Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4677 del 2025, proposto da
GA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 876178882F, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Di Paola e Camilla Toninelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IA UE S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Crea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Egea Commerciale S.r.l. in liquidazione e AG AI Energia S.p.A., non costituite in giudizio;
per la riproposizione,
ex art. 59 della Legge n. 69/2009 ed ex art. 11, comma 2 C.P.A., del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di IA, R.G. 4565/2022, a seguito della sentenza n. 236/2025 della Corte di Appello di Milano, resa nel giudizio n. 61/2024 R.G. in data 21/01/2025, pubblicata in data 04/02/2025, di rigetto dell’appello avverso la sentenza n. 1489/2023 con cui il suddetto Tribunale di IA declinava la propria giurisdizione in favore di quella del TAR Lombardia – Milano; controversia avente ad oggetto l’illegittima escussione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alla Procedura Aperta Telematica con il sistema dell’Asta elettronica ex artt. 56 e 60 D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di energia elettrica, periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023, CIG 876178882F [...].
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IA UE S.C.A.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni CH e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Nel maggio 2021 la società IA UE RL indiceva una gara con procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per i propri siti e per le proprie sedi.
Al termine della gara si collocava prima in graduatoria la società GA Spa, a favore della quale era adottato un provvedimento c.d. di aggiudicazione provvisoria.
GA, tuttavia, comunicava di non poter procedere alla stipulazione del contratto a causa dell’incremento del prezzo della materia prima che rendeva impossibile confermare le tariffe offerte in gara.
A fronte del citato diniego l’appaltante IA UE procedeva all’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”, oggi abrogato ma applicabile alla presente fattispecie ratione temporis ).
GA si opponeva all’escussione notificando atto di citazione davanti al Tribunale di IA, il quale però dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo con sentenza n. 1489/2023.
La sentenza era impugnata ma la Corte d’Appello di Milano rigettava l’impugnazione e confermava la declinatoria di giurisdizione con sentenza n. 236/2025.
A questo punto GA riassumeva il giudizio davanti al TAR Lombardia, sede di Milano, ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009.
Con il ricorso in riassunzione era chiesta anche la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 del c.p.a.
Si costituiva in giudizio IA UE RL, eccependo in via preliminare la tardività della notificazione del ricorso e chiedendone anche il rigetto nel merito.
Alla pubblica udienza del 22.4.2026, presente il difensore della ricorrente, la causa era spedita in decisione.
TT
1. All’atto della riproposizione del ricorso davanti allo scrivente giudice amministrativo, dopo che anche la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la società esponente chiedeva la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 del c.p.a.
Per effetto della riassunzione, infatti, GA si trova a gravare il provvedimento amministrativo del 29.11.2021 di escussione della garanzia provvisoria (ex art. 93, comma 6, del codice), anche se dopo la scadenza del termine perentorio di impugnazione di sessanta giorni di cui agli articoli 29 e 41 del c.p.a. (cfr. il doc. 8 della ricorrente).
La parte resistente esclude la scusabilità dell’errore ed insiste di conseguenza per la dichiarazione di irricevibilità del ricorso per tardività della sua notificazione.
Reputa il Collegio che possono invece ravvisarsi nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 37 del c.p.a. sull’errore scusabile a causa di « oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto », come indicato dalla norma citata.
L’incertezza attiene alla corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione per le controversie di cui al citato art. 93, comma 6, del codice.
Sulla questione la scrivente Sezione II del TAR Lombardia, con sentenza n. 598 del 2022, aveva - attraverso una analitica motivazione - affermato la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. il doc. 13 della ricorrente).
La controversia era stata promossa in relazione al medesimo appalto di cui è causa da parte della società AG AI Energia S.p.A., che si era classificata al terzo posto nella procedura in narrativa.
Dopo il rifiuto della sottoscrizione del contratto da parte di GA ed anche della seconda classificata Egea Commerciale S.r.l., IA UE si era rivolta alla terza classificata che si era però anch’essa sottratta alla stipulazione del contratto.
La società resistente avviava, di conseguenza, l’escussione della cauzione ex art. 93 comma 6 e l’impresa si opponeva proponendo ricorso davanti al TAR per la Lombardia, che declinava però la propria giurisdizione con la citata sentenza n. 598 del 14.3.2022.
Al momento della notificazione dell’atto di citazione davanti al Tribunale di IA, GA si era quindi conformata al suindicato indirizzo interpretativo del TAR per la Lombardia.
La sentenza del TAR di cui sopra era però integralmente riformata in sede di appello con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7909 del 2.10.2024, la quale affermava invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rimetteva la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 del c.p.a. (cfr. il doc. 19 della ricorrente).
Il TAR Lombardia, adito in sede di riassunzione del giudizio, accoglieva il ricorso dell’impresa terza classificata con sentenza della Sezione V n. 2317 del 2025 (cfr. il doc. 20 della ricorrente).
Era quindi ravvisabile, al momento dell’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale di IA, un orientamento della giurisprudenza amministrativa milanese favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario, per cui la condotta di GA non può certo reputarsi negligente.
Soltanto nel 2024, per effetto della suindicata pronuncia del Consiglio di Stato, la giurisprudenza ha indicato sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.
Di fronte ad un andamento della giurisprudenza oggettivamente non univoco, giova ripetere che il comportamento di GA non ha violato le regole della diligenza ordinaria, per cui può certamente configurarsi la scusabilità dell’errore di cui all’art. 37 del c.p.a.
Si può quindi trattare il merito del gravame.
2.1 Il ricorso appare fondato, dovendosi accogliere in via prioritaria ed assorbente il motivo B.3) circa l’asserita violazione dell’art. 32, commi 7 e 8, del codice.
IA UE ha disposto nei confronti di GA una “aggiudicazione provvisoria” (cfr. i documenti n. 4 e n. 5 della ricorrente), che in realtà equivale ad una proposta di aggiudicazione secondo il suindicato articolo 32.
Orbene, come chiaramente indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2022 – e come richiamato da questo TAR nella citata sentenza della Sezione V n. 2317 del 2025 – l’escussione della garanzia di cui all’art. 93, comma 6, vale a coprire il periodo successivo all’aggiudicazione definitiva e fino alla stipulazione del contratto ma non quello dove vige la sola proposta di aggiudicazione prima dell’aggiudicazione definitiva.
La sentenza citata n. 2317 del 2025, pronunciata con riguardo alla stessa gara per una analoga fattispecie, costituisce pertanto precedente conforme che ivi si richiama ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.
La censura così come proposta ha carattere assorbente e l’accoglimento della stessa ha carattere pienamente satisfattivo della pretesa della ricorrente, il che esime il Collegio dall’esame delle altre doglianze (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5 del 2015).
2.2 L’illegittimità della richiesta di escussione implica che debba essere accolta anche la domanda di condanna di IA UE RL alla restituzione della somma di euro 96.000,00 corrispostale a titolo di garanzia (cfr. i documenti da 9 a 11 della ricorrente); a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.
Vertendosi in una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non sussistono ostacoli all’accoglimento della domanda di condanna.
3. La complessità e la peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato da porre a carico di IA UE RL quale parte soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR AT, Presidente
Giovanni CH, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giovanni CH | BR AT |
IL SEGRETARIO