secondo comma e 612-bis, primo comma, cod. pen., commesso dal maggio 2019 a LO (capo A), 610, primo e secondo comma, e 61, n. 2, in relazione all’art. 339, primo comma, cod. pen., commesso a LO il 17 agosto 2022 (capo B), e 612, primo e secondo comma, e 61, n. 2, cod. pen., commesso il 17 agosto 2022 a LO (capo D); 2) n. 2479/2024, irrevocabile il 15 aprile 2025, di condanna per i reati, in continuazione, di cui agli artt. 628 cod. pen. (capo 1), 582 e 585 cod. pen. (capo 2) e 635 cod. pen. (capo 3), commessi il 24 agosto 2020 a LO. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15618 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2026 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo dei propri difensori fiduciari, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale. Nel rigettare l’istanza, il giudice dell’esecuzione, violando i principi giurisprudenziali in materia di continuazione e fornendo una motivazione insufficiente, ha omesso di verificare l’esistenza degli elementi sintomatici della programmazione unitaria delle condotte che risultano, nel caso di specie, pienamente sussistenti. Tra essi, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto (attenendo tutti i reati commessi alla sfera della libertà personale e all’incolumità fisica dei familiari del ricorrente, in specie della sorella), la contiguità spazio-temporale (essendo stati commessi tutti i reati a LO tra il 2019 e il 2022), l’omogeneità delle modalità operative (avendo in tutti i casi fatto sistematico ricorso alla violenza fisica e alle gravi minacce nei confronti dei familiari e di soggetti a loro collegati), nonché l’unicità della causale (avendo trovato tutte le condotte origine nelle tensioni familiari) e l’identità dei soggetti passivi (tutti familiari del ricorrente). A seguito della frattura familiare risalente al 2019, il condannato ha concepito un programma di sistematiche condotte intimidatorie e volente finalizzate a condizionare la libertà di autodeterminazione dei congiunti.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ed omessa valutazione degli elementi probatori. Il giudice dell’esecuzione ha violato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 cod. proc. pen., avendo omesso la valutazione degli elementi probatori indicati nell’istanza difensiva e risultanti dalle sentenze di condanna, in tal modo impedendo la verifica della correttezza del percorso logico-giuridico seguito. In particolare, non sono state valutate le dichiarazioni contenute nelle sentenze di condanna che evidenziano la sistematicità e la programmazione delle condotte;
il riconoscimento della continuazione, operato dai giudici di merito, tra alcuni dei reati oggetto delle singole sentenze;
la coincidenza temporale tra alcuni degli episodi;
l’identità delle persone offese e la loro appartenenza al medesimo nucleo familiare;
le specifiche modalità operative, caratterizzate da violenze e minacce, descritte nelle sentenze. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di LO per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente 2 connessi, sono fondati.
2.1. Il provvedimento impugnato è stato giustificato con la valorizzazione di elementi, quali la molteplicità e la diversità delle persone offese (tra le quali figurano anche non appartenenti al nucleo familiare del ricorrente) e la non omogeneità delle violazioni e del bene protetto, rientrandovi reati contro il patrimonio, quali rapina e danneggiamento e reati contro la persona. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato come le condotte delittuose siano state frutto di determinazioni estemporanee legate a circostanze non prevedibili al momento del compimento della prima azione illecita e a contingenti opportunità, dovendosi ritenere inverosimile che dal 24 agosto 2020 (data di commissione del primo reato)XXavesse programmato le condotte illecite da commettere nel biennio successivo. La motivazione così formulata è, come affermato in ricorso, insufficiente, poiché da un lato risulta fondata su circostanze in parte errate, dall’altro omette di considerare gli ulteriori elementi debitamente allegati all’istanza. Il dato attinente alla molteplicità e alla diversità delle persone offese, tra cui soggetti non appartenenti al nucleo familiare, risulta invero smentito dalla constatazione che le condotte di cui alla sentenza sub 1) vedono come destinatari la madre e la sorella del condannato (capo A), XXXXXXXXXX (capo B) e XXXXX (capo D), questi ultimi legati alle congiunte da rapporti di lavoro. Nella stessa sentenza di condanna sub 1), che ha riconosciuto la continuazione, si è spiegato che, con quelle condotte, XX ha posto in essere ingerenze nella vita delle congiunte sino a coinvolgere soggetti estranei alla sfera familiare, ma legati alle vittime da rapporti di lavoro, destinatari a loro volta di aggressioni e minacce gravi. Pertanto, la motivazione così formulata è errata, dovendosi, altresì, osservare come tutte le condotte di cui alla sentenza sub 2), e cioè i capi 1), 2) e 3), riconosciuti in continuazione, vedano come destinataria XXXXXXo, sorella del condannato, vittima anche delle condotte di cui al capo A) della sentenza sub 1). Smentita è, inoltre, la ritenuta eterogeneità delle violazioni poste in essere, dovendosi osservare che le condotte di cui alla sentenza sub 1) attengono a reati contro la persona, ed in particolare contro i familiari e soggetti ad essi legati, e che le condotte di cui alla sentenza sub 2), analogamente, integrano reati contro la persona (capo 2) e contro il patrimonio (capi 1 e 3), questi ultimi commessi con violenza e minaccia contro la sorella XXXXXXX. Si tratta di fattispecie per le quali è stata già riconosciuta la continuazione in sede di cognizione. Rileva, a tale proposito, il principio per cui «il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzione 3 relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 – 01; Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790 - 01). Si tratta di principio applicabile anche nel caso in cui il pregresso riconoscimento sia avvenuto in sede di cognizione. Ciò posto, occorre ancoraosservare che gli ulteriori elementi allegati all’istanza, quali il contesto spazio-temporale di commissione dei reati e quello familiare in cui sono maturate le condotte, non hanno trovato alcuna valutazione nell’ordinanza impugnata. Invero, i reati risultano commessi tutti a LO dal 2019 al 2022 – in particolare, i reati di cui alla sentenza sub 2) risultano tutti commessi nell’agosto del 2020, mentre la sentenza sub 1) ricomprende reati commessi prima (dal maggio del 2019) e dopo (il 17 agosto 2022) e ricollegabili alle controversie familiari originate dalla morte del nipote del condannato, n o n c h é d i p e n d e n t e d e l l ’ a z i e n d a d a l u i g e s t i t a e f i g l i o d e l l a sorellaXXXXXXX, la cui causa del decesso veniva attribuita all’odierno ricorrente. La valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del consolidato principio di diritto in base al quale «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781 – 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01). Pretermessi nella valutazione effettuata risultano, infine, le modalità delle condotte (tutte commesse con violenza o minaccia) ed il movente sotteso ad esse. 3. In virtù di quanto esposto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di LO, in diversa persona fisica, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013. Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di LO. Così è deciso, 21/04/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Eelena Gamberini che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di LO, in diversa composizione, per un nuovo giudizio RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025 il Tribunale di LO, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di XXXX, avente ad oggetto l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) n. 1762/2024, irrevocabile il 17 dicembre 2024, di condanna per i reati, in continuazione, di cui agli artt. 81, secondo comma e 612-bis, primo comma, cod. pen., commesso dal maggio 2019 a LO (capo A), 610, primo e secondo comma, e 61, n. 2, in relazione all’art. 339, primo comma, cod. pen., commesso a LO il 17 agosto 2022 (capo B), e 612, primo e secondo comma, e 61, n. 2, cod. pen., commesso il 17 agosto 2022 a LO (capo D); 2) n. 2479/2024, irrevocabile il 15 aprile 2025, di condanna per i reati, in continuazione, di cui agli artt. 628 cod. pen. (capo 1), 582 e 585 cod. pen. (capo 2) e 635 cod. pen. (capo 3), commessi il 24 agosto 2020 a LO. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15618 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2026 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo dei propri difensori fiduciari, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale. Nel rigettare l’istanza, il giudice dell’esecuzione, violando i principi giurisprudenziali in materia di continuazione e fornendo una motivazione insufficiente, ha omesso di verificare l’esistenza degli elementi sintomatici della programmazione unitaria delle condotte che risultano, nel caso di specie, pienamente sussistenti. Tra essi, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto (attenendo tutti i reati commessi alla sfera della libertà personale e all’incolumità fisica dei familiari del ricorrente, in specie della sorella), la contiguità spazio-temporale (essendo stati commessi tutti i reati a LO tra il 2019 e il 2022), l’omogeneità delle modalità operative (avendo in tutti i casi fatto sistematico ricorso alla violenza fisica e alle gravi minacce nei confronti dei familiari e di soggetti a loro collegati), nonché l’unicità della causale (avendo trovato tutte le condotte origine nelle tensioni familiari) e l’identità dei soggetti passivi (tutti familiari del ricorrente). A seguito della frattura familiare risalente al 2019, il condannato ha concepito un programma di sistematiche condotte intimidatorie e volente finalizzate a condizionare la libertà di autodeterminazione dei congiunti.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ed omessa valutazione degli elementi probatori. Il giudice dell’esecuzione ha violato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 cod. proc. pen., avendo omesso la valutazione degli elementi probatori indicati nell’istanza difensiva e risultanti dalle sentenze di condanna, in tal modo impedendo la verifica della correttezza del percorso logico-giuridico seguito. In particolare, non sono state valutate le dichiarazioni contenute nelle sentenze di condanna che evidenziano la sistematicità e la programmazione delle condotte;
il riconoscimento della continuazione, operato dai giudici di merito, tra alcuni dei reati oggetto delle singole sentenze;
la coincidenza temporale tra alcuni degli episodi;
l’identità delle persone offese e la loro appartenenza al medesimo nucleo familiare;
le specifiche modalità operative, caratterizzate da violenze e minacce, descritte nelle sentenze. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di LO per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente 2 connessi, sono fondati.
2.1. Il provvedimento impugnato è stato giustificato con la valorizzazione di elementi, quali la molteplicità e la diversità delle persone offese (tra le quali figurano anche non appartenenti al nucleo familiare del ricorrente) e la non omogeneità delle violazioni e del bene protetto, rientrandovi reati contro il patrimonio, quali rapina e danneggiamento e reati contro la persona. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato come le condotte delittuose siano state frutto di determinazioni estemporanee legate a circostanze non prevedibili al momento del compimento della prima azione illecita e a contingenti opportunità, dovendosi ritenere inverosimile che dal 24 agosto 2020 (data di commissione del primo reato)XXavesse programmato le condotte illecite da commettere nel biennio successivo. La motivazione così formulata è, come affermato in ricorso, insufficiente, poiché da un lato risulta fondata su circostanze in parte errate, dall’altro omette di considerare gli ulteriori elementi debitamente allegati all’istanza. Il dato attinente alla molteplicità e alla diversità delle persone offese, tra cui soggetti non appartenenti al nucleo familiare, risulta invero smentito dalla constatazione che le condotte di cui alla sentenza sub 1) vedono come destinatari la madre e la sorella del condannato (capo A), XXXXXXXXXX (capo B) e XXXXX (capo D), questi ultimi legati alle congiunte da rapporti di lavoro. Nella stessa sentenza di condanna sub 1), che ha riconosciuto la continuazione, si è spiegato che, con quelle condotte, XX ha posto in essere ingerenze nella vita delle congiunte sino a coinvolgere soggetti estranei alla sfera familiare, ma legati alle vittime da rapporti di lavoro, destinatari a loro volta di aggressioni e minacce gravi. Pertanto, la motivazione così formulata è errata, dovendosi, altresì, osservare come tutte le condotte di cui alla sentenza sub 2), e cioè i capi 1), 2) e 3), riconosciuti in continuazione, vedano come destinataria XXXXXXo, sorella del condannato, vittima anche delle condotte di cui al capo A) della sentenza sub 1). Smentita è, inoltre, la ritenuta eterogeneità delle violazioni poste in essere, dovendosi osservare che le condotte di cui alla sentenza sub 1) attengono a reati contro la persona, ed in particolare contro i familiari e soggetti ad essi legati, e che le condotte di cui alla sentenza sub 2), analogamente, integrano reati contro la persona (capo 2) e contro il patrimonio (capi 1 e 3), questi ultimi commessi con violenza e minaccia contro la sorella XXXXXXX. Si tratta di fattispecie per le quali è stata già riconosciuta la continuazione in sede di cognizione. Rileva, a tale proposito, il principio per cui «il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzione 3 relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 – 01; Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790 - 01). Si tratta di principio applicabile anche nel caso in cui il pregresso riconoscimento sia avvenuto in sede di cognizione. Ciò posto, occorre ancoraosservare che gli ulteriori elementi allegati all’istanza, quali il contesto spazio-temporale di commissione dei reati e quello familiare in cui sono maturate le condotte, non hanno trovato alcuna valutazione nell’ordinanza impugnata. Invero, i reati risultano commessi tutti a LO dal 2019 al 2022 – in particolare, i reati di cui alla sentenza sub 2) risultano tutti commessi nell’agosto del 2020, mentre la sentenza sub 1) ricomprende reati commessi prima (dal maggio del 2019) e dopo (il 17 agosto 2022) e ricollegabili alle controversie familiari originate dalla morte del nipote del condannato, n o n c h é d i p e n d e n t e d e l l ’ a z i e n d a d a l u i g e s t i t a e f i g l i o d e l l a sorellaXXXXXXX, la cui causa del decesso veniva attribuita all’odierno ricorrente. La valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del consolidato principio di diritto in base al quale «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781 – 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01). Pretermessi nella valutazione effettuata risultano, infine, le modalità delle condotte (tutte commesse con violenza o minaccia) ed il movente sotteso ad esse. 3. In virtù di quanto esposto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di LO, in diversa persona fisica, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013. Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di LO. Così è deciso, 21/04/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5