Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione, il venir meno nel corso del giudizio, per una qualsiasi causa, di un reato cosiddetto satellite non determina la caducazione dell'intero accordo, ma soltanto l'eliminazione della pena stabilita per detto reato, a condizione che la misura sia determinata dall'accordo medesimo o sia comunque ricavabile dall'interpretazione della volontà delle parti. (Fattispecie di condanna per reati di omesso versamento di ritenute fiscali per due annualità consecutive - di cui la seconda per un importo inferiore alla soglia di punibilità introdotta dal D.Lgs. n.158 del 2015 - nella quale la Corte ha ribadito che la caducazione dell'intero patto è inevitabile solo in caso di travolgimento del reato base oppure quando, pur venendo meno il reato satellite, le parti si siano limitate ad indicare solamente la pena finale complessiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 40320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40320 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
40 3 20/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da n. 2056 s Si vio Amoresano - Presidente - Sent. n. sez. Vito di Nicola - Relatore - UP 22/06/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 7684/2016 Giovanni Liberati Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER GA PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26-05-2015 del tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste in ordine al capo b); inammissibile nel resto il ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Sabrina Di Guardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. PA ER GA ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Torino ha applicato, sull'accordo delle parti, la pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella qualità di sostituto di imposta, ometteva di versare nei termini prescritti per la presentazione della dichiarazione annuale modello 770 inerente l'anno 2006 le ritenute risultanti dalle dichiarazioni rilasciate ai soggetti sostituiti, pari ad Euro 152.897,13 (capo a) nonché per il reato di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella qualità di sostituto di imposta, ometteva di versare nei termini prescritti per la presentazione della dichiarazione annuale modello 770 inerente l'anno 2007 le ritenute risultanti dalle dichiarazioni rilasciate ai soggetti sostituiti, pari ad Euro 127.829,00 (capo b).
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, il ricorrente ha proposto, va tramite il difensore, un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (articolo 606, comma uno, lettera b), del codice di procedura penale). Sostiene che il d.lgs. 24 settembre 2015, n.158, in vigore dal 22 ottobre 2015 ha novellato la fattispecie incriminatrice ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 attraverso una riformulazione del modello legale e soprattutto elevando la soglia di punibilità per l'integrazione del fatto di reato ad euro 150.000,00, così determinando l'irrilevanza penale del fatto contestato al capo b) della rubrica perché sotto soglia, comportando, per l'effetto, la prescrizione del reato di cui al capo a). Chiede pertanto dichiararsi l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo b) perché il fatto che non è preveduto legge come reato e analogo annullamento per il reato di cui al capo a) perché detto reato sarebbe estinto ritenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo b) della rubrica ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
2. E' esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale il d.lgs. 24 settembre 2015, n.158 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 233 del 7 2 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015) ha novellato la fattispecie incriminatrice ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 attraverso una riformulazione del modello legale e soprattutto elevando la soglia di punibilità per l'integrazione del fatto di reato ad euro 150.000,00. 3. Sicché, nel caso di specie, non risulta integrata la soglia di punibilità richiesta per la configurabilità della fattispecie incriminatrice con riferimento al capo b) della rubrica. Ritiene il Collegio che, nell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e nelle fattispecie analoghe che condividono la stessa struttura quanto agli enunciati di tipicità che caratterizzano la fattispecie incriminatrice, la soglia di punibilità rientra tra gli elementi costitutivi del reato, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, essendo venuto meno un elemento costitutivo del fatto tipico.
4. Ciò posto, alla Corte si ripropone questione se la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio con declaratoria di insussistenza del fatto ve per il reato di cui al capo b) e con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per il capo a), come chiede il ricorrente, o senza rinvio con adozione, qualora possibile, dei provvedimenti consequenziali da parte della stessa Corte di cassazione. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, si deve optare per la seconda soluzione sulla premessa che l'intervento giurisdizionale segue l'accordo già stipulato dalle parti e, potendone rispettare il contenuto, produce, in applicazione dello ius superveniens, effetti favorevoli per l'imputato. Nel caso in esame, è possibile rispettare il contenuto dell'accordo perché, pur in presenza di un procedimento cumulativo, i reati sono stati unificati dal vincolo della continuazione;
le pene sono state concordate e riportate in sentenza, tanto per il reato più grave (capo a) quanto per il reato satellite (capo b), e solo per quest'ultimo, stante la sua inconfigurabilità, per sopravvenuta insussistenza del fatto dovuta allo ius superveniens, si pone il problema dell'eliminazione della pena concordata, conservando il reato più grave la sua totale autonomia. La sopravvenuta inconfigurabilità del reato di cui al capo b), perché divenuto nel frattempo sotto soglia, non inficia, infatti, l'intero accordo, già concluso e ratificato dal giudice, ma esclusivamente la parte di esso che concerne l'applicazione della pena (concordata) per il reato satellite (capo b). Ne consegue che l'accordo stipulato e la pena pattuita - per il reato previsto dal capo a) conservano validità in quanto, con l'eliminazione del reato satellite, - non occorre determinare, senza perciò scavalcare la volontà delle parti, alcuna 3 ulteriore pena rispetto a quella che le parti stesse hanno già concordato ed il giudice ha già ritenuto congrua con riferimento ad uno dei reati (quello che ha generato la pena - base) del procedimento cumulativo.
5. Il Collegio non nellaignora l'opposto orientamento presente giurisprudenza di legittimità e recentemente ribadito secondo il quale la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti avente ad oggetto una pluralità di reati non può essere, all'esito del giudizio di legittimità, annullata senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, dovendo riguardare l'annullamento l'intera sentenza impugnata, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza (per tutte e da ultimo, Sez. 5, n. 20120 del 17/03/2016, Balzani, Rv. 266724). Tuttavia, tale orientamento resta non condivisibile quando, come nella specie, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte non travolge necessariamente la richiesta nella sua interezza ma solo quella parte che, autonoma rispetto all'altra, non richiede una rinnovazione del patto perché autosufficiente. Il riferimento, infatti, al quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena può avere rilievo quando il negozio giuridico non sia stato ancora ratificato dal giudice e questi ritenga di scindere le parti dell'accordo, accogliendo il patteggiamento per alcuni reati e respingendolo per altri, senza tenere conto della diversa volontà manifestata dalle parti nella proposta di patteggiamento e nel consenso ad essa prestato.
6. Nell'ipotesi, come nella specie, di patteggiamento in ordine a regiudicande avvinte dal vincolo della continuazione, la determinazione della pena base, sia in fase cognitiva che "negoziale", prescinde, in partenza, dalla pena che il giudice ritiene di fissare (in fase di cognizione) o che le parti ritengono di concordare (in fase negoziale) per il reato satellite, cosicché l'intero patto risulterebbe compromesso solo qualora fosse non configurabile il reato ritenuto più grave o non fosse stata precisamente determinata o determinabile la pena concordata per il reato satellite. La giurisprudenza di legittimità si è già espressa in tal senso in una non recente pronuncia, che il Collegio condivide ed alla quale occorre dare continuità, secondo cui, in tema di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio alcuni vengano meno per una qualsiasi causa e siano avvinti dal vincolo della continuazione con il reato più grave, la dichiarazione di estinzione di uno di essi non determina la caducazione dell'intero accordo, ma 4 soltanto l'eliminazione della pena stabilita per il cosiddetto reato satellite nella misura determinata dall'accordo medesimo o ricavabile dall'interpretazione della volontà delle parti. Fa eccezione il caso in cui risulti in maniera inequivocabile la volontà delle parti di attribuire rilevanza esclusiva alla sola pena finale. Ove sia indicata una pena cumulativa per tutti i reati unificati per la continuazione e si tratta di violazioni relative alla tutela di differenti interessi, si deve disporre soltanto l'annullamento con rinvio della sentenza per procedere esclusivamente alla determinazione delle singole pene per ogni reato, ferma restando quella pattuita per quello più grave. L'annullamento senza rinvio discende, invece, dal proscioglimento per qualsiasi causa dal reato più grave, giacché non è più possibile ricostruire la volontà delle parti (Sez. 3, n. 4713 del 11/04/1997, Di Costanzo, Rv. 207620). Si tratta di un indirizzo che tende a ricostruire la volontà delle parti per come essa è stata obiettivizzata nel negozio processuale concluso dalle parti e ratificato dal giudice;
in particolare, si ammette la frazionabilità della pena se essa risulti scindibile, in modo da giungere a ritenere valida una parte va dell'accordo perché non contaminata dagli eventi successivi ed in quanto conforme a quanto le parti hanno originariamente stabilito. Invece, sarà inevitabile la caducazione dell'intero patto, qualora la pena sia inscindibile, il che ricorre tipicamente nelle ipotesi di cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., in cui, venendo meno il reato base, viene meno la possibilità di ogni utile riferimento alla pena finale concordata oppure quando, pur venendo meno il reato satellite, le parti si siano limitate ad indicare solamente la pena finale complessiva, ma non anche il singolo aumento derivante dalla continuazione o dal concorso formale In tali casi, l'effetto demolitorio investirebbe l'intera richiesta, comportando, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte e che il Collegio condivide, l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso o, nel caso di specie, anche l'annullamento per intervenuta prescrizione dell'altro reato agganciato a quello che ha, limitatamente al caso ipotizzato, destrutturato il patto. In conclusione, allo stesso modo con il quale restano separati e distinti, nel processo di cognizione, i rapporti giuridici processuali che si formano in relazione all'oggetto delle singole imputazioni, così il procedimento speciale ex art. 444 cod. proc. pen. non incide sempre sulla struttura delle regiudicande che possono rimanere separate, pur nell'unicità del procedimento che le ha investite, quando conservano la loro autonomia e ciò va verificato, secondo il Collegio, in concreto e caso per caso. 5 7. Nel presente procedimento, l'accordo è stato raggiunto dalle parti nel senso di ritenere più grave il reato di cui al capo a), per il quale è stata determinata la pena di nove mesi di reclusione. Detta pena (di mesi nove di reclusione) è stata poi ridotta a sei mesi di reclusione per la concessione delle attenuanti generiche;
le parti quindi hanno concordato di aumentare la pena di mesi due di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo b); infine, la pena di otto mesi di reclusione è stata poi ridotta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione per la diminuente del rito. L'accordo è stato ratificato dal giudice e, in base al principio della conservazione degli atti giuridici (utile per inutile non vitiatur), il negozio giuridico processuale stipulato dalle parti deve ritenersi valido nella parte non caducata sicché, sulla base delle precedenti considerazioni, la Corte di cassazione, non essendo necessario il rinvio al giudice del merito, può procedere, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. I), alla determinazione della pena con la semplice eliminazione di quella porzione che è stata aggiunta in continuazione alla pena base concordata dalle parti ed approvata dal giudice dell'udienza preliminare (v. Sez. 3, n. 2011 del 22/10/2014, dep. 2015, B., Rv. 261598).
8. Inammissibile, quindi, il motivo per il quale il ricorrente invoca la prescrizione, maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, residua per il reato di cui al capo a) la pena finale di mesi quattro di reclusione, che le parti avevano concordato ed il giudice ratificato. La sentenza impugnata va infine annullata senza rinvio, limitatamente al capo b) perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste ed elimina la pena per esso inflitta di mesi uno giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano Acron что блаже DEPOSITATA IN CANCELLERIA ? 8 SET 2016 IL CANCELLIERE 6 Luana IA