CASS
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 10524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10524 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RE PE che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Civitavecchia, con sentenza dell'8 ottobre 2025, condannava RI RI alla pena di 500,00 euro di multa perché ritenuto colpevole del delitto di occupazione arbitraria di immobile altrui. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Masotta, deducendo con unico motivo qui riassunto, violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avanzata in relazione all'udienza conclusiva del processo tenutasi 1'8 ottobre 2025. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10524 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 06/03/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero con riferimento al motivo di doglianza va ricordato come secondo l'orientamento di legittimità cui occorre darsi seguito l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare la manifesta infondatezza del motivo posto che la procura rilasciata dal detenuto, allegata al ricorso, ha data 19 luglio 2025 mentre, la comunicazione dell'impedimento per contestuale pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, è intervenuta nel procedimento in esame solo 5 giorni prima dell'udienza dell'8 ottobre;
in sostanza il difensore ha comunicato tardivamente i propri concomitanti impegni come esattamente rilevato dal Giudice di pace nel verbale di udienza dell'8 ottobre, dovendosi peraltro necessariamente segnalare che nel corso del giudizio risultavano concessi numerosi rinvii (n.8) con sospensione della prescrizione alcuni dei quali già motivati da concomitante impegno professionale che imponevano, pertanto, un maggiore scrupolo nel richiedere un ulteriore e nuovo rinvio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. Roma, 6 marzo 2026 ()IL CONSIGLI nazio Parco E 00,í,•;.40,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IL PRESIDENTE P4 -9.,,Plessini D'A ostini t) Cs (ér
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RE PE che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Civitavecchia, con sentenza dell'8 ottobre 2025, condannava RI RI alla pena di 500,00 euro di multa perché ritenuto colpevole del delitto di occupazione arbitraria di immobile altrui. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Masotta, deducendo con unico motivo qui riassunto, violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avanzata in relazione all'udienza conclusiva del processo tenutasi 1'8 ottobre 2025. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10524 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 06/03/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero con riferimento al motivo di doglianza va ricordato come secondo l'orientamento di legittimità cui occorre darsi seguito l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare la manifesta infondatezza del motivo posto che la procura rilasciata dal detenuto, allegata al ricorso, ha data 19 luglio 2025 mentre, la comunicazione dell'impedimento per contestuale pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, è intervenuta nel procedimento in esame solo 5 giorni prima dell'udienza dell'8 ottobre;
in sostanza il difensore ha comunicato tardivamente i propri concomitanti impegni come esattamente rilevato dal Giudice di pace nel verbale di udienza dell'8 ottobre, dovendosi peraltro necessariamente segnalare che nel corso del giudizio risultavano concessi numerosi rinvii (n.8) con sospensione della prescrizione alcuni dei quali già motivati da concomitante impegno professionale che imponevano, pertanto, un maggiore scrupolo nel richiedere un ulteriore e nuovo rinvio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. Roma, 6 marzo 2026 ()IL CONSIGLI nazio Parco E 00,í,•;.40,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IL PRESIDENTE P4 -9.,,Plessini D'A ostini t) Cs (ér