Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1981, n. 775
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31 dicembre 1981
Art. 1. Articolo unico

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 , nonche' nell' articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178 , e' prorogata fino al 15 aprile 1982.
Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 31 dicembre 1981