Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2010, n. 16850
CASS
Sentenza 24 febbraio 2010

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Massime1

È illegittima, perché impedisce alla difesa dell'imputato la possibilità di condurre a pieno il controesame, la mancata inclusione nel fascicolo del pubblico ministero delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'unico teste d'accusa.

Commentario1

  • 1Art. 433 - Fascicolo del pubblico ministero
    https://www.filodiritto.com/

    1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza. 2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte. Rassegna giurisprudenziale Fascicolo del pubblico ministero (art. 433) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2010, n. 16850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16850
Data del deposito : 24 febbraio 2010

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