Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4464
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva di un atto di costituzione in mora non postula che all'atto stesso debba accompagnarsi, fin dal momento in cui esso viene compiuto, anche la prova del diritto del quale si vanti la titolarità, essendo, per converso, sufficiente la mera deduzione del fatto costitutivo della pretesa, e giovando, semmai, ai fini dell'accoglimento di questa, che tale prova sopravvenga prima della decisione (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così cassato la decisione del giudice del merito che, in relazione ad una vicenda processuale instauratasi prima della riforma del 1990, aveva ritenuto inidoneo a dispiegare l'effetto interruttivo "de quo" un atto di citazione contenente la richiesta di pagamento di una somma di denaro con espresso riferimento ad una serie di cambiali che avevano, a detta dell'attore, regolato il proprio rapporto di credito con il debitore: il giudice d'appello, sull'erroneo presupposto che l'omessa specificazione degli esatti estremi dei titoli avesse comportato una incompiutezza degli elementi identificativi della domanda, ne aveva, difatti, sancito l'inidoneità alla produzione dell'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 primo comma cod. civ.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4464
    Data del deposito : 26 marzo 2003

    Testo completo