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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2309/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice rel. dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2309/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Caforio e presso lo stesso – indirizzo telematico – elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Presidente del C.d.A. Sig. CP_1 P.IVA_1
corrente in GU EO (PG), Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Rimatori e presso lo stesso – indirizzo telematico – elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni
Per l'attore (come da atto di citazione, richiamato all'udienza del 5 giugno 2025): «Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti:
- in via principale nel merito, accertare e dichiarare che la delibera assunta dalla Assemblea sociale della società convenuta il 09.02.2022 e il relativo bilancio di esercizio 2020 ivi approvato, in forza di pagina 1 di 9 quanto espresso in narrativa, sono viziati, e quindi nulli, ovvero annullabili o comunque revocabili e, per l'effetto, acclarare che la predetta delibera e il bilancio di esercizio 2020 sono privi di efficacia;
- con ogni provvedimento presupposto e consequenziale;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario CAP ed IVA come per legge.
[seguono istanze istruttorie]»
Per la convenuta (come da comparsa di costituzione, richiamata all'udienza del 5 giugno 2025):
«“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Perugia, per i motivi sopra esposti, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
- in via principale nel merito respingere l'impugnazione del socio della Parte_1 delibera assunta dall'assemblea dei soci di il 9.9.2022 relativa all'approvazione del bilancio CP_1 di esercizio 2020, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(“l'attore”) ha impugnato la delibera assembleare della società Parte_1 CP_1
Contr ( ”, “la società” o “la convenuta”) con la quale quest'ultima aveva approvato il bilancio di esercizio dell'anno 2020 e ne ha chiesto la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento.
Dopo una lunga premessa in fatto relativa agli assetti societari e ai rapporti intercorrenti tra i medesimo attore ed i fratelli (presidente del C.d.A. della convenuta e socio) e CP_2 Controparte_4
(componente del C.d.A. e socia), vicende relative anche al licenziamento intimato al figlio di
[...]
ritenuto responsabile di sottrazioni dalla cassa della società, ma poi riassunto a seguito Parte_2 di transazione raggiunta davanti al giudice del lavoro presso il quale pendeva l'impugnativa del licenziamento, l'attore ha affermato: Contr
- che in data 9 febbraio 2022 l'Assemblea dei soci di aveva approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2020;
- che tale bilancio era da considerarsi viziato ex art. 2423 c.c. in quanto non preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
- che il bilancio era viziato in quanto recante l'indicazione della propria astensione, nonostante che egli stesso avesse invece espresso voto negativo;
- che aveva votato il bilancio pur versando in conflitto di interessi in Controparte_2 ragione del fatto che una delle poste controverse del bilancio medesimo riguardava un pagina 2 di 9 ammanco per euro 140.000,00, ammanco del quale era stato ritenuto responsabile (e licenziato dalla società) il figlio Per_1
- che il bilancio violava i principi di chiarezza, correttezza e verità del bilancio di cui agli artt.
2423, 2423 bis n. 1 bis, 2427 n. 13 e 2428 cc, in quanto le poste relative al citato ammanco di cassa di € 140.000,00 non erano state ben inserite, né la nota integrativa consentiva esattamente di comprendere cosa fosse accaduto (a titolo esemplificativo, l'attore ha rilevato come nella nota integrativa fosse scritto che «Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente;
non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ... », elemento a suo dire inveritiero e incoerente rispetto all'ammanco di cassa di cui si è detto).
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società convenuta - - chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. In particolare, la convenuta - dopo aver tratteggiato lo stato dei rapporti societari nonché delle relazioni familiari sottostati al rapporto tra i soci - ha dedotto:
- che la bozza del bilancio al 31.12.2020 era stata approvata a maggioranza dal Consiglio di
Amministrazione convocato per il 31.1.2022, al quale erano presenti tutti i consiglieri, nonostante si fosse rifiutato di firmare il foglio presenze;
Pt_1
- che l'attore, in sede di Assemblea dei soci, si era astenuto e non aveva invece espresso voto contrario, ma che tale circostanza fosse comunque irrilevante dal momento che il bilancio era stato approvato coi voti favorevoli degli altri due soci che rappresentavano la maggioranza assoluta delle quote sociali;
;
- che il socio non versava in situazione di conflitto di interessi, sia Controparte_2 perché, alla data di approvazione del bilancio, suo figlio (licenziato dall'attore in quanto Per_1 ritenuto responsabile dell'ammanco di cassa) aveva impugnato il licenziamento ed era già stato reintegrato nel posto di lavoro, sia perché l'approvazione del bilancio non presentava alcuna correlazione con l'operato dell'amministratore;
- che il bilancio era stato redatto nel pieno rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità e che l'ammanco di cassa (già riscontrato nei bilanci degli esercizi precedenti), su consiglio del consulente della società, era stato iscritto nel conto economico come “sopravvenienza passiva indeducibile” degli oneri diversi di gestione, con contestuale appostazione di un “Fondo
Rischi su Oneri”, a garanzia di una procedura di recupero del credito riconducibile all'ammanco di cassa “non giustificato” da dirigersi nei confronti di eventuali responsabili.
La società ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
pagina 3 di 9 All'esito delle memorie autorizzate ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica di ufficio, affidata al dott. in ordine al seguente quesito: «Letti gli Persona_2 atti e i documenti di causa, premessa la ricostruzione delle regole tecniche che devono presiedere all'esposizione nel bilancio di esercizio degli ammanchi di cassa, accerti il consulente se il bilancio di esercizio 2020, approvato con la delibera del 9 febbraio 2022, abbia fatto corretta ed adeguata applicazione dei principi contabili e delle regole tecniche da seguire per assicurare la chiarezza, correttezza e verità del bilancio di esercizio». Quindi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato, con riferimento infatti alla presunta irregolarità del bilancio dovuta alla mancata approvazione del C.d.A., che dai documenti depositati dalla società convenuta (nn. 8 e 9 della relativa produzione) si evince che in data 31 gennaio 2022 era stata convocata un'adunanza del Consiglio di Amministrazione per approvare la bozza di bilancio (unico punto in discussione); nonostante che si fosse rifiutato di sottoscrivere il foglio Parte_1 delle presenze (vds. doc. 8), il Consiglio aveva deliberato, a maggioranza dei due terzi, coi voti favorevoli di e e il voto contrario di , la bozza di bilancio CP_4 Controparte_2 Pt_1 da sottoporre all'assemblea dei soci. La presenza di tali documenti (che peraltro non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore, il quale nelle memorie ex art. 183 cpc si è limitato a ribadire che il bilancio non era stato preventivamente approvato dal C.d.A) attesta l'approvazione del bilancio da parte del C.d.A. (è irrilevante stabilire se con il voto contrario o con l'astensione di ). Pt_1
In ogni caso, anche ove il bilancio predisposto dall'organo amministrativo non fosse stato da questo approvato, l'assemblea ordinaria - alla quale compete l'approvazione del bilancio di esercizio - poteva essere comunque convocata dagli amministratori, a maggior ragione nel caso in esame, ove vi è sovrapponibilità delle persone degli amministratori e dei soci.
Ugualmente è irrilevante stabilire, con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla verbalizzazione dell'astensione in luogo del voto contrario, se in sede di assemblea societarie per l'approvazione del bilancio avesse espresso voto palese e contrario (come egli sostiene) o si Pt_1 fosse invece astenuto (come sostiene controparte), dal momento che pacificamente avevano votato a favore sia (titolare di una quota pari al 33,33% del capitale sociale) e Controparte_2
(titolare di una quota pari al 33,34% del capitale sociale), con la Controparte_4
pagina 4 di 9 conseguenza che era stata comunque raggiunta la maggioranza assoluta necessaria all'approvazione del bilancio (fermo restando quanto si dirà infra).
Con riferimento poi al presunto conflitto di interessi del socio appare Parte_2 opportuno rilevare come per potersi ipotizzare una situazione di conflitto di interessi idonea a determinare l'annullabilità delle delibere assembleari, è necessario che il socio sia portatore di un interesse (proprio o di terzi) non solamente distinto, ma opposto rispetto a quello della società, di modo che egli non potrebbe realizzare l'uno senza sacrificare l'altro. Se il socio persegue sì un interesse personale, ma senza che ciò avvenga a discapito della società, non si versa in una situazione di conflitto di interessi e la relativa disciplina non è, in radice, applicabile.
Ebbene, il contenuto e la natura dell'interesse alla base del denunziato conflitto non sono stati adeguatamente dettagliati (al di là della suggestione derivante dal legale parentale tra il socio ed il presunto responsabile dell'ammanco di cassa) e, del resto, non è ravvisabile nella situazione denunziata un interesse esterno, inconciliabile con quello societario, di cui il socio in conflitto sarebbe stato portatore al momento dell'approvazione del bilancio, visto che l' oggetto della delibera non era un fatto inerente alla responsabilità del figlio ovvero ad iniziative da assumere nei confronti dello stesso, ma l'approvazione del bilancio societario. E tutto ciò, senza considerare che il figlio del socio asseritamente in conflitto, alla data dell'assemblea, era stato già riassunto come dipendente della società.
Con riguardo alle esposte censure, pertanto, i motivi di impugnazione di parte attrice non colgono nel segno.
***
Sono invece fondate le censure mosse al bilancio sotto il profilo della carenza di verità, chiarezza e correttezza. Come rilevato dal Consulente Tecnico nominato, alla cui puntuale disamina occorre fare riferimento, il bilancio approvato con la delibera impugnata presenta infatti rilevanti ed insuperabili criticità relativamente alla contabilizzazione dell'ammanco di cassa, tali da rendere, sul punto, il bilancio non chiaro e neppure veritiero.
A tale proposito, occorre muovere dalla ricostruzione operata dal consulente d'ufficio sulla base dei partitari e del libro giornale della società relativi all'anno 2020, ove sono registrati, in data 31.12.2020, una movimentazione in avere (diminuzione) per euro 140.000,00 nel conto RO in SS (cod.conto
24/15/005) e l'iscrizione, quale contropartita contabile, di un costo (o perdita) di pari importo nella sezione “dare” del conto Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili (cod.conto 84/10/055) sotto la voce “accollo soci”. Sempre in data 31.12.2020, ed ancora per l'importo di euro 140.000,00, risulta registrata una scrittura contabile che movimentava in dare un credito iscritto nel conto Credito verso pagina 5 di 9 altri (cod.conto 18/45/601) ed in avere l'appostazione del medesimo importo ad un fondo rischi ed oneri (Conto Altri fondi rischi ed oneri con cod.30/15/190), con la descrizione di “Crediti per differenze di cassa”.
Come emerge dalla relazione del consulente d'ufficio, le poste movimentate con le registrazioni sopra riferite erano confluite nel bilancio al 31.12.2020 nel seguente modo: “- La voce RO in cassa confluisce nell'Attivo dello Stato patrimoniale, nella voce C IV (Disponibilità liquide) dell'Attivo
Circolante assumendo un saldo di euro 44.060; - La voce Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili confluisce nella voce B 14 del conto economico (Oneri diversi di gestione) che riporta un saldo di euro 169.893. - La voce Credito verso altri confluisce nell'Attivo dello Stato patrimoniale, nella voce C II (Crediti) dell'Attivo Circolante, concorrendo al saldo dei crediti esigibili entro 12 mesi ad euro 248.664; - La voce Altri fondi rischi ed oneri confluisce nel Passivo dello Stato patrimoniale, nella voce B (Fondi per rischi ed oneri) di cui è l'unica componente” (vds. relazione scritta pag. 9).
Sebbene il consulente d'ufficio abbia rilevato come la contabilizzazione dell'ammanco come diminuzione di numerario nel conto denominato Sopravvenienze passive indeducibili , anziché come
“insussistenze passive”, non abbia incidenza sostanziale sulla correttezza del bilancio (si tratta in entrambi i casi di costi di natura straordinaria che confluiscono in bilancio tra gli Oneri diversi di gestione, voce B 14 di Conto economico), ciò che non trova corrispondenza sostanziale sono la registrazione del suddetto costo straordinario come “accollo soci”, in quanto la descrizione (ossia la causale di contabilità) utilizzata per la registrazione contabile non trova corrispondenza e riscontro con agli atti della società, nonché l'iscrizione in contabilità di un “Credito verso altri” di importo pari all'ammanco, con contropartita contabile nel “Fondi rischi ed oneri”.
Ed invero, come puntualmente rilevato dal consulente d'ufficio, il principio contabile n.15 OIC richiede che “i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società” mentre, nel caso in esame, non risultano nella documentazione esaminata elementi a sostegno dell'iscrizione di questo credito nella contabilità della società e neppure sono esplicitati i soggetti nei confronti dei quali la società vanterebbe CP_1 questo credito e per quali causali economiche o finanziarie. Ed ancora, nonostante l'affermazione della
Nota Integrativa al bilancio 2020 relativa al Fondo per Rischi ed Oneri che menziona l'appostazione “a garanzia di una procedura di recupero di un credito di rilevante importo”, non vi è evidenza dell'avvio di procedure di recupero del credito.
Anche l'iscrizione del fondo rischi ed oneri non è coerente con i principi in tema di bilancio e non è corretta secondo la tecnica contabile, in quanto la contropartita per rischi ed oneri riguarda – come pagina 6 di 9 messo in luce dal consulente - un accantonamento (e quindi una posta di natura economica) e non una posta di natura finanziaria, quale è la voce “Crediti verso altri” che andrà poi a confluire nelle voci
B12 o B13 del conto economico e che era registrata come “Crediti per differenze di cassa” senza che il bilancio avesse fornito elementi utili per chiarire chi fossero i soggetti debitori della società.
E' quindi condivisibile la conclusione del consulente d'ufficio, laddove ha rilevato che l'aver iscritto la posta Credito verso altri nell'Attivo dello Stato Patrimoniale e la posta Altri fondi rischi ed oneri nel
Passivo per € 140.000, pur non avendo inciso sulla composizione quantitativa del bilancio d'esercizio
2020 (e quindi sul risultato d'esercizio) ha inciso “sulla composizione qualitativa del patrimonio aziendale, fornendo così ai terzi ed ai soci informazioni non corrette e non veritiere” .
Tali elementi, inficiando la corretta valutazione delle condizioni della società da parte dei terzi, determinano l'illiceità del bilancio e di conseguenza la nullità della delibera con cui lo stesso è stato approvato (tale più radicale sanzione è connessa alla natura pubblicistica degli interessi in gioco: sul punto si veda, tra le ultime, Cass. Civ. 7433 del 2023, a mente della quale «Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato»).
Ed infatti, la sanzione della nullità trova applicazione non soltanto quando la violazione delle regole di correttezza, chiarezza e veridicità determina una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui – come in quello in esame - dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. E ciò in quanto l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio operazioni in violazione dei principi contabili e dell'obbligo di chiarezza e veridicità, essendo invece tenuto a redigere il bilancio in modo che esso rispecchi rigorosamente la effettiva natura dei fatti esposti.
Il principio di tutela (anche) dei terzi rende irrilevante la circostanza che l'attore fosse amministratore nel momento in cui venivano redatte le bozze dei bilanci 2018 e 2019 (nei quali pure, secondo quanto riscontrato dal consulente non era data evidenza degli ammanchi relativi a quegli esercizi), perché la nullità del bilancio non veritiero non è tanto una “sanzione” nei confronti dell'amministratore che lo ha redatto (la cui responsabilità, o concorso di responsabilità, potrebbe semmai rilevare qualora fosse pagina 7 di 9 promossa un'azione di risarcimento danni), quanto una tutela nei confronti dei terzi, affinché non vengano esposti alle informazioni non corrette contenute nel bilancio cassato;
sì che «La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante - ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio» (cfr. Cass. Civ.,
4874/2006).
Pertanto, la domanda, nei termini finora esposti, deve essere accolta.
***
Le spese di lite possono essere compensate per il 50% in considerazione dell'accoglimento di un unico motivo tra i plurimi svolti e dovendosi tenere conto, altresì, di quanto rappresentato dal consulente con riferimento ai bilanci degli anni precedenti;
il residuo 50% delle spese segue la soccombenza e, liquidato per l'intero come da dispositivo (scaglione di riferimento: valore indeterminabile - complessità media;
parametri mediani rispetto ai medi), deve essere posto a carico della società convenuta. A carico della parte soccombente va posto, per intero, il compenso riconosciuto al CTU - ferma la solidarietà nei confronti dello stesso (cfr. Cass.28572/2023) - così come liquidato in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia – Sezione Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione od istanza disattese, così provvede:
- dichiara nulla, nei termini di cui in motivazione, la delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 adottata dall'assemblea di el 9 febbraio 2022; CP_1
- compensa per il 50% le spese di lite che, liquidate per l'intero in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese forfetario 15%, cap e iva se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge, pone a carico della società convenuta per il restante 50%;
pagina 8 di 9 - pone interamente a carico della parte convenuta il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio (ferma la solidarietà delle parti nei confronti dello stesso), liquidato come da separato provvedimento.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
il giudice rel./est.
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice rel. dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2309/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Caforio e presso lo stesso – indirizzo telematico – elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Presidente del C.d.A. Sig. CP_1 P.IVA_1
corrente in GU EO (PG), Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Rimatori e presso lo stesso – indirizzo telematico – elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni
Per l'attore (come da atto di citazione, richiamato all'udienza del 5 giugno 2025): «Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti:
- in via principale nel merito, accertare e dichiarare che la delibera assunta dalla Assemblea sociale della società convenuta il 09.02.2022 e il relativo bilancio di esercizio 2020 ivi approvato, in forza di pagina 1 di 9 quanto espresso in narrativa, sono viziati, e quindi nulli, ovvero annullabili o comunque revocabili e, per l'effetto, acclarare che la predetta delibera e il bilancio di esercizio 2020 sono privi di efficacia;
- con ogni provvedimento presupposto e consequenziale;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario CAP ed IVA come per legge.
[seguono istanze istruttorie]»
Per la convenuta (come da comparsa di costituzione, richiamata all'udienza del 5 giugno 2025):
«“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Perugia, per i motivi sopra esposti, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
- in via principale nel merito respingere l'impugnazione del socio della Parte_1 delibera assunta dall'assemblea dei soci di il 9.9.2022 relativa all'approvazione del bilancio CP_1 di esercizio 2020, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(“l'attore”) ha impugnato la delibera assembleare della società Parte_1 CP_1
Contr ( ”, “la società” o “la convenuta”) con la quale quest'ultima aveva approvato il bilancio di esercizio dell'anno 2020 e ne ha chiesto la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento.
Dopo una lunga premessa in fatto relativa agli assetti societari e ai rapporti intercorrenti tra i medesimo attore ed i fratelli (presidente del C.d.A. della convenuta e socio) e CP_2 Controparte_4
(componente del C.d.A. e socia), vicende relative anche al licenziamento intimato al figlio di
[...]
ritenuto responsabile di sottrazioni dalla cassa della società, ma poi riassunto a seguito Parte_2 di transazione raggiunta davanti al giudice del lavoro presso il quale pendeva l'impugnativa del licenziamento, l'attore ha affermato: Contr
- che in data 9 febbraio 2022 l'Assemblea dei soci di aveva approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2020;
- che tale bilancio era da considerarsi viziato ex art. 2423 c.c. in quanto non preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
- che il bilancio era viziato in quanto recante l'indicazione della propria astensione, nonostante che egli stesso avesse invece espresso voto negativo;
- che aveva votato il bilancio pur versando in conflitto di interessi in Controparte_2 ragione del fatto che una delle poste controverse del bilancio medesimo riguardava un pagina 2 di 9 ammanco per euro 140.000,00, ammanco del quale era stato ritenuto responsabile (e licenziato dalla società) il figlio Per_1
- che il bilancio violava i principi di chiarezza, correttezza e verità del bilancio di cui agli artt.
2423, 2423 bis n. 1 bis, 2427 n. 13 e 2428 cc, in quanto le poste relative al citato ammanco di cassa di € 140.000,00 non erano state ben inserite, né la nota integrativa consentiva esattamente di comprendere cosa fosse accaduto (a titolo esemplificativo, l'attore ha rilevato come nella nota integrativa fosse scritto che «Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente;
non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ... », elemento a suo dire inveritiero e incoerente rispetto all'ammanco di cassa di cui si è detto).
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società convenuta - - chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. In particolare, la convenuta - dopo aver tratteggiato lo stato dei rapporti societari nonché delle relazioni familiari sottostati al rapporto tra i soci - ha dedotto:
- che la bozza del bilancio al 31.12.2020 era stata approvata a maggioranza dal Consiglio di
Amministrazione convocato per il 31.1.2022, al quale erano presenti tutti i consiglieri, nonostante si fosse rifiutato di firmare il foglio presenze;
Pt_1
- che l'attore, in sede di Assemblea dei soci, si era astenuto e non aveva invece espresso voto contrario, ma che tale circostanza fosse comunque irrilevante dal momento che il bilancio era stato approvato coi voti favorevoli degli altri due soci che rappresentavano la maggioranza assoluta delle quote sociali;
;
- che il socio non versava in situazione di conflitto di interessi, sia Controparte_2 perché, alla data di approvazione del bilancio, suo figlio (licenziato dall'attore in quanto Per_1 ritenuto responsabile dell'ammanco di cassa) aveva impugnato il licenziamento ed era già stato reintegrato nel posto di lavoro, sia perché l'approvazione del bilancio non presentava alcuna correlazione con l'operato dell'amministratore;
- che il bilancio era stato redatto nel pieno rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità e che l'ammanco di cassa (già riscontrato nei bilanci degli esercizi precedenti), su consiglio del consulente della società, era stato iscritto nel conto economico come “sopravvenienza passiva indeducibile” degli oneri diversi di gestione, con contestuale appostazione di un “Fondo
Rischi su Oneri”, a garanzia di una procedura di recupero del credito riconducibile all'ammanco di cassa “non giustificato” da dirigersi nei confronti di eventuali responsabili.
La società ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
pagina 3 di 9 All'esito delle memorie autorizzate ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica di ufficio, affidata al dott. in ordine al seguente quesito: «Letti gli Persona_2 atti e i documenti di causa, premessa la ricostruzione delle regole tecniche che devono presiedere all'esposizione nel bilancio di esercizio degli ammanchi di cassa, accerti il consulente se il bilancio di esercizio 2020, approvato con la delibera del 9 febbraio 2022, abbia fatto corretta ed adeguata applicazione dei principi contabili e delle regole tecniche da seguire per assicurare la chiarezza, correttezza e verità del bilancio di esercizio». Quindi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato, con riferimento infatti alla presunta irregolarità del bilancio dovuta alla mancata approvazione del C.d.A., che dai documenti depositati dalla società convenuta (nn. 8 e 9 della relativa produzione) si evince che in data 31 gennaio 2022 era stata convocata un'adunanza del Consiglio di Amministrazione per approvare la bozza di bilancio (unico punto in discussione); nonostante che si fosse rifiutato di sottoscrivere il foglio Parte_1 delle presenze (vds. doc. 8), il Consiglio aveva deliberato, a maggioranza dei due terzi, coi voti favorevoli di e e il voto contrario di , la bozza di bilancio CP_4 Controparte_2 Pt_1 da sottoporre all'assemblea dei soci. La presenza di tali documenti (che peraltro non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore, il quale nelle memorie ex art. 183 cpc si è limitato a ribadire che il bilancio non era stato preventivamente approvato dal C.d.A) attesta l'approvazione del bilancio da parte del C.d.A. (è irrilevante stabilire se con il voto contrario o con l'astensione di ). Pt_1
In ogni caso, anche ove il bilancio predisposto dall'organo amministrativo non fosse stato da questo approvato, l'assemblea ordinaria - alla quale compete l'approvazione del bilancio di esercizio - poteva essere comunque convocata dagli amministratori, a maggior ragione nel caso in esame, ove vi è sovrapponibilità delle persone degli amministratori e dei soci.
Ugualmente è irrilevante stabilire, con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla verbalizzazione dell'astensione in luogo del voto contrario, se in sede di assemblea societarie per l'approvazione del bilancio avesse espresso voto palese e contrario (come egli sostiene) o si Pt_1 fosse invece astenuto (come sostiene controparte), dal momento che pacificamente avevano votato a favore sia (titolare di una quota pari al 33,33% del capitale sociale) e Controparte_2
(titolare di una quota pari al 33,34% del capitale sociale), con la Controparte_4
pagina 4 di 9 conseguenza che era stata comunque raggiunta la maggioranza assoluta necessaria all'approvazione del bilancio (fermo restando quanto si dirà infra).
Con riferimento poi al presunto conflitto di interessi del socio appare Parte_2 opportuno rilevare come per potersi ipotizzare una situazione di conflitto di interessi idonea a determinare l'annullabilità delle delibere assembleari, è necessario che il socio sia portatore di un interesse (proprio o di terzi) non solamente distinto, ma opposto rispetto a quello della società, di modo che egli non potrebbe realizzare l'uno senza sacrificare l'altro. Se il socio persegue sì un interesse personale, ma senza che ciò avvenga a discapito della società, non si versa in una situazione di conflitto di interessi e la relativa disciplina non è, in radice, applicabile.
Ebbene, il contenuto e la natura dell'interesse alla base del denunziato conflitto non sono stati adeguatamente dettagliati (al di là della suggestione derivante dal legale parentale tra il socio ed il presunto responsabile dell'ammanco di cassa) e, del resto, non è ravvisabile nella situazione denunziata un interesse esterno, inconciliabile con quello societario, di cui il socio in conflitto sarebbe stato portatore al momento dell'approvazione del bilancio, visto che l' oggetto della delibera non era un fatto inerente alla responsabilità del figlio ovvero ad iniziative da assumere nei confronti dello stesso, ma l'approvazione del bilancio societario. E tutto ciò, senza considerare che il figlio del socio asseritamente in conflitto, alla data dell'assemblea, era stato già riassunto come dipendente della società.
Con riguardo alle esposte censure, pertanto, i motivi di impugnazione di parte attrice non colgono nel segno.
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Sono invece fondate le censure mosse al bilancio sotto il profilo della carenza di verità, chiarezza e correttezza. Come rilevato dal Consulente Tecnico nominato, alla cui puntuale disamina occorre fare riferimento, il bilancio approvato con la delibera impugnata presenta infatti rilevanti ed insuperabili criticità relativamente alla contabilizzazione dell'ammanco di cassa, tali da rendere, sul punto, il bilancio non chiaro e neppure veritiero.
A tale proposito, occorre muovere dalla ricostruzione operata dal consulente d'ufficio sulla base dei partitari e del libro giornale della società relativi all'anno 2020, ove sono registrati, in data 31.12.2020, una movimentazione in avere (diminuzione) per euro 140.000,00 nel conto RO in SS (cod.conto
24/15/005) e l'iscrizione, quale contropartita contabile, di un costo (o perdita) di pari importo nella sezione “dare” del conto Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili (cod.conto 84/10/055) sotto la voce “accollo soci”. Sempre in data 31.12.2020, ed ancora per l'importo di euro 140.000,00, risulta registrata una scrittura contabile che movimentava in dare un credito iscritto nel conto Credito verso pagina 5 di 9 altri (cod.conto 18/45/601) ed in avere l'appostazione del medesimo importo ad un fondo rischi ed oneri (Conto Altri fondi rischi ed oneri con cod.30/15/190), con la descrizione di “Crediti per differenze di cassa”.
Come emerge dalla relazione del consulente d'ufficio, le poste movimentate con le registrazioni sopra riferite erano confluite nel bilancio al 31.12.2020 nel seguente modo: “- La voce RO in cassa confluisce nell'Attivo dello Stato patrimoniale, nella voce C IV (Disponibilità liquide) dell'Attivo
Circolante assumendo un saldo di euro 44.060; - La voce Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili confluisce nella voce B 14 del conto economico (Oneri diversi di gestione) che riporta un saldo di euro 169.893. - La voce Credito verso altri confluisce nell'Attivo dello Stato patrimoniale, nella voce C II (Crediti) dell'Attivo Circolante, concorrendo al saldo dei crediti esigibili entro 12 mesi ad euro 248.664; - La voce Altri fondi rischi ed oneri confluisce nel Passivo dello Stato patrimoniale, nella voce B (Fondi per rischi ed oneri) di cui è l'unica componente” (vds. relazione scritta pag. 9).
Sebbene il consulente d'ufficio abbia rilevato come la contabilizzazione dell'ammanco come diminuzione di numerario nel conto denominato Sopravvenienze passive indeducibili , anziché come
“insussistenze passive”, non abbia incidenza sostanziale sulla correttezza del bilancio (si tratta in entrambi i casi di costi di natura straordinaria che confluiscono in bilancio tra gli Oneri diversi di gestione, voce B 14 di Conto economico), ciò che non trova corrispondenza sostanziale sono la registrazione del suddetto costo straordinario come “accollo soci”, in quanto la descrizione (ossia la causale di contabilità) utilizzata per la registrazione contabile non trova corrispondenza e riscontro con agli atti della società, nonché l'iscrizione in contabilità di un “Credito verso altri” di importo pari all'ammanco, con contropartita contabile nel “Fondi rischi ed oneri”.
Ed invero, come puntualmente rilevato dal consulente d'ufficio, il principio contabile n.15 OIC richiede che “i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società” mentre, nel caso in esame, non risultano nella documentazione esaminata elementi a sostegno dell'iscrizione di questo credito nella contabilità della società e neppure sono esplicitati i soggetti nei confronti dei quali la società vanterebbe CP_1 questo credito e per quali causali economiche o finanziarie. Ed ancora, nonostante l'affermazione della
Nota Integrativa al bilancio 2020 relativa al Fondo per Rischi ed Oneri che menziona l'appostazione “a garanzia di una procedura di recupero di un credito di rilevante importo”, non vi è evidenza dell'avvio di procedure di recupero del credito.
Anche l'iscrizione del fondo rischi ed oneri non è coerente con i principi in tema di bilancio e non è corretta secondo la tecnica contabile, in quanto la contropartita per rischi ed oneri riguarda – come pagina 6 di 9 messo in luce dal consulente - un accantonamento (e quindi una posta di natura economica) e non una posta di natura finanziaria, quale è la voce “Crediti verso altri” che andrà poi a confluire nelle voci
B12 o B13 del conto economico e che era registrata come “Crediti per differenze di cassa” senza che il bilancio avesse fornito elementi utili per chiarire chi fossero i soggetti debitori della società.
E' quindi condivisibile la conclusione del consulente d'ufficio, laddove ha rilevato che l'aver iscritto la posta Credito verso altri nell'Attivo dello Stato Patrimoniale e la posta Altri fondi rischi ed oneri nel
Passivo per € 140.000, pur non avendo inciso sulla composizione quantitativa del bilancio d'esercizio
2020 (e quindi sul risultato d'esercizio) ha inciso “sulla composizione qualitativa del patrimonio aziendale, fornendo così ai terzi ed ai soci informazioni non corrette e non veritiere” .
Tali elementi, inficiando la corretta valutazione delle condizioni della società da parte dei terzi, determinano l'illiceità del bilancio e di conseguenza la nullità della delibera con cui lo stesso è stato approvato (tale più radicale sanzione è connessa alla natura pubblicistica degli interessi in gioco: sul punto si veda, tra le ultime, Cass. Civ. 7433 del 2023, a mente della quale «Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato»).
Ed infatti, la sanzione della nullità trova applicazione non soltanto quando la violazione delle regole di correttezza, chiarezza e veridicità determina una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui – come in quello in esame - dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. E ciò in quanto l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio operazioni in violazione dei principi contabili e dell'obbligo di chiarezza e veridicità, essendo invece tenuto a redigere il bilancio in modo che esso rispecchi rigorosamente la effettiva natura dei fatti esposti.
Il principio di tutela (anche) dei terzi rende irrilevante la circostanza che l'attore fosse amministratore nel momento in cui venivano redatte le bozze dei bilanci 2018 e 2019 (nei quali pure, secondo quanto riscontrato dal consulente non era data evidenza degli ammanchi relativi a quegli esercizi), perché la nullità del bilancio non veritiero non è tanto una “sanzione” nei confronti dell'amministratore che lo ha redatto (la cui responsabilità, o concorso di responsabilità, potrebbe semmai rilevare qualora fosse pagina 7 di 9 promossa un'azione di risarcimento danni), quanto una tutela nei confronti dei terzi, affinché non vengano esposti alle informazioni non corrette contenute nel bilancio cassato;
sì che «La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante - ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio» (cfr. Cass. Civ.,
4874/2006).
Pertanto, la domanda, nei termini finora esposti, deve essere accolta.
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Le spese di lite possono essere compensate per il 50% in considerazione dell'accoglimento di un unico motivo tra i plurimi svolti e dovendosi tenere conto, altresì, di quanto rappresentato dal consulente con riferimento ai bilanci degli anni precedenti;
il residuo 50% delle spese segue la soccombenza e, liquidato per l'intero come da dispositivo (scaglione di riferimento: valore indeterminabile - complessità media;
parametri mediani rispetto ai medi), deve essere posto a carico della società convenuta. A carico della parte soccombente va posto, per intero, il compenso riconosciuto al CTU - ferma la solidarietà nei confronti dello stesso (cfr. Cass.28572/2023) - così come liquidato in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia – Sezione Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione od istanza disattese, così provvede:
- dichiara nulla, nei termini di cui in motivazione, la delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 adottata dall'assemblea di el 9 febbraio 2022; CP_1
- compensa per il 50% le spese di lite che, liquidate per l'intero in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese forfetario 15%, cap e iva se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge, pone a carico della società convenuta per il restante 50%;
pagina 8 di 9 - pone interamente a carico della parte convenuta il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio (ferma la solidarietà delle parti nei confronti dello stesso), liquidato come da separato provvedimento.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
il giudice rel./est.
dott.ssa Stefania Monaldi
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