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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14308/2024 RG, introdotta da
(SIRIA, 24/02/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MANNARELLI GIANCARLO;
(UCRAINA, 19/03/1978), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. MANNARELLI GIANCARLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio 27/05/2009, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 202/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
La dimora coniugale ubicata in Roma, Via Paola. , unitamente CP_1
ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , Parte_1
essendosene allontanata da un anno, andando a Parte_2
vivere in una casa ad Ardea (RM) con il figlio, . Persona_1
Dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, ognuno
di essi provvedera' al proprio mantenimento, avendo ciascuno una stabile
occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi
passaporti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/05/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14308/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ardea in data
27/05/2009 tra (SIRIA, 24/02/1972) e Parte_1 [...]
(UCRAINA, 19/03/1978) trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio del Comune di Ardea al n. 33, Parte I, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14308/2024 RG, introdotta da
(SIRIA, 24/02/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MANNARELLI GIANCARLO;
(UCRAINA, 19/03/1978), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. MANNARELLI GIANCARLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio 27/05/2009, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 202/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
La dimora coniugale ubicata in Roma, Via Paola. , unitamente CP_1
ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , Parte_1
essendosene allontanata da un anno, andando a Parte_2
vivere in una casa ad Ardea (RM) con il figlio, . Persona_1
Dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, ognuno
di essi provvedera' al proprio mantenimento, avendo ciascuno una stabile
occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi
passaporti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/05/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14308/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ardea in data
27/05/2009 tra (SIRIA, 24/02/1972) e Parte_1 [...]
(UCRAINA, 19/03/1978) trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio del Comune di Ardea al n. 33, Parte I, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi