Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2008, n. 8428
CASS
Sentenza 17 gennaio 2008

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Il delitto di cui all'art. 388, comma quarto, cod. pen., non è escluso dall'illegittimità del pignoramento, non essendo consentito al privato di eludere il vincolo giudiziale sulla cosa oggetto della condotta criminosa se non quando il giudice civile ne abbia dichiarato l'inefficacia, accogliendo i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un pignoramento eseguito su apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell'attività di medico, impignorabili ai sensi dell'art. 514, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.).

Ai fini della configurazione dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 388, comma quarto, cod. pen., è richiesto il dolo generico, il quale deve ritenersi integrato dalla conoscenza del vincolo giudiziario e dalla volontà dell'"amotio", indipendentemente dallo scopo dell'agente. (Fattispecie relativa allo spostamento senza preavviso di beni pignorati, in cui è stata ritenuta irrilevante l'asserita intenzione del proprietario-custode di farli riparare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2008, n. 8428
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8428
    Data del deposito : 17 gennaio 2008

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