TRIB
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
sezione civile
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1037 del r.g.a.c. dell'anno
2024,
tra
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Paola Agresta del foro di Palmi, giusta procura in atti .
- attore -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Gino Gatto del foro di Palmi giusta procura in atti
- convenuta-
e con
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
-Convenuta contumace-
1 Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.5.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.
c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
La domanda di revocatoria ordinaria per come formulata è fondata e deve essere accolta secondo le motivazioni che seguono.
Con la presente causa la odierna parte attrice agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita, stipulato il 27/04/2024, tra e per notaio , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
Rep. N. 644 e Racc. n. 494, trascritto alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria il 30/04/2024, Reg. Gen. 7934 e Reg. Part. n.
6570 con il quale il sig. trasferiva alla sig.ra Controparte_1 CP_2
la proprietà dell'immobile l'immobile di sua proprietà, sito in Palmi,
[...]
riportato nel N.C.E.U. del detto Comune al foglio 41, particella 1020, sub 3 per l'importo di euro 4950,00.
Precisava l'attore che la detta vendita era stata posta in essere in violazione del diritto del creditore di potere soddisfare il proprio credito.
Infatti, deduceva di essere creditore del sig. nato a Controparte_1
Cosenza il 12/11/1967, della somma di euro 8.821,30, in forza della sentenza n. 431/23 R.G. Sent. emessa e pubblicata l'11/04/2023 dal Tribunale di
Palmi-Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott.ssa A. Natale, divenuta irrevocabile il 2/02/2024, notificata al il 19/04/2024, contestualmente ad atto di precetto e che a Controparte_1
seguito di un accordo transattivo, dilatorio, in ragione del mancato
2 pagamento procedeva alla notifica di atto di pignoramento immobiliare per l'appartamento sito in Palmi al NCEU del medesimo comune al FG 41 part
1020 sub 3.
Precisava che solo a seguito della redazione della relazione notarile apprendeva che il medesimo immobile oggetto di pignoramento era stato venduto in data 30.4.24, , alla figlia per l'importo di euro Controparte_2
4950,00, quindi nelle more della redazione dell'accordo transattivo non andato in porto e che non vi potevano essere dubbi che nella fattispecie fossero configurati i presupposti della scientia NI oltre che della partecipatio fraudis .
Si costituiva in giudizio solo il sig. il quale contestava la Controparte_1
domanda in quanto infondata in ogni suo punto, precisava la inesistenza degli elementi idonei a giustificare un'azione revocatoria, deduceva che non poteva essere stato arrecato alcun pregiudizio della pretesa creditoria essendo il Cavaliere proprietario di altri e diversi beni mobili registrati oltre che proprietario in quota di immobili, senza considerare che di fatto non poteva ritenersi concretizzata l'ipotesi di un pignoramento infruttuoso e concludeva per il rigetto della domanda.
All'esito delle memorie il giudice, a seguito dell'udienza del 4.4.25 nella contumacia di rigettava la richiesta di CTU e ritenuta Controparte_2
tardiva la documentazione presentata con la memoria n. 3 rimetteva la causa a questo GOP per la decisione
*****************
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile
3 invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati
4 oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti, quanto alla vicenda che qui interessa l'art. 2901 c.c. dispone che
“il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.”
La migliore dottrina ha chiarito che presupposti per l'azione revocatoria sono:
a) l'esistenza di un credito;
b) l'atto di disposizione;
c) il pericolo di danno;
d) il consilium e la partecipatio fraudis
5 Con riferimento al presupposto di cui al punto a) si è detto che il credito può essere anche eventuale. L'azione revocatoria può, infatti, essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (così Cass. civ. sez. III sentenza n. 5359 del 5 marzo 2009).
La giurisprudenza si è espressa, poi, nel senso che il credito a salvaguardia del quale si agisce in revocatoria può sorgere anche in data posteriore all'atto di disposizione (così, Cass. civ. sez. III sentenza n. 4694 del 18 luglio 1980).
In relazione al punto b) si è puntualizzato che l'atto di disposizione va inteso in senso lato comprendendovi, quindi, qualsiasi atto che sia in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore, diminuendo l'attivo o aumentando il passivo;
gli effetti della revocatoria, del resto, saranno ben diversi secondo la natura dell'atto dispositivo. Infatti, qualora oggetto di revocatoria sia un atto di alienazione della proprietà, il bene ceduto al terzo sarà aggredibile con le normali modalità di un'azione esecutiva. Invece, qualora oggetto di revocatoria sia, ad esempio, un atto di concessione di ipoteca l'effetto della revocatoria consisterà nel ricondurre il creditore ipotecario – nei soli confronti del creditore revocante – al livello di un creditore chirografario.
In merito al presupposto di cui al punto c) occorre osservare che il legislatore ha inteso tutelare le ragioni del creditore non solo quando siano esposte, per effetto di un atto dispositivo del debitore, ad un pregiudizio
6 attuale ma anche quando l'atto negoziale del debitore renda più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto;
così, ad esempio, nel caso in cui l'unico immobile in proprietà venga alienato al doppio del suo valore di mercato.
In questo caso, infatti, si è rimarcato che il denaro può essere occultato e quindi più facilmente sottratto all'azione esecutiva rispetto ad un bene immobile (così Cass. civ. sez. III sentenza n. 3470 del 15 febbraio 2007).
Seguendo questa condivisibile logica interpretativa, non ha alcuna rilevanza in concreto l'obiettivo incremento del patrimonio del venditore derivante dalla vendita stessa.
La giurisprudenza si è più volte espressa sul requisito in oggetto sostenendo, tra l'altro che:
− l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (così Cass. civ. sez. III sentenza n. 5359 del 5 marzo 2009);
− in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare
7 ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. civ. sez. III sentenza n. 7767 del 29 marzo 2007);
− l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
pertanto, il riconoscimento dell'esistenza dell'EV NI non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (così Cass. civ. sez.
III sentenza n. 5105 del 9 marzo 2006);
− non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'EV NI (così Cass. civ. sez. I sentenza n. 15257 del 6 agosto
2004).
Il punto d) dimostra, tuttavia, che la legge pretende – ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria – che il debitore sia consapevole di ledere, in conseguenza dell'atto di disposizione, la garanzia del creditore.
Ciò è sufficiente se l'atto di disposizione è successivo all'assunzione dell'obbligazione. Se, viceversa, esso è antecedente spetterà al creditore
8 provare che l'atto sia stato dolosamente preordinato dal debitore al fine di spogliarsi del patrimonio in vista della nascita del rapporto obbligatorio.
Se l'atto è a titolo oneroso, poi, sarà necessario provare anche la cd. partecipatio fraudis, ossia provare che il terzo contraente fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
In tal senso, la Suprema Corte (Cass.civ. sez. II, sentenza n. 7507 del 27 marzo 2007) ha sottolineato che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901
I comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori;
la relativa prova, in questo caso, potrà essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, invece, sarà necessario dimostrare che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
In ogni caso, peraltro, non si richiede al debitore di dimostrare che il terzo conosceva specificamente il credito.
Ciò posto l'attore che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell' "EV NI" ha l'onere di provare tre circostanze: (a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
(b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
(c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta
9 oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell' "EV NI"(
Cass. civ. Sez. II Sent., 31/10/2008, n. 26331 (rv. 605530).
Alteris verbis soltanto se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che, in conseguenza dell'atto pregiudizievole, sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale fisiologica esposizione di un imprenditore nei confronti dei propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la ricorrenza dei presupposti oggettivi per l'accoglimento della domanda di cui agli artt. 2901 c.c.
Applicando le sopra esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie occorre affermare che la domanda avanzata da è fondata e, Pt_1
pertanto, va integralmente accolta.
Infatti, l'attore ha dato prova che dopo la notifica dell'atto di precetto dell'aprile del 2024 e nelle more della scadenza di un accordo transattivo il debitore procedeva in maniera consapevole in data 30.4.24 alla vendita dell'immobile sito in Palmi alla figlia al prezzo di euro Controparte_2
4950,00 e ciò veniva fatto nella consapevolezza della posizione debitoria nei confronti del Pt_2
Pertanto, nella evidenza della sua situazione debitoria nei confronti della parte attrice il Cavaliere scientemente ha proceduto a sottrarre al creditore il bene di sua proprietà esclusiva, d'altra parte che lo stesso fosse proprietario in quota anche di altri beni è stato dedotto nella prima difesa ma provato con documenti prodotti con la memoria n. 3 che sono stati dichiarati tardivi, né
10 d'altra parte deve ritenersi utile al fine della prova della parte e dell'onere che grava sulla stessa la richiesta di CTU che è stata rigettata con motivazione che questo giudice condivide.
Di questa dolosa preordinazione è indizio - che il Tribunale ritiene si debba adeguatamente valorizzare, a dimostrazione altresì della partecipazione alla stessa anche di (peraltro, figlia del Controparte_2
) - il fatto che entrambe le parti erano nella piena Controparte_1
consapevolezza della situazione debitoria, e nonostante ciò hanno deciso di procedere alla vendita dell'immobile per euro 4950,00 senza d'altra parte documentare la prova del pagamento.
Infatti, come espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ. sez. III, sentenza n. 5359 del 5 marzo 2009), che il Tribunale condivide pienamente, “la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso ……………può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.”
Tanto basta per l'accoglimento della domanda .
Ritenuto che le spese processuali, in ragione del principio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte convenuta costituita in favore del attrice e liquidate come da dispositivo alla luce del D.M.
55/2014 e successive modifiche, secondo il valore della domanda, l'attività effettivamente svolta, applicati i parametri previsti dalla tabella relativa nei valori al minimo considerato il tenore delle difese svolte ed il più costante
11 orientamento di questo tribunale in materia.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro +1 così dispone: Parte_3 Controparte_1
a) dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_3
compravendita, stipulato il 27/04/2024, tra e Controparte_1 CP_2
per notaio , Rep. N. 644 e Racc. n. 494,
[...] Persona_1
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria il
30/04/2024, Reg. Gen. 7934 e Reg. Part. n. 6570;
b) condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei Controparte_1
confronti di , che si liquidano in euro 1700,00 per Parte_3
compensi oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali Iva e Cpa se dovuti c) Così deciso in Palmi, il 16.5.25
Il Giudice
Dott. ssa Emanuela Ruscio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
sezione civile
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1037 del r.g.a.c. dell'anno
2024,
tra
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Paola Agresta del foro di Palmi, giusta procura in atti .
- attore -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Gino Gatto del foro di Palmi giusta procura in atti
- convenuta-
e con
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
-Convenuta contumace-
1 Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.5.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.
c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
La domanda di revocatoria ordinaria per come formulata è fondata e deve essere accolta secondo le motivazioni che seguono.
Con la presente causa la odierna parte attrice agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita, stipulato il 27/04/2024, tra e per notaio , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
Rep. N. 644 e Racc. n. 494, trascritto alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria il 30/04/2024, Reg. Gen. 7934 e Reg. Part. n.
6570 con il quale il sig. trasferiva alla sig.ra Controparte_1 CP_2
la proprietà dell'immobile l'immobile di sua proprietà, sito in Palmi,
[...]
riportato nel N.C.E.U. del detto Comune al foglio 41, particella 1020, sub 3 per l'importo di euro 4950,00.
Precisava l'attore che la detta vendita era stata posta in essere in violazione del diritto del creditore di potere soddisfare il proprio credito.
Infatti, deduceva di essere creditore del sig. nato a Controparte_1
Cosenza il 12/11/1967, della somma di euro 8.821,30, in forza della sentenza n. 431/23 R.G. Sent. emessa e pubblicata l'11/04/2023 dal Tribunale di
Palmi-Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott.ssa A. Natale, divenuta irrevocabile il 2/02/2024, notificata al il 19/04/2024, contestualmente ad atto di precetto e che a Controparte_1
seguito di un accordo transattivo, dilatorio, in ragione del mancato
2 pagamento procedeva alla notifica di atto di pignoramento immobiliare per l'appartamento sito in Palmi al NCEU del medesimo comune al FG 41 part
1020 sub 3.
Precisava che solo a seguito della redazione della relazione notarile apprendeva che il medesimo immobile oggetto di pignoramento era stato venduto in data 30.4.24, , alla figlia per l'importo di euro Controparte_2
4950,00, quindi nelle more della redazione dell'accordo transattivo non andato in porto e che non vi potevano essere dubbi che nella fattispecie fossero configurati i presupposti della scientia NI oltre che della partecipatio fraudis .
Si costituiva in giudizio solo il sig. il quale contestava la Controparte_1
domanda in quanto infondata in ogni suo punto, precisava la inesistenza degli elementi idonei a giustificare un'azione revocatoria, deduceva che non poteva essere stato arrecato alcun pregiudizio della pretesa creditoria essendo il Cavaliere proprietario di altri e diversi beni mobili registrati oltre che proprietario in quota di immobili, senza considerare che di fatto non poteva ritenersi concretizzata l'ipotesi di un pignoramento infruttuoso e concludeva per il rigetto della domanda.
All'esito delle memorie il giudice, a seguito dell'udienza del 4.4.25 nella contumacia di rigettava la richiesta di CTU e ritenuta Controparte_2
tardiva la documentazione presentata con la memoria n. 3 rimetteva la causa a questo GOP per la decisione
*****************
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile
3 invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati
4 oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti, quanto alla vicenda che qui interessa l'art. 2901 c.c. dispone che
“il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.”
La migliore dottrina ha chiarito che presupposti per l'azione revocatoria sono:
a) l'esistenza di un credito;
b) l'atto di disposizione;
c) il pericolo di danno;
d) il consilium e la partecipatio fraudis
5 Con riferimento al presupposto di cui al punto a) si è detto che il credito può essere anche eventuale. L'azione revocatoria può, infatti, essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (così Cass. civ. sez. III sentenza n. 5359 del 5 marzo 2009).
La giurisprudenza si è espressa, poi, nel senso che il credito a salvaguardia del quale si agisce in revocatoria può sorgere anche in data posteriore all'atto di disposizione (così, Cass. civ. sez. III sentenza n. 4694 del 18 luglio 1980).
In relazione al punto b) si è puntualizzato che l'atto di disposizione va inteso in senso lato comprendendovi, quindi, qualsiasi atto che sia in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore, diminuendo l'attivo o aumentando il passivo;
gli effetti della revocatoria, del resto, saranno ben diversi secondo la natura dell'atto dispositivo. Infatti, qualora oggetto di revocatoria sia un atto di alienazione della proprietà, il bene ceduto al terzo sarà aggredibile con le normali modalità di un'azione esecutiva. Invece, qualora oggetto di revocatoria sia, ad esempio, un atto di concessione di ipoteca l'effetto della revocatoria consisterà nel ricondurre il creditore ipotecario – nei soli confronti del creditore revocante – al livello di un creditore chirografario.
In merito al presupposto di cui al punto c) occorre osservare che il legislatore ha inteso tutelare le ragioni del creditore non solo quando siano esposte, per effetto di un atto dispositivo del debitore, ad un pregiudizio
6 attuale ma anche quando l'atto negoziale del debitore renda più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto;
così, ad esempio, nel caso in cui l'unico immobile in proprietà venga alienato al doppio del suo valore di mercato.
In questo caso, infatti, si è rimarcato che il denaro può essere occultato e quindi più facilmente sottratto all'azione esecutiva rispetto ad un bene immobile (così Cass. civ. sez. III sentenza n. 3470 del 15 febbraio 2007).
Seguendo questa condivisibile logica interpretativa, non ha alcuna rilevanza in concreto l'obiettivo incremento del patrimonio del venditore derivante dalla vendita stessa.
La giurisprudenza si è più volte espressa sul requisito in oggetto sostenendo, tra l'altro che:
− l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (così Cass. civ. sez. III sentenza n. 5359 del 5 marzo 2009);
− in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare
7 ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. civ. sez. III sentenza n. 7767 del 29 marzo 2007);
− l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
pertanto, il riconoscimento dell'esistenza dell'EV NI non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (così Cass. civ. sez.
III sentenza n. 5105 del 9 marzo 2006);
− non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'EV NI (così Cass. civ. sez. I sentenza n. 15257 del 6 agosto
2004).
Il punto d) dimostra, tuttavia, che la legge pretende – ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria – che il debitore sia consapevole di ledere, in conseguenza dell'atto di disposizione, la garanzia del creditore.
Ciò è sufficiente se l'atto di disposizione è successivo all'assunzione dell'obbligazione. Se, viceversa, esso è antecedente spetterà al creditore
8 provare che l'atto sia stato dolosamente preordinato dal debitore al fine di spogliarsi del patrimonio in vista della nascita del rapporto obbligatorio.
Se l'atto è a titolo oneroso, poi, sarà necessario provare anche la cd. partecipatio fraudis, ossia provare che il terzo contraente fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
In tal senso, la Suprema Corte (Cass.civ. sez. II, sentenza n. 7507 del 27 marzo 2007) ha sottolineato che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901
I comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori;
la relativa prova, in questo caso, potrà essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, invece, sarà necessario dimostrare che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
In ogni caso, peraltro, non si richiede al debitore di dimostrare che il terzo conosceva specificamente il credito.
Ciò posto l'attore che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell' "EV NI" ha l'onere di provare tre circostanze: (a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
(b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
(c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta
9 oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell' "EV NI"(
Cass. civ. Sez. II Sent., 31/10/2008, n. 26331 (rv. 605530).
Alteris verbis soltanto se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che, in conseguenza dell'atto pregiudizievole, sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale fisiologica esposizione di un imprenditore nei confronti dei propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la ricorrenza dei presupposti oggettivi per l'accoglimento della domanda di cui agli artt. 2901 c.c.
Applicando le sopra esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie occorre affermare che la domanda avanzata da è fondata e, Pt_1
pertanto, va integralmente accolta.
Infatti, l'attore ha dato prova che dopo la notifica dell'atto di precetto dell'aprile del 2024 e nelle more della scadenza di un accordo transattivo il debitore procedeva in maniera consapevole in data 30.4.24 alla vendita dell'immobile sito in Palmi alla figlia al prezzo di euro Controparte_2
4950,00 e ciò veniva fatto nella consapevolezza della posizione debitoria nei confronti del Pt_2
Pertanto, nella evidenza della sua situazione debitoria nei confronti della parte attrice il Cavaliere scientemente ha proceduto a sottrarre al creditore il bene di sua proprietà esclusiva, d'altra parte che lo stesso fosse proprietario in quota anche di altri beni è stato dedotto nella prima difesa ma provato con documenti prodotti con la memoria n. 3 che sono stati dichiarati tardivi, né
10 d'altra parte deve ritenersi utile al fine della prova della parte e dell'onere che grava sulla stessa la richiesta di CTU che è stata rigettata con motivazione che questo giudice condivide.
Di questa dolosa preordinazione è indizio - che il Tribunale ritiene si debba adeguatamente valorizzare, a dimostrazione altresì della partecipazione alla stessa anche di (peraltro, figlia del Controparte_2
) - il fatto che entrambe le parti erano nella piena Controparte_1
consapevolezza della situazione debitoria, e nonostante ciò hanno deciso di procedere alla vendita dell'immobile per euro 4950,00 senza d'altra parte documentare la prova del pagamento.
Infatti, come espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ. sez. III, sentenza n. 5359 del 5 marzo 2009), che il Tribunale condivide pienamente, “la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso ……………può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.”
Tanto basta per l'accoglimento della domanda .
Ritenuto che le spese processuali, in ragione del principio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte convenuta costituita in favore del attrice e liquidate come da dispositivo alla luce del D.M.
55/2014 e successive modifiche, secondo il valore della domanda, l'attività effettivamente svolta, applicati i parametri previsti dalla tabella relativa nei valori al minimo considerato il tenore delle difese svolte ed il più costante
11 orientamento di questo tribunale in materia.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro +1 così dispone: Parte_3 Controparte_1
a) dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_3
compravendita, stipulato il 27/04/2024, tra e Controparte_1 CP_2
per notaio , Rep. N. 644 e Racc. n. 494,
[...] Persona_1
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria il
30/04/2024, Reg. Gen. 7934 e Reg. Part. n. 6570;
b) condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei Controparte_1
confronti di , che si liquidano in euro 1700,00 per Parte_3
compensi oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali Iva e Cpa se dovuti c) Così deciso in Palmi, il 16.5.25
Il Giudice
Dott. ssa Emanuela Ruscio
12