Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 1
In tema di estradizione, in virtù del principio "tempus regit actum" l'applicazione del mandato di arresto europeo è preclusa nel caso in cui si stia procedendo nei confronti del soggetto estradando in esecuzione della Convenzione europea di estradizione, atteso che la L. n. 69 del 2005 non prevede una norma transitoria che contempli tale ipotesi. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro l'ordinanza della Corte di appello, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta dell'Autorità giudiziaria della Romania di applicazione del mandato di arresto europeo, poiché per i fatti oggetto della richiesta si stava già procedendo con mandato di cattura secondo la Convenzione europea di estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2007, n. 20627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20627 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/05/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1149
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 9663/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G.;
contro l'ordinanza 22 febbraio 2007 della Corte d'Appello di Roma;
nei confronti di:
RU AE HE;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito d'uff. l'avvocato Giancarlo Di Giulio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta dell'A.G. della Romania di esecuzione di mandato di arresto europeo a carico di AE HE RU, in quanto per i fatti oggetto del mandato si stava già procedendo a seguito di mandato di cattura, secondo la Convenzione Europea di estradizione.
2. Ricorre il P.G. il quale rileva l'attuale inapplicabilità della Convenzione Europea di estradizione, essendo la Romania entrata a far parte dell'Unione Europea già prima dell'arresto del RU ed essendo irrilevante il momento in cui fu emesso il provvedimento interno di arresto a carico del medesimo.
3. Come questa Corte ha recentemente deciso in un caso del tutto analogo(sez. 6^, C.C. 9 maggio 2007, Mitraj), la L. n. 69 del 2005, non contempla con norma transitoria l'ipotesi della successiva entrata nell'Unione europea di uno Stato e pertanto in simile eventualità l'applicazione della Convenzione europea di estradizione o del mandato di arresto europeo è rimessa all'aureo principio tempus regit actum.
Dato quindi che nella specie la litispendenza trova il suo momento in una data in cui al rapporto era applicabile la Convenzione europea è tale fonte quella destinata a regolare la vicenda in esame.
4. Ne deriva che il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007