Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale; la sua concessione all'imputato non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, rimanendo tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 detto codice.
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Abusi edilizi - Reati - Tipologia - Realizzazione di un piazzale - Permesso di costruire - Necessità - Ragioni. Cassazione penale, sez. III, 15/11/2016, (ud. 15/11/2016, dep.12/01/2017), n. 1308 Vedi massime correlate Classificazione: EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili - - divieto e sanzioni EDILIZIA E URBANISTICA - Reati - - in genere LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAVALLO Aldo - Presidente - Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere - Dott. DI STASI Antonella - Consigliere - ha pronunciato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 6949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6949 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 12.3.1998
1. Dott. Dapelo Carlo Consigliere SENTENZA
2. " RE TR " N. 309
3. " ZA LE " REGISTRO GENERALE
4. " DA DI " N. 44027/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI LV n. il 20-7-1971 a Catania avverso la sentenza 16-10-1997 della Corte di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Dapelo Carlo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al beneficio della non menzione della condanna. In fatto e in diritto
La Corte d'Appello i Catania, con sentenza 16-10-1997, in riforma di quella del Tribunale in sede del 2-4-1997, riduceva la pena inflitta a NI LV per i reati di cui agli art. 2 e 23 legge 110/75 e 648 cod. pen. ad anni uno mesi undici di reclusione ed a lire 1.200.000 di multa, applicata la continuazione, con le attenuanti generiche e la diminuente ex art. 442 c.p.p. Il ricorso è fondato.
La Corte di merito, dopo avere espresso un giudizio prognostico favorevole nei confronti del NI ritenendo che il medesimo si asterrà dal commettere ulteriori reati, ha omesso di indicare le ragioni per le quali non è stato all'imputato concesso il beneficio della non menzione della condanna in aggiunta a quello della sospensione condizionale della pena.
Il beneficio in questione, pur non essendo necessariamente conseguenziale alla sospensione condizionale della pena è tuttavia fondato sul principio dell'emenda, mediante il quale si tende a favorire, nella persona condannata, il processo di recupero morale e sociale.
Il giudice di merito, pertanto, nell'esercitare il suo potere discrezionale in ambito sostanzialmente analogo a quello previsto per l'applicazione dell'art. 163 c.p., deve tener conto delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p.. Nella fattispecie la Corte d'Appello di Catania ha dato atto, nel ridurre la pena inflitta in primo grado, del buon comportamento del NI, del suo stato di incensuratezza e delle modalità del fatto, valutabili favorevolmente nei di lui confronti, sicché mentre appare coerentemente formulato il giudizio secondo cui l'imputato si asterrà, nel futuro, dal commettere ulteriori reati, è privo di ogni negativo presupposto il diniego del beneficio della non menzione della condanna, non rapportabile, sotto il profilo argomentativo, alle considerazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato stesso.
Si verte pertanto in caso di mancanza di motivazione per difetto assoluto di essa che comporta l'annullamento della decisione impugnata con rinvio, per nuovo esame, limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna inflitta al NI, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna e rinvia, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1998