Articolo 1 della Legge 13 marzo 1958, n. 262
Articolo 2
Versione
24 aprile 1958
Art. 1.
Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalita' e nei casi indicati dalla legge.
Entrata in vigore il 24 aprile 1958
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