Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva di un atto di costituzione in mora non postula che all'atto stesso debba accompagnarsi, fin dal momento in cui esso viene compiuto, anche la prova del diritto del quale si vanti la titolarità, essendo, per converso, sufficiente la mera deduzione del fatto costitutivo della pretesa, e giovando, semmai, ai fini dell'accoglimento di questa, che tale prova sopravvenga prima della decisione (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così cassato la decisione del giudice del merito che, in relazione ad una vicenda processuale instauratasi prima della riforma del 1990, aveva ritenuto inidoneo a dispiegare l'effetto interruttivo "de quo" un atto di citazione contenente la richiesta di pagamento di una somma di denaro con espresso riferimento ad una serie di cambiali che avevano, a detta dell'attore, regolato il proprio rapporto di credito con il debitore: il giudice d'appello, sull'erroneo presupposto che l'omessa specificazione degli esatti estremi dei titoli avesse comportato una incompiutezza degli elementi identificativi della domanda, ne aveva, difatti, sancito l'inidoneità alla produzione dell'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 primo comma cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND ON, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE DE MICCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZ NZ, UM ER;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1188/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 14.2.1987 RE IO convenne dinanzi al Tribunale di Napoli ON VI, suo debitore per L. 80.000.000, e la di lui moglie PO SA e chiese che fosse dichiarata inefficace la costituzione in patrimonio familiare avvenuta il 20.3.1986 dei beni che aveva in comunione legale con la moglie, allo scopo di sottrarli alla azione esecutiva, subito dopo la notifica di un precetto per L. 11.757.671; chiese inoltre la condanna del ON al pagamento di L. 80.000.000, in virtù di vaglia cambiari da lui giratigli e scaduti, uno al mese, dal 30.9.1985.
I convenuti negarono quanto dedotto in citazione, affermando che i titoli cambiari consegnati all'RE e a tal NO GI - di cui chiesero la chiamata in giudizio - erano riferibili al prezzo di un immobile che essi avrebbero dovuto vendere al ON e che non era mai stato venduto.
II Tribunale con sentenza 27.3.1996 rigettò la domanda, ritenendo prescritta l'azione cambiaria, che era l'unica cui l'RE era abilitato.
La sentenza, impugnata da quest'ultimo, è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli, che ha disatteso la censura, con la quale si era rilevato che la prescrizione non era maturata a causa della interruzione del termine compiuta a mezzo di alcune diffide ad adempiere, oltreché con la stessa citazione.
Ha ritenuto il giudice di appello che a produrre la interruzione non possa giovare qualunque citazione, ma quella utile a costituire il debitore in mora;
e poiché la domanda dell'RE era mirata alla revocazione dell'atto di costituzione del patrimonio familiare e la richiesta di condanna a pagare L. 80.000.000 era stata generica nel petitum - privo di riferimenti alle cambiali - e della causa petendi - priva di specifiche indicazioni degli effetti, sino alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.1991, in cui essa era avvenuta -la interruzione non si era realizzata in tempo utile, l'udienza del 12.2.1991 essendo intervenuta quattro anni dopo la racc. del 5.2.1987, che aveva preceduto la citazione, giudicata inidonea a tal fine.
Propone ricorso per Cassazione con un motivo RE IO;
non hanno presentato difese ON VI e PO SA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunzia il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 1^ comma c.c. e dell'art. 94 c. 2^ legge cambiaria;
nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume che la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'atto di citazione, nel quale egli aveva indicato i titoli da cui il suo credito derivava, allorché aveva chiesto la condanna del ON a pagare la soma di L. 80.000.000.
Lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere considerato che il termine per l'esercizio dell'azione cartolare era stato interrotto solo in sede di precisazione delle conclusioni, quando già la prescrizione era maturata;
mentre la interruzione era stata validamente compiuta quattro anni prima, con l'atto introduttivo del giudizio.
Il ricorso merita di essere accolto, fondata appalesandosi la censura mossa alla sentenza impugnata, con riferimento alla falsa applicazione dell'art. 2943 1^ comma c.c.. Posto, infatti, che con la citazione l'RE richiese, oltre alla declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione in patrimonio familiare, la condanna di ON VI al pagamento della somma di L.80.000.000, in forza di vaglia cambiari scaduti, e che tale citazione intervenne, quando era ancora in corso il termine di prescrizione, non può essere condivisa la affermazione dei giudici di merito, secondo cui, a causa della genericità delle cambiali, che pure erano state " indicate con la data di emissione e con l'importo complessivo" e con la scadenza, "una al mese," (rispettivamente p. 5 e 2 della sentenza), la domanda fosse mancata dei requisiti della azione cambiaria " per la genericità sia del petitum, privo di riferimento alle cambiali, sia della causa petendi, priva di specifica indicazione degli effetti" e fosse stata introdotta "solo con la precisazione nella udienza del 12.2.1991 degli estremi dei vaglia cambiari dai quali nasceva il credito";
atto questo tardivo, essendo la prescrizione maturata medio tempore. L'effetto interruttivo fu, infatti, validamente compiuto con la domanda iniziale, con cui, non solo fu richiesto il pagamento della somma di L. 80.000.000, ma fu anche fatto espresso riferimento alle cambiali che avevano regolato il rapporto di credito dell'attore con il convenuto;
sicché, mentre erroneo è l'assunto che il petitum sia stato generico, dal momento che l'importo fu specificato in L. 80.000.000, è assolutamente irrilevante che sia mancata la specificazione degli effetti, posto che la volontà di esercitare il diritto di credito - che costituisce la prova contraria del disin teresse, fondamento della prescrizione - fu chiaramente manifestata, sì da impedire l'effetto estintivo che produce il decorso del tempo, tanto più che la citazione, come la sentenza impugnata riferisce, specificò che la pretesa era fondata su titoli cambiari;
che quei titoli avevano avuto scadenza uno al mese, a far tempo dal 30.9.1985, ed avevano totalizzato l'importo della domanda di pagamento;
a nulla rilevando, invece, la sua fondatezza, essendo essa rimessa alla valutazione di merito.
In sostanza l'efficacia interruttiva dell'atto di costituzione in mora non richiede che quell'atto si accompagni, nel momento in cui è compiuto, alla prova del diritto che si esercita, essendo sufficiente la mera deduzione del fatto costitutivo della pretesa, giovando semmai, ai fini del suo accoglimento, che tale prova sopravvenga prima della decisione.
La contraria opinione, espressa dalla sentenza impugnata, meno ancora può essere condivisa, laddove perviene al risultato che "l'azione cartolare è stata invece introdotta e su di essa si è formato il contraddittorio, solo con la precisazione nella udienza del 12.2.1991 degli estremi dei vaglia cambiari" e valorizza quel momento ai fini interruttivi del corso della prescrizione, nella specie non raggiunti, per essere stato quel momento successivo alla sua maturazione;
affermazione che da un indebito rilievo, da un lato ad una attività interna al processo, meramente strumentale all'azione introdotta - la sola apprezzabile agli effetti per cui è causa - e dall'altro sembra assegnare una inutile valenza all'atto interruttivo, solo in quanto capace di produrre il contraddittorio processuale.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che dovrà conformarsi al principio di diritto affermato e provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di Cassazione, alla Corte di Appello di Napoli, altra Sezione.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003