Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
È illegittima, perché impedisce alla difesa dell'imputato la possibilità di condurre a pieno il controesame, la mancata inclusione nel fascicolo del pubblico ministero delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'unico teste d'accusa.
Commentario • 1
- 1. Art. 433 - Fascicolo del pubblico ministerohttps://www.filodiritto.com/
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza. 2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte. Rassegna giurisprudenziale Fascicolo del pubblico ministero (art. 433) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2010, n. 16850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16850 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 395
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 28750/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA FA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18 marzo 2009 dalla corte d'appello di Bologna;
udita nella pubblica udienza del 24 febbraio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice del tribunale di Bologna con sentenza 13.10.2005 dichiarò RA FA colpevole del reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere detenuto a fini di spaccio complessivi gr. 20,591 di sostanza stupefacente tipo hashish, con principio attivo di gr. 1,988, pari a dosi medie giornaliere 39,76, nonché per aver ceduto singole dosi di hashish a TT BE, e con le attenuanti generiche e la continuazione lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, con i doppi benefici. Lo assolse perché il fatto non sussiste dalla contestazione di aver ceduto dosi di hashish a RA FR. La corte d'appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di acquisizione del verbale di sit rese dal MA il 26.9.93. Il rigetto è stato fondato su una motivazione manifestamente illogica e su un travisamento del fatto, perché il contento delle sommarie dichiarazioni rese dal MA poteva essere decisivo. È stato comunque limitato il diritto della difesa di conoscere atti processuali che avrebbero dovuto essere fin dall'inizio nel fascicolo del PM, trattandosi delle dichiarazioni dell'unico teste dell'accusa. La mancata conoscenza di tali dichiarazioni ha impedito alla difesa di condurre a pieno il controesame, specie a causa delle interminabili contraddizioni del teste.
2) violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni del teste TT e sulla interpretazione di una registrazione fonica nella quale il TT aveva escluso espressamente la responsabilità dell'imputato.
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che fosse configurabile l'ipotesi del consumo di gruppo, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.
Per quanto riguarda invece il quantitativo di hashish trovato nella sua abitazione lamenta che la corte ne ha ritenuto la destinazione allo spaccio con motivazione carente e manifestamente illogica, esclusivamente sulla base della mancata dimostrazione da parte dell'imputato dell'uso del bilancino, così invertendo l'onere della prova, e sul comportamento tenuto quando fu fermato dai carabinieri, che poteva più logicamente essere spiegato in altro modo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per quanto concerne il primo motivo va rilevato in primo luogo che erroneamente la corte d'appello ha deciso secondo i parametri dell'art. 603 c.p.p.. Nella specie, infatti, non si trattava della richiesta di riassunzione di prove già acquisite in primo grado o di nuove prove, bensì della impugnazione avverso il rigetto di una richiesta probatoria regolarmente avanzata già in primo grado. Per l'accoglimento di tale motivo di impugnazione, quindi, non era necessaria l'impossibilità del giudice di appello di decidere allo stato degli atti, ma solo la legittimità e fondatezza della richiesta probatoria formulata in primo grado.
In secondo luogo, la motivazione della sentenza impugnata è anche manifestamente illogica in ordine alla decisività del mezzo di prova, che è stata esclusa perché tutt'al più si sarebbe trattato di un comportamento del TT poco attento al momento della firma del verbale, senza che ciò potesse incidere sulla attendibilità delle sue dichiarazioni, mentre la difesa aveva chiesto di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese ai carabinieri per valutare la attendibilità della deposizione testimoniale anche attraverso la comparazione delle diverse dichiarazioni.
In ogni modo, la corte d'appello ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la difesa aveva il diritto di conoscere le dichiarazioni rilasciate ai carabinieri dall'unico teste di accusa e che avrebbero dovuto sin dall'origine essere conservate nel fascicolo del pubblico ministero, e ciò sia al fine di poter svolgere il controesame del TT con tutti gli opportuni elementi,sia al fine di poter adeguatamente comparare le diverse dichiarazioni, tanto più che il comportamento processuale del TT era stato caratterizzato da diversi ammonimenti. Il secondo motivo è evidentemente assorbito, in quanto l'attendibilità delle dichiarazioni del TT potrebbe necessitare di una nuova valutazione a seguito della acquisizione delle sommarie informazioni rese ai carabinieri il 26.9.2003 e di una eventuale ripetizione del controesame.
Per la stessa ragione resta assorbita anche la parte del terzo motivo relativa alla esclusione della configurabilità della ipotesi di un consumo di gruppo.
È invece fondata la parte del terzo motivo relativa alla esclusione di una detenzione della sostanza stupefacente per fini esclusivamente personali.
Nella specie invero si trattava di complessivi gr. 20,59 di hashish, di cui 19,18 detenuti in casa. La corte d'appello ha escluso che si trattasse di una scorta per uso personale innanzitutto perché in casa dell'imputato era stato trovato un bilancino di precisione con residui di marijuana e perché non era credibile la giustificazione di tale possesso data dal prevenuto (ossia "evitare fregature sul peso" della droga acquistata). Sennonché, immediatamente dopo, la sentenza afferma che normalmente quantitativi simili a quello reperito (19,18 gr.) non richiedono particolari pesature perché vengono ricavati da panetti di 50 o 100 gr., soggetti a facili divisioni. Si tratta di motivazione apodittica e contraddittoria in quanto non viene spiegato perché non servirebbe un bilancino per controllare il peso di 20 gr. di hashish ricavati da un panetto di 100 gr, mentre il bilancino sarebbe indispensabile per controllare il peso di 1,60 gr. circa ricavati da una quantità di 20 gr.. In realtà, è la stessa sentenza impugnata a ritenere che nella concreta fattispecie in esame non occorreva il bilancino per tagliare la sostanza detenuta, e quindi che il possesso del bilancino era di per sè irrilevante ai fini della esatta pesatura e del taglio di quel tipo di droga, sicché contraddittoria-mente lo ha invece considerato prova, o almeno indizio grave e preciso, di una destinazione della sostanza alla vendita.
Altrettanto apoditticamente la sentenza impugnata ha ritenuto altro grave indizio della destinazione alla spaccio il comportamento tenuto dall'imputato quando fu fermato dai carabinieri, teso ad ostacolare la scoperta dello stupefacente posseduto, senza nemmeno valutare se tale comportamento potesse essere stato eventualmente determinato da altre ragioni, compatibili con l'uso personale.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010