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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/06/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 865 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 24/07/1979, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABIO PERCIBALLI;
e
(MARINO (RM) 26/03/1982, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. MAURA BARTOLETTI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/03/2025 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito indicate:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig.ra Parte_1 CP_1
, con trasmissione della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, ove
[...] le parti si sono sposate, con rito concordatario, in data 21 giugno 2014, Atto numero
00260, Parte 2, Serie A06, Anno 2014, per la relativa annotazione;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) Assegnare la casa familiare in Marino (RM), Viale Della Repubblica n. 258 – Lettera C –
Interno 6, con annesso locale garage, con quanto in essa contenuto ed a corredo, alla sig.ra che vi abiterà unitamente alla minore , che manterrà CP_1 Persona_1
- 1 - nell'immobile la propria residenza. In riferimento ai beni, presenti nel locale garage, le parti concordano espressamente che il sig. potrà asportare e quindi ritarare uno Parte_1 scooterone marca Yamaha, modello Majesty 250, Tg CP55725, entro 90gg dalla pubblicazione della sentenza, in quanto di proprietà di quest'ultimo, previa comunicazione ed avviso alla sig.ra almeno tre giorni prima, al fine di concordare la data e l'orario. CP_1
Alla sig.ra , in virtù di tale assegnazione, spetterà il pagamento per l'intero delle spese CP_1 ordinarie, ivi compresi gli oneri condominiali e il pagamento delle utenze, mentre le spese condominiali e relative alla proprietà dell'immobile straordinarie rimarranno a carico di entrambe le parti al 50% ognuno;
4) La piccola verrà affidata congiuntamente ai genitori che potranno godere di un Per_1 regime paritetico di visita e frequentazione con , la quale sarà collocata Per_1 prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita in Marino (RM) Viale Della
Repubblica n. 258 – Lettera C – Interno 6. Le parti prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse di , relative all'istruzione, educazione e salute, Per_1 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi. Ciascun genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza della minore presso di sé, con obbligo per entrambi di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici e coadiuvarla qualora fosse necessario, nonché di assisterla ed accompagnarla in tutte le attività sportive ed extrascolastiche. I provvedimenti assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad es.: interventi medici urgenti) saranno assunti dal genitore con cui la prole si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata informazione all'altro genitore. I genitori si obbligano reciprocamente a concordare tra di loro ogni eventuale cambiamento di residenza della minore. I coniugi stabiliscono che nei tempi di permanenza di presso ciascuno di Per_1 loro, gli stessi si impegneranno a comunicarsi reciprocamente se la minore pernotterà presso parenti e/o amici di comune fiducia ed eventuali spostamenti della propria figlia;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, quando vorrà previo accordo con la madre e in ogni caso seguendo un calendario ciclico diviso in quattro (4)settimane e la signora CP_1 comunicherà, con un anticipo di 7 giorni prima dell'inizio del mese, al signor quali Pt_1 saranno i propri w.e. che avrà liberi dal lavoro e potrà tenere la figlia con sè. Nella prima settimana il sig. terrà la minore dal martedì dall'uscita di scuola e quindi dalle ore Pt_1
16.20, con pernotto, sino al mercoledì mattina, occupandosi di accompagnarla presso l'Istituto scolastico. Inoltre dal venerdì dalle ore 16.20 sino al lunedì mattina, occupandosi di riaccompagnarla a scuola e/o presso la casa familiare. Nella seconda settimana allorché il padre non usufruirà del week-end, terrà la minore il martedì dalle ore 16.20, con pernotto,
- 2 - per poi riaccompagnarla a scuola il giorno successivo ed il mercoledì dalle ore 16.20, con pernotto, sino al giovedì mattina. Nella terza settimana le parti seguiranno la disciplina della prima e per la quarta settimana quella della seconda, salvo variazioni da concordare tra le parti, dovendo i genitori poter godere nelle quattro settimane di due week end da trascorrere con , secondo i turni di lavoro della signora che lavora nei w.e.. La Per_1 CP_1 suddetta programmazione, oltre a risultare paritetica tra i due genitori nei 15 giorni, rappresenta una soluzione lineare e più stabile per nell'arco della settimana. Le Per_1 parti potranno usufruire durante le vacanze invernali di 7 giorni anche non consecutivi, da trascorrere con la minore, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 30 del mese novembre, mentre per quelle estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio. Inoltre le parti potranno godere di ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, sempre da concordare tra loro, salvo poi recuperare l'altra figura genitoriale il tempo di visita frequentazione con la minore inerente il tempo perso e non goduto. Il padre potrà tenere con sé la minore durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la madre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e del 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio.
Per questi motivi
le parti per l'anno in corso hanno trovato un accordo. Il sig. terrà con sé la minore per l'anno 2025 il giorno 24 Pt_1 dicembre, occupandosi di riaccompagnare la minore a casa della madre il giorno 25 dicembre sempre alle ore 10.00, per poi andarla a prendere il 26 dicembre alle ore 10.00 e potendola tenere sino al 27 dicembre alle ore 10.00, orario quest'ultimo in cui il padre dovrà portare dalla madre. Per l'anno 2025 trascorrerà con la mamma i Per_1 Per_1 giorni del 31 dicembre e 1 gennaio 2026. Il padre terrà inoltre il giorno 6 gennaio Per_1 occupandosi di riaccompagnarla a scuola. Il sig. per l'anno 2025 terrà con sé la Pt_1 minore durante le vacanze pasquali alternando con la sig.ra la giornata della Pasqua CP_1
a quella del lunedì dell'Angelo. Il padre terrà con sé la figlia per le altre festività, quali 1 novembre, 8 dicembre, 25aprile, 1 maggio e 2 giugno, alternando tali date con l'altro genitore. Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno e soprattutto tenendo presente la volontà della figlia;
Il compleanno di dovrà essere festeggiato in maniera alternata Per_1 ogni anno tra i genitori, potendo la parte a cui non è affidata la minore trascorrere con la figlia il giorno successivo, oppure il sabato o la domenica immediatamente seguenti. In alternativa per quanto riguarda il giorno del compleanno della prole le parti, se concordi, potranno trascorrere insieme tale ricorrenza unitamente alla figlia a prescindere dalla disciplina del diritto di visita-frequentazione concordata. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti stabiliscono, altresì, che potranno tenere la prole con sé, anche se la data coinciderà con i tempi di visita dell'una o dell'altra figura
- 3 - genitoriale, nonché nei giorni della festa della mamma e del papà, nei quali la minore trascorrerà tale evento con la figura interessata dalla festività. Tale tipo di regolamentazione resterà valida fino a quando la prole non raggiungerà la maggiore età, lasciando alla figlia in seguito al compimento del diciottesimo anno, la facoltà di decidere in maniera autonoma, con quale genitore trascorrere il proprio tempo, con obbligo del genitore collocatario di favorire la persistenza del rapporto genitoriale con l'altra figura. Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno e soprattutto tenendo presente la volontà della figlia. Ogni genitore dovrà far conservare alla minore rapporti significativi con gli ascendenti di ambo i rami genitoriali e tale diritto non potrà essere impedito e/o ostacolato dai genitori, i quali al contempo dovranno favorire la conservazione dei rapporti familiari, intercedendo in questo senso personalmente con i propri parenti ed affini. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di massimo rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra gli stessi nel precipuo interesse della figlia minore, facilitando e incoraggiando, altresì, sempre ed in ogni modo, il reciproco dialogo, prestando entrambi cura, educazione e istruzione alla prole e vigilando sulla stessa;
5) Il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, sul conto corrente personale di quest'ultima mediante bonifico bancario, un assegno
[...] di mantenimento di Euro 200,00 mensili per la figlia minore , entro il giorno Persona_1
15 di ogni mese, con adeguamento ISTAT rivalutabile annualmente, a decorrere dalla celebrazione della prima udienza. Il sig. corrisponderà, inoltre, in favore Parte_1 della sig.ra il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e CP_1 documentate secondo il protocollo del Tribunale di Velletri. In deroga a tale disciplina e con riferimento all'attività sportiva espletata dalla minore, i genitori concordano nel confermare l'impegno di spesa in relazione alla disciplina al momento praticata da ed inerente Per_1 lo sport della ginnastica artistica, per un importo trimestrale pari a € 190,00, suddiviso in pari quota al 50%. Eventuali altre discipline dovranno essere concordate e preventivate tra le parti. Con stretto riguardo poi all'assicurazione sanitaria accesa dal sig. per la Pt_1 figlia, quest'ultimo è favorevole a mantenere tale forma assistenziale per la minore, finché vi saranno i presupposti, purché la sig.ra , dato l'impegno di spesa del padre, si faccia CP_1 carico del pagamento dello scoperto e cioè della franchigia pari al 20% da dividere al 50% per coniuge. Le parti stabiliscono ad ogni modo che tutte le spese sanitarie non rimborsabili e non in convenzione dovranno essere ripartite comunque al 50%. Resta inteso che qualora tale assicurazione dovesse nel tempo decadere, per qualsivoglia ragione, tutte le spese mediche dovranno ritornare ad essere ripartite al 50%. In ogni caso, qualora dovesse insorgere disaccordo tra le parti sulla gestione delle spese, dovrà comunque essere
- 4 - applicato tra le medesime il Protocollo del Tribunale di Velletri sottoscritto in data
30.03.2015, del quale le Parti hanno già preso visione e che accettano, con suddivisione al
50% delle medesime nel caso in cui ricorrano i presupposti;
6) Le parti concordano che la ripartizione dell'assegno unico avverrà tra le stesse al 50%, così come previsto per legge ed avuto riguardo alla tipologia di affidamento condiviso scelta dai genitori per gestire , a tal fine le parti si impegnano alla comunicazione dei Per_1 rispettivi numeri di protocollo della pratica ISEE entro i termini di legge. Le parti concordano per il 2025 che le somme relative all'assegno unico, siano accreditate da parte dell sul CP_2
c/c cointestato n° IT41 W030 7502 200C C811 0551 928, in essere presso la Banca
Generali, che rimarrà in comune tra le parti al solo fine di permettere la percezione della predetta prestazione, oltre che per la finalità descritta al sottostante punto 7). Per l'anno
2026 le parti saranno libere di far accreditare l'emolumento sul proprio conto personale.
Per quel che riguarda le detrazioni mediche sostenute per la prole, le parti stabiliscono che:
- la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa;
- se il documento che certifica la spesa è intestato ai figli minori la detrazione è suddivisa tra i due genitori in base al loro effettivo sostenimento;
- se i genitori suddividono le spese mediche in misura diversa dal 50% dovranno annotare sul documento la percentuale di ripartizione della spesa;
7) Le parti concordano che il mutuo, acceso presso la Banca Generali, per l'importo di €
180.000,00 , con scadenza al 1 maggio 2040, avente rata mensile variabile ed oggi pari a circa € 850,00 mensili, resterà in carico ad entrambe le parti, le quali pagheranno la predetta rata mensile al 50% ciascuno mediante addebito sul c/c cointestato n° IT41 W030
7502 200C C811 0551 928, in essere presso la Banca Generali, che rimarrà in comune tra le parti al solo fine di permettere all'istituto il prelievo della rata mensile. Laddove, dovesse venire meno l'obbligo al pagamento del mutuo, resta inteso che il c/c verrà concordemente estinto e chiuso con divisione del saldo al 50%;
8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione per il loro mantenimento;
9) Le parti rimarranno obbligate a comunicare l'uno all'altra ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a dire il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio per la figlia del passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della prole valida anche per l'espatrio, oltre al proprio. Le parti concordano e si impegnano ad attendere almeno un anno dalla separazione per l'introduzione di nuove figure relazionali (compagni e/o fidanzate) nella vita della minore
- 5 - e nel momento dell'introduzione della nuova eventuale figura le parti si impegnano Per_1 ad informare l'altro genitore, così da poter sostenere al meglio la figlia.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 21/06/2014; dall'unione coniugale è nata una figlia, , il 07.05.2015. Per_1
Comparse personalmente all'udienza del 09/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, parte 2, serie A06, atto n. 00260).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 18/06/2025
Il Presidente est.
CC SS
- 6 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 865 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 24/07/1979, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABIO PERCIBALLI;
e
(MARINO (RM) 26/03/1982, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. MAURA BARTOLETTI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/03/2025 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito indicate:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig.ra Parte_1 CP_1
, con trasmissione della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, ove
[...] le parti si sono sposate, con rito concordatario, in data 21 giugno 2014, Atto numero
00260, Parte 2, Serie A06, Anno 2014, per la relativa annotazione;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) Assegnare la casa familiare in Marino (RM), Viale Della Repubblica n. 258 – Lettera C –
Interno 6, con annesso locale garage, con quanto in essa contenuto ed a corredo, alla sig.ra che vi abiterà unitamente alla minore , che manterrà CP_1 Persona_1
- 1 - nell'immobile la propria residenza. In riferimento ai beni, presenti nel locale garage, le parti concordano espressamente che il sig. potrà asportare e quindi ritarare uno Parte_1 scooterone marca Yamaha, modello Majesty 250, Tg CP55725, entro 90gg dalla pubblicazione della sentenza, in quanto di proprietà di quest'ultimo, previa comunicazione ed avviso alla sig.ra almeno tre giorni prima, al fine di concordare la data e l'orario. CP_1
Alla sig.ra , in virtù di tale assegnazione, spetterà il pagamento per l'intero delle spese CP_1 ordinarie, ivi compresi gli oneri condominiali e il pagamento delle utenze, mentre le spese condominiali e relative alla proprietà dell'immobile straordinarie rimarranno a carico di entrambe le parti al 50% ognuno;
4) La piccola verrà affidata congiuntamente ai genitori che potranno godere di un Per_1 regime paritetico di visita e frequentazione con , la quale sarà collocata Per_1 prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita in Marino (RM) Viale Della
Repubblica n. 258 – Lettera C – Interno 6. Le parti prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse di , relative all'istruzione, educazione e salute, Per_1 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi. Ciascun genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza della minore presso di sé, con obbligo per entrambi di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici e coadiuvarla qualora fosse necessario, nonché di assisterla ed accompagnarla in tutte le attività sportive ed extrascolastiche. I provvedimenti assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad es.: interventi medici urgenti) saranno assunti dal genitore con cui la prole si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata informazione all'altro genitore. I genitori si obbligano reciprocamente a concordare tra di loro ogni eventuale cambiamento di residenza della minore. I coniugi stabiliscono che nei tempi di permanenza di presso ciascuno di Per_1 loro, gli stessi si impegneranno a comunicarsi reciprocamente se la minore pernotterà presso parenti e/o amici di comune fiducia ed eventuali spostamenti della propria figlia;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, quando vorrà previo accordo con la madre e in ogni caso seguendo un calendario ciclico diviso in quattro (4)settimane e la signora CP_1 comunicherà, con un anticipo di 7 giorni prima dell'inizio del mese, al signor quali Pt_1 saranno i propri w.e. che avrà liberi dal lavoro e potrà tenere la figlia con sè. Nella prima settimana il sig. terrà la minore dal martedì dall'uscita di scuola e quindi dalle ore Pt_1
16.20, con pernotto, sino al mercoledì mattina, occupandosi di accompagnarla presso l'Istituto scolastico. Inoltre dal venerdì dalle ore 16.20 sino al lunedì mattina, occupandosi di riaccompagnarla a scuola e/o presso la casa familiare. Nella seconda settimana allorché il padre non usufruirà del week-end, terrà la minore il martedì dalle ore 16.20, con pernotto,
- 2 - per poi riaccompagnarla a scuola il giorno successivo ed il mercoledì dalle ore 16.20, con pernotto, sino al giovedì mattina. Nella terza settimana le parti seguiranno la disciplina della prima e per la quarta settimana quella della seconda, salvo variazioni da concordare tra le parti, dovendo i genitori poter godere nelle quattro settimane di due week end da trascorrere con , secondo i turni di lavoro della signora che lavora nei w.e.. La Per_1 CP_1 suddetta programmazione, oltre a risultare paritetica tra i due genitori nei 15 giorni, rappresenta una soluzione lineare e più stabile per nell'arco della settimana. Le Per_1 parti potranno usufruire durante le vacanze invernali di 7 giorni anche non consecutivi, da trascorrere con la minore, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 30 del mese novembre, mentre per quelle estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio. Inoltre le parti potranno godere di ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, sempre da concordare tra loro, salvo poi recuperare l'altra figura genitoriale il tempo di visita frequentazione con la minore inerente il tempo perso e non goduto. Il padre potrà tenere con sé la minore durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la madre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e del 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio.
Per questi motivi
le parti per l'anno in corso hanno trovato un accordo. Il sig. terrà con sé la minore per l'anno 2025 il giorno 24 Pt_1 dicembre, occupandosi di riaccompagnare la minore a casa della madre il giorno 25 dicembre sempre alle ore 10.00, per poi andarla a prendere il 26 dicembre alle ore 10.00 e potendola tenere sino al 27 dicembre alle ore 10.00, orario quest'ultimo in cui il padre dovrà portare dalla madre. Per l'anno 2025 trascorrerà con la mamma i Per_1 Per_1 giorni del 31 dicembre e 1 gennaio 2026. Il padre terrà inoltre il giorno 6 gennaio Per_1 occupandosi di riaccompagnarla a scuola. Il sig. per l'anno 2025 terrà con sé la Pt_1 minore durante le vacanze pasquali alternando con la sig.ra la giornata della Pasqua CP_1
a quella del lunedì dell'Angelo. Il padre terrà con sé la figlia per le altre festività, quali 1 novembre, 8 dicembre, 25aprile, 1 maggio e 2 giugno, alternando tali date con l'altro genitore. Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno e soprattutto tenendo presente la volontà della figlia;
Il compleanno di dovrà essere festeggiato in maniera alternata Per_1 ogni anno tra i genitori, potendo la parte a cui non è affidata la minore trascorrere con la figlia il giorno successivo, oppure il sabato o la domenica immediatamente seguenti. In alternativa per quanto riguarda il giorno del compleanno della prole le parti, se concordi, potranno trascorrere insieme tale ricorrenza unitamente alla figlia a prescindere dalla disciplina del diritto di visita-frequentazione concordata. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti stabiliscono, altresì, che potranno tenere la prole con sé, anche se la data coinciderà con i tempi di visita dell'una o dell'altra figura
- 3 - genitoriale, nonché nei giorni della festa della mamma e del papà, nei quali la minore trascorrerà tale evento con la figura interessata dalla festività. Tale tipo di regolamentazione resterà valida fino a quando la prole non raggiungerà la maggiore età, lasciando alla figlia in seguito al compimento del diciottesimo anno, la facoltà di decidere in maniera autonoma, con quale genitore trascorrere il proprio tempo, con obbligo del genitore collocatario di favorire la persistenza del rapporto genitoriale con l'altra figura. Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno e soprattutto tenendo presente la volontà della figlia. Ogni genitore dovrà far conservare alla minore rapporti significativi con gli ascendenti di ambo i rami genitoriali e tale diritto non potrà essere impedito e/o ostacolato dai genitori, i quali al contempo dovranno favorire la conservazione dei rapporti familiari, intercedendo in questo senso personalmente con i propri parenti ed affini. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di massimo rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra gli stessi nel precipuo interesse della figlia minore, facilitando e incoraggiando, altresì, sempre ed in ogni modo, il reciproco dialogo, prestando entrambi cura, educazione e istruzione alla prole e vigilando sulla stessa;
5) Il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, sul conto corrente personale di quest'ultima mediante bonifico bancario, un assegno
[...] di mantenimento di Euro 200,00 mensili per la figlia minore , entro il giorno Persona_1
15 di ogni mese, con adeguamento ISTAT rivalutabile annualmente, a decorrere dalla celebrazione della prima udienza. Il sig. corrisponderà, inoltre, in favore Parte_1 della sig.ra il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e CP_1 documentate secondo il protocollo del Tribunale di Velletri. In deroga a tale disciplina e con riferimento all'attività sportiva espletata dalla minore, i genitori concordano nel confermare l'impegno di spesa in relazione alla disciplina al momento praticata da ed inerente Per_1 lo sport della ginnastica artistica, per un importo trimestrale pari a € 190,00, suddiviso in pari quota al 50%. Eventuali altre discipline dovranno essere concordate e preventivate tra le parti. Con stretto riguardo poi all'assicurazione sanitaria accesa dal sig. per la Pt_1 figlia, quest'ultimo è favorevole a mantenere tale forma assistenziale per la minore, finché vi saranno i presupposti, purché la sig.ra , dato l'impegno di spesa del padre, si faccia CP_1 carico del pagamento dello scoperto e cioè della franchigia pari al 20% da dividere al 50% per coniuge. Le parti stabiliscono ad ogni modo che tutte le spese sanitarie non rimborsabili e non in convenzione dovranno essere ripartite comunque al 50%. Resta inteso che qualora tale assicurazione dovesse nel tempo decadere, per qualsivoglia ragione, tutte le spese mediche dovranno ritornare ad essere ripartite al 50%. In ogni caso, qualora dovesse insorgere disaccordo tra le parti sulla gestione delle spese, dovrà comunque essere
- 4 - applicato tra le medesime il Protocollo del Tribunale di Velletri sottoscritto in data
30.03.2015, del quale le Parti hanno già preso visione e che accettano, con suddivisione al
50% delle medesime nel caso in cui ricorrano i presupposti;
6) Le parti concordano che la ripartizione dell'assegno unico avverrà tra le stesse al 50%, così come previsto per legge ed avuto riguardo alla tipologia di affidamento condiviso scelta dai genitori per gestire , a tal fine le parti si impegnano alla comunicazione dei Per_1 rispettivi numeri di protocollo della pratica ISEE entro i termini di legge. Le parti concordano per il 2025 che le somme relative all'assegno unico, siano accreditate da parte dell sul CP_2
c/c cointestato n° IT41 W030 7502 200C C811 0551 928, in essere presso la Banca
Generali, che rimarrà in comune tra le parti al solo fine di permettere la percezione della predetta prestazione, oltre che per la finalità descritta al sottostante punto 7). Per l'anno
2026 le parti saranno libere di far accreditare l'emolumento sul proprio conto personale.
Per quel che riguarda le detrazioni mediche sostenute per la prole, le parti stabiliscono che:
- la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa;
- se il documento che certifica la spesa è intestato ai figli minori la detrazione è suddivisa tra i due genitori in base al loro effettivo sostenimento;
- se i genitori suddividono le spese mediche in misura diversa dal 50% dovranno annotare sul documento la percentuale di ripartizione della spesa;
7) Le parti concordano che il mutuo, acceso presso la Banca Generali, per l'importo di €
180.000,00 , con scadenza al 1 maggio 2040, avente rata mensile variabile ed oggi pari a circa € 850,00 mensili, resterà in carico ad entrambe le parti, le quali pagheranno la predetta rata mensile al 50% ciascuno mediante addebito sul c/c cointestato n° IT41 W030
7502 200C C811 0551 928, in essere presso la Banca Generali, che rimarrà in comune tra le parti al solo fine di permettere all'istituto il prelievo della rata mensile. Laddove, dovesse venire meno l'obbligo al pagamento del mutuo, resta inteso che il c/c verrà concordemente estinto e chiuso con divisione del saldo al 50%;
8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione per il loro mantenimento;
9) Le parti rimarranno obbligate a comunicare l'uno all'altra ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a dire il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio per la figlia del passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della prole valida anche per l'espatrio, oltre al proprio. Le parti concordano e si impegnano ad attendere almeno un anno dalla separazione per l'introduzione di nuove figure relazionali (compagni e/o fidanzate) nella vita della minore
- 5 - e nel momento dell'introduzione della nuova eventuale figura le parti si impegnano Per_1 ad informare l'altro genitore, così da poter sostenere al meglio la figlia.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 21/06/2014; dall'unione coniugale è nata una figlia, , il 07.05.2015. Per_1
Comparse personalmente all'udienza del 09/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, parte 2, serie A06, atto n. 00260).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 18/06/2025
Il Presidente est.
CC SS
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