Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 2
Il delitto di cui all'art. 388, comma quarto, cod. pen., non è escluso dall'illegittimità del pignoramento, non essendo consentito al privato di eludere il vincolo giudiziale sulla cosa oggetto della condotta criminosa se non quando il giudice civile ne abbia dichiarato l'inefficacia, accogliendo i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un pignoramento eseguito su apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell'attività di medico, impignorabili ai sensi dell'art. 514, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.).
Ai fini della configurazione dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 388, comma quarto, cod. pen., è richiesto il dolo generico, il quale deve ritenersi integrato dalla conoscenza del vincolo giudiziario e dalla volontà dell'"amotio", indipendentemente dallo scopo dell'agente. (Fattispecie relativa allo spostamento senza preavviso di beni pignorati, in cui è stata ritenuta irrilevante l'asserita intenzione del proprietario-custode di farli riparare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2008, n. 8428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8428 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/01/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 93
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 007350/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO UI, N. IL 09/07/1952;
avverso SENTENZA del 04/03/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1) Con sentenza in data 6.5.2004 il Tribunale di Milano dichiarava TO IG colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 4, (per aver sottratto, nella qualità di proprietario nominato custode, cose sottoposte a pignoramento;
fatto accertato in Milano il 18.4.2001) e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa, sostituendo alla pena detentiva inflitta la multa di Euro 2.280,00.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza in data 4.3.2005, nella quale, a confutazione delle doglianze dell'appellante, veniva evidenziato, in particolare, che non valeva ad escludere l'antigiuridicità della condotta ascritta al prevenuto l'asserita finalità di far riparare i beni pignorati, dal momento che il vincolo gravante su tali beni preclude al custode qualsiasi iniziativa non autorizzata dal giudice dell'esecuzione. La Corte di Appello, inoltre, rilevava che il reato in questione non può essere escluso dalla dedotta illegittimità del pignoramento. 2) Ricorre personalmente il TO, denunziando con un primo motivo l'illogicità ed erroneità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 388 c.p., comma 4, in relazione all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, ai fini della integrazione del reato in questione non è sufficiente la consapevolezza di compiere lo spostamento del bene pignorato senza preavviso o autorizzazione dell'ufficiale giudiziale o del giudice dell'esecuzione, ma è altresì necessaria la coscienza e volontà di eludere le finalità per le quali è stato disposto il vincolo. Nel caso di specie, il TO ha consegnato i beni al fine di effettuare delle riparazioni;
sicché, anche se tali riparazioni non sono state poste in essere, è evidente che l'imputato non aveva l'intenzione di sottrarre i beni al corso delle procedure giudiziarie, ma quella di conservarne l'integrità. È irrilevante, pertanto, che sia stata o meno richiesta l'autorizzazione allo spostamento dei beni pignorati, dato che in mancanza dell'elemento soggettivo non può dirsi concretizzata la figura di reato.
3) Con un secondo motivo il TO lamenta carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 388 c.p., comma 4, art. 514 c.p.p., n. 4, artt. 2 e 3 Cost. e art. 51 c.p..
Il ricorrente rileva che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, il pignoramento di cui si parla nell'art. 388 c.p. è soltanto quello levato legittimamente. Il giudice penale, pertanto, è tenuto ad esercitare un sindacato di legittimità del pignoramento, anche quando non vi sia stata una declaratoria di inefficacia del vincolo a seguito di opposizione dell'interessato. Nel caso di specie, i beni pignorati erano apparecchiature mediche necessarie allo svolgimento dell'attività di medico, e pertanto il pignoramento era illegittimo, stante il disposto dell'art. 514 c.p.c., n. 4, che vieta il vincolo sui beni destinati all'esercizio della professione.
DIRITTO
1) Il primo motivo è infondato.
Come è noto, la condotta materiale considerata dalla fattispecie di cui all'art. 388 c.p., comma 3, cui rimanda, per il caso di proprietario-custode, il comma 4, del medesimo articolo, è integrata dalla sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo (Cass. Sez. 6, 24.4.1998 n. 5581). In particolare, secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della responsabilità del custode della cosa pignorata per il reato di cui all'art. 388 c.p., ad integrare il concetto di "sottrazione" è sufficiente lo spostamento della cosa (cosiddetta "amotio") da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario ed al giudice dell'esecuzione (fattispecie nella quale l'autoveicolo pignorato era stato trasferito, ad opera del custode, in un'officina privata e sottoposto allo smontaggio del motore) (Cass. Sez. 6, 13.7.1995 n. 9915). Tale principio è stato ribadito in una recente pronuncia, nella quale è stato puntualizzato che la sottrazione si realizza anche con la mera amotio della res, ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante (Cass. Sez. 6, 27.2.2007 n. 18285). Quanto all'elemento psicologico del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, commesso mediante la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, per la sua configurazione è richiesto il dolo generico, il quale è integrato, nel caso in cui la condotta venga posta in essere dal proprietario non custode, nella conoscenza del vincolo giudiziario e nella volontà dell'"amotio" (Cass. Sez. 6, 7.10.2003 n. 4350; Cass. Sez. 6, 24.10.1988 n. 17190). Nel caso di specie, l'impugnata decisione si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, avendo ritenuto, sulla base di un iter argomentativo esente da vizi logici, che la condotta dell'imputato, realizzata mediante lo spostamento - senza alcun preavviso e senza alcuna autorizzazione del giudice dell'esecuzione - dei beni pignorati dal luogo ove avrebbero dovuto rimanere in custodia, dimostrava la consapevolezza e la volontà richieste per la configurazione del delitto di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento. Il giudice di appello, infatti, nell'apprezzare le risultanze processuali, ha ritenuto "non fondatamente sostenibile che il TO ignorasse l'obiettivo ostacolo da esso arrecato, con il proprio comportamento, al reperimento del compendio esecutato e la conseguente vanificazione dell'utilità dell'accesso da parte dell'incaricato della SIVAG, rimasta all'oscuro delle estemporanee iniziative del debitore-custode".
Tanto è sufficiente a sorreggere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, alla stregua dei principi di diritto innanzi richiamati. L'asserita intenzione dell'imputato di far riparare i beni pignorati, infatti, non vale ad escludere la configurabilità dell'elemento psicologico del reato di cui trattasi, che rimane integrato dalla cosciente volontà di eludere il provvedimento, indipendentemente dallo scopo dell'agente. 2) Parimenti privo di fondamento risulta il secondo motivo di impugnazione, basato sull'asserita illegittimità del pignoramento, in quanto eseguito su apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell'attività di medico e quindi impignorabili, ai sensi dell'art.514 c.p.c., n.
4. Come è stato affermato da questa Corte, infatti, il reato in parola non è escluso dall'illegittimità del pignoramento, non essendo consentito al privato di eludere il vincolo giudiziale sulla cosa oggetto della condotta criminosa se non quando il giudice civile ne abbia dichiarato l'inefficacia, accogliendo i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento (Cass. Sez. 6, 17.1.1991 n. 113). In particolare, è stato precisato che la configurabilità del reato in esame non è esclusa nemmeno dalla impignorabilità di un bene, sottoposto nelle forme di rito ad esecuzione mobiliare, fino a quando il vincolo giuridico non venga meno in virtù di una formale pronuncia del giudice (Cass. 21.1.1976 n. 6238; Cass. 15.3.1976, Carola).
L'impugnata decisione, pertanto, appare immune dai vizi denunziati dal ricorrente, avendo ritenuto, in piena consonanza con gli enunciati principi, la circostanza dedotta dalla difesa inidonea ad escludere la sussistenza della fattispecie criminosa contestata. 3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2008