Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 7363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7363 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da:
FILIPPO CASA
LA SI
PA VALIANTE ES IE LD NI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7363/2026 Roma, li, 24/02/2026
Sent. n.sez. 167/2026 CC 20/01/2026 R.G.N. 30825/2025
Sentenza oscurata
sul ricorso proposto da
EL DE nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere OL SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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4ea0d892e5314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951
Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 0980da3e776717a
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 08 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l'istanza presentata dal detenuto IN LA per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, a causa delle sue gravi condizioni di salute. Il Tribunale ha preso atto della relazione sanitaria aggiornata, predisposta dai medici del carcere, secondo cui il detenuto è affetto da patologie, per lo più croniche, che allo stato sono adeguatamente fronteggiate in ambiente murario, senza neppure la necessità di frequenti contatti con i presidi sanitari esterni, e che non gli causano uno scadimento delle condizioni complessive, tale da rendere la detenzione non dignitosa o contraria al senso di umanità. Ha operato, quindi, il necessario bilanciamento con la pericolosità del detenuto, giudicata molto elevata, stante la sua personalità violenta e aggressiva, come manifestatasi nel 2023, quando una precedente detenzione domiciliare per motivi di salute è stata revocata per avere egli aggredito con pugni e maltrattato la figlia convivente, mettendo in pericolo anche il figlio minore di costei. La denuncia sporta dalla figlia rende, altresì, inidoneo il domicilio, nonostante il consenso della moglie ad ospitare il detenuto, essendo in tale alloggio tuttora domiciliata anche la figlia, persona offesa dei precedenti maltrattamenti.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso IN LA, per mezzo del suo difensore avv. Ettore Marcarelli, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorrente è persona anziana, con gravi patologie non guaribili, in condizioni di decadimento psico-fisico, che incidono sulle ordinarie azioni della vita quotidiana e gli impediscono ogni trattamento penitenziario. Nonostante la relazione sanitaria abbia descritto la necessità di visita specialistiche, ancora non effettuate, l'ordinanza ritiene adeguata una generica gestione delle condizioni di salute del ricorrente, fornita dalla struttura sanitaria del carcere, in contrasto con i principi giurisprudenziali della CEDU, secondo cui la mera prestazione di una terapia medica non è sufficiente per ritenere che siano fornite le cure adeguate ed appropriate, in particolare quando il detenuto sia affetto da patologie che richiedono un'assistenza regolare e globale, come il ricorrente. Il Tribunale, inoltre, non ha valutato la compatibilità della detenzione con il diritto, oltre che alla salute, anche ad un trattamento rispettoso della dignità e della funzione rieducativa della pena. La sua motivazione sul punto è apodittica, e non tiene conto delle sofferenze indotte dallo stato di salute e dalla mancanza di cure personalizzate, non assicurabili in regime intramurario.
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Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951 Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 0980da3e776717a
Anche la motivazione sulla pericolosità del ricorrente è illogica, dal momento che la gravità delle sue condizioni di salute e l'allontanamento della figlia dal domicilio rendono insussistente il rischio di recidiva.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Questa Corte ha costantemente stabilito che «In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, Rv. 285760). L'ordinanza impugnata si è conformata a questo principio, in quanto ha fornito una motivazione approfondita e logica in ordine a tutti gli elementi che devono essere valutati per concedere o meno il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare, per le gravi condizioni di salute del detenuto. Essa ha, in primo luogo, valutato se il ricorrente si trovi in uno stato di salute incompatibile con la detenzione carceraria, e ha ritenuto insussistente una incompatibilità assoluta tra il regime carcerario e le sue condizioni, fondandosi sulla relazione aggiornata del personale sanitario dell'istituto penitenziario, secondo cui egli è affetto da numerose patologie, di natura per lo più cronica, ma le sue condizioni *appaiono stazionarie e gestibili in regime detentivo», non risultando esse neppure particolarmente gravi. La relazione sanitaria assicura anche che il ricorrente è assistito quotidianamente, venendogli fornita la terapia farmacologica prescritta dai medici ed essendo monitorati i valori pressori e di ossigenazione, che risultano sempre nella norma. Il ricorrente non lamenta una inattendibilità di tale relazione sanitaria, perciò la valutazione del Tribunale, secondo cui, allo stato, appare scongiurato il rischio di un peggioramento del suo stato di salute a causa del protrarsi della detenzione carceraria, risulta logica e conforme al parere medico in atti.
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Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ea0d892e5314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951 Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 0980da3e776717a
Il Tribunale ha valutato, altresì, se le condizioni di salute rendano il trattamento penitenziario del ricorrente degradante e contrario al senso di umanità, ed ha escluso esplicitamente una tale situazione, sottolineando che non risulta documentato uno scadimento psicofisico delle sue condizioni, tale da determinare un'esistenza sotto la soglia della dignità, e che neppure risulta che egli potrebbe, in regime non carcerario, ricevere un'assistenza sanitaria migliore o più ampia di quella che gli viene assicurata all'interno del carcere, anche ricorrendo, quando necessario, ai presidi sanitari esterni. La motivazione dell'ordinanza, sul punto, appare pertanto approfondita, completa, logica e non contraddittoria, ed il ricorso è manifestamente infondato quando afferma la sua apoditticità e contraddittorietà, e lamenta l'omessa valutazione della gravità delle condizioni di salute del ricorrente, riferendosi peraltro alla medesima relazione sanitaria che il Tribunale ha, invece, valutato in tutti i suoi aspetti. Il ricorso, inoltre, non si confronta con l'affermazione dei sanitari circa l'insussistenza di una incompatibilità tra le condizioni di salute e il regime detentivo, essendo queste stazionarie e gestibili dalla struttura sanitaria del penitenziario, ed oppone alla valutazione del Tribunale, fondata su tale relazione specialistica, una propria, soggettiva valutazione circa la gravità del proprio stato di salute e la sua non compatibilità con il carcere, senza supportare tale valutazione con alcun parere medico. La compatibilità dello stato di salute con la detenzione carceraria è un giudizio che compete al Tribunale di sorveglianza, da effettuare alla luce delle relazioni sanitarie o di altri documenti medici acquisiti nel corso dell'istruttoria, per cui, quando non è indicata una specifica risultanza dell'istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste alle censure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 265722; Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, Rv. 287692, tra le molte).
3. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la valutazione di elevata pericolosità del ricorrente e di inidoneità del domicilio da lui indicato per lo svolgimento della detenzione domiciliare, limitandosi ad affermare che il giudizio sulla sua pericolosità sociale è illogico, e che il domicilio indicato non è inidoneo perché la figlia si sarebbe allontanata dalla casa familiare, omettendo peraltro di documentare quest'ultima situazione. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che, in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice, oltre a valutare la effettiva sussistenza di una situazione di incompatibilità con la carcerazione, deve operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, verificando cioè se la pericolosità
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sociale del detenuto sia tale da far prevalere queste ultime (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280352; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012,
Rv. 251674).
L'ordinanza, oltre a ritenere non sussistente, allo stato, una situazione di incompatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e la detenzione in carcere, ha valutato che l'accoglimento della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena o di concessione della detenzione domiciliare è precluso anche dalla sua elevata pericolosità sociale, dimostrata non dai reati pregressi, pur essendo egli condannato all'ergastolo per gravi delitti commessi quale partecipe ad associazioni camorristiche, ma dalla condotta tenuta nel corso della detenzione domiciliare a lui concessa in precedenza, e che venne revocata, in data 06 dicembre 2023, per i maltrattamenti fisici da lui perpetrati contro la figlia convivente e il figlio minore di lei. Il ricorso non nega quella condotta, ed afferma l'assenza di un pericolo della sua reiterazione per le gravi condizioni di salute del ricorrente e perché la figlia si sarebbe allontanata dal domicilio familiare;
esso non si confronta, però, con la opposta valutazione del Tribunale, secondo cui le condizioni di salute, solo due anni prima, non hanno impedito al ricorrente di compiere tali violenze, ed esse sarebbero state perpetrate anche contro un altro figlio, costringendolo ad abbandonare l'abitazione. L'affermazione della sua pericolosità sociale si fonda, pertanto, sull'abitualità di un comportamento violento, che dimostra una personalità aggressiva tuttora in grado di esternarsi in atti lesivi, persino contro i propri familiari, valutazione con la quale il ricorso non si confronta, neppure per affermarne l'erroneità. L'omesso confronto su una delle rationes decidendi, autonoma e autosufficiente, rende inammissibile il ricorso per cassazione, per difetto di specificità (Sez. 6, n. 38809 del 30/10/2025, Rv. 288964).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte *abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. L'oggetto del ricorso, relativo alle condizioni di salute del ricorrente, impone la tutela del suo diritto alla riservatezza, mediante l'applicazione del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
Così deciso il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
OL SI
Il Presidente
IP CA
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