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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1447/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
IO NG, DI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5337/2021 depositato il 15/09/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 19/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300420 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Nominativo_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento per T.i.a. relativa agli anni dal 2008 al 2012, quale notificatagli addì 29 luglio 2019 dalla A.t.o. Me 1 s.p.a. Il ricorso denunciò la maturata prescrizione per vano decorso di un quinquennio e, in ogni caso, la mancata notificazione delle presupposte fatture.
Non si costituì la Società emittente.
Il DI adìto ha accolto il ricorso per maturata prescrizione del credito e per assenza delle presupposte fatture giacché, in difetto di resistenza della Società emittente, non v'era stata prova di queste stesse e di atti interruttivi del decorso prescrizionale.
La Società emittente ha proposto appello, eccependo l'inammissibilità del ricorso originario, per mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato;
ed ha depositato fatture e documenti dimostrativi, in tesi, della loro avvenuta notificazione.
L'Appellato si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso originario, quale sollevata in ragione della mancata prova della data di notificazione dell'intimazione alla Ricorrente. Così va statuito perché, in ragione del principio della “vicinanza della prova”, sarebbe stato agevole e doveroso per la Società stessa provare una diversa data di notificazione.
Per quanto attiene al merito, la Corte rileva che l'Appellante ha depositato una nutrita serie di fatture e di documenti dimostrativi, in tesi, delle relative notificazioni. L'Appellato contesta l'attendibilità dei documenti prodotti giacché ritenuti non conformi agli originali.
La Corte disattende questa contestazione giacché essa non indica specificamente le ragioni per le quali disconosce i documenti, così non presentando le caratteristiche volute da nota giurisprudenza di legittimità.
Si statuisce infatti che, in caso di disconoscimento generico della conformità della copia fotostatica con l'originale, la contestazione non è efficace. Ciò in quanto, affinché possa aversi disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale del quale l'altra parte assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 cod. civ.). Il disconoscimento dovrà quindi ad esempio contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale oppure delle parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte. A seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass. Cass., 18074 del 2019, n. 27633 del 2018, Cass. n. 29993 del 13/12/2017,
n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre). In ogni caso, resta comunque affidato all'apprezzamento del giudice valutare detta conformità. (vedasi Comm. trib. regionale Lazio Roma, Sez. II,
Sent., 08/06/2020, n. 1505)
Ciò precisato, la Corte rileva anzitutto che l'annullamento giudiziale dell'intimazione impugnata è stato statuito, oltreché per mancata notificazione degli atti presupposti, anche per maturata prescrizione dei crediti. Sicché, di tutti i documenti conferiti in causa dall'Appellante, vanno considerati soltanto quelli donde emerge un recapito nel 2017 giacché i restanti dànno atto di recapiti non più prossimi del 2013, come tali inutili per interrompere il quinquennio prescrizionale.
Orbene, i quattro avvisi di ricevimento che dànno atto di recapiti nel 2017 – che appaiono alla Corte attendibili e probanti, secondo il proprio attento apprezzamento – consentono alla Corte di ritenere realmente furono notificati le depositate quattro fatture emesse nel 2017. Ciò ai sensi dell'art. 1335 cod. civ.
Pertanto, vanno riconosciuti vitali e persistenti – come tali, qui confermabili – i crediti rappresentati nelle fatture nn. 2017016470 del 05/11/2017, 2017042588 del 22/11/2017, 2017042587 del 22/11/2017,
2017042589 del 22/11/2017; per l'ammontare complessivo di € 153,00.
Vanno disattese per infondatezza le argomentazioni di resistenza dell'Appellato contrastanti con questa conclusione, mentre deve dichiararsi l'inammissibilità delle censure originarie da lui riproposte per
“devoluzione”. Queste ultime, infatti, figurano in atto di costituzione depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto d'appello.
Le spese di lite possono essere compensate solo in modesta parte giacché l'importo riconosciuto dovuto dal Contribuente è minima parte di quello intimato e, del resto, la documentazione utile a questo esito è stata eseguita nel presente grado. Sicché la Corte liquida il rimborso delle spese di lite del presente grado in misura di € 200,00 oltre a spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 5337/2021 r.g., lo accoglie parzialmente, così confermando il provvedimento oggetto del contendere limitatamente alle fatture nn. 2017016470 del
05/11/2017, 2017042588 del 22/11/2017, 2017042587 del 22/11/2017, 2017042589 del 22/11/2017.
Condanna l'Appellante a rimborsare all'appellato Contribuente le spese di lite in misura di € 200,00 oltre a spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
IO NG, DI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5337/2021 depositato il 15/09/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 19/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300420 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Nominativo_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento per T.i.a. relativa agli anni dal 2008 al 2012, quale notificatagli addì 29 luglio 2019 dalla A.t.o. Me 1 s.p.a. Il ricorso denunciò la maturata prescrizione per vano decorso di un quinquennio e, in ogni caso, la mancata notificazione delle presupposte fatture.
Non si costituì la Società emittente.
Il DI adìto ha accolto il ricorso per maturata prescrizione del credito e per assenza delle presupposte fatture giacché, in difetto di resistenza della Società emittente, non v'era stata prova di queste stesse e di atti interruttivi del decorso prescrizionale.
La Società emittente ha proposto appello, eccependo l'inammissibilità del ricorso originario, per mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato;
ed ha depositato fatture e documenti dimostrativi, in tesi, della loro avvenuta notificazione.
L'Appellato si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso originario, quale sollevata in ragione della mancata prova della data di notificazione dell'intimazione alla Ricorrente. Così va statuito perché, in ragione del principio della “vicinanza della prova”, sarebbe stato agevole e doveroso per la Società stessa provare una diversa data di notificazione.
Per quanto attiene al merito, la Corte rileva che l'Appellante ha depositato una nutrita serie di fatture e di documenti dimostrativi, in tesi, delle relative notificazioni. L'Appellato contesta l'attendibilità dei documenti prodotti giacché ritenuti non conformi agli originali.
La Corte disattende questa contestazione giacché essa non indica specificamente le ragioni per le quali disconosce i documenti, così non presentando le caratteristiche volute da nota giurisprudenza di legittimità.
Si statuisce infatti che, in caso di disconoscimento generico della conformità della copia fotostatica con l'originale, la contestazione non è efficace. Ciò in quanto, affinché possa aversi disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale del quale l'altra parte assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 cod. civ.). Il disconoscimento dovrà quindi ad esempio contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale oppure delle parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte. A seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass. Cass., 18074 del 2019, n. 27633 del 2018, Cass. n. 29993 del 13/12/2017,
n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre). In ogni caso, resta comunque affidato all'apprezzamento del giudice valutare detta conformità. (vedasi Comm. trib. regionale Lazio Roma, Sez. II,
Sent., 08/06/2020, n. 1505)
Ciò precisato, la Corte rileva anzitutto che l'annullamento giudiziale dell'intimazione impugnata è stato statuito, oltreché per mancata notificazione degli atti presupposti, anche per maturata prescrizione dei crediti. Sicché, di tutti i documenti conferiti in causa dall'Appellante, vanno considerati soltanto quelli donde emerge un recapito nel 2017 giacché i restanti dànno atto di recapiti non più prossimi del 2013, come tali inutili per interrompere il quinquennio prescrizionale.
Orbene, i quattro avvisi di ricevimento che dànno atto di recapiti nel 2017 – che appaiono alla Corte attendibili e probanti, secondo il proprio attento apprezzamento – consentono alla Corte di ritenere realmente furono notificati le depositate quattro fatture emesse nel 2017. Ciò ai sensi dell'art. 1335 cod. civ.
Pertanto, vanno riconosciuti vitali e persistenti – come tali, qui confermabili – i crediti rappresentati nelle fatture nn. 2017016470 del 05/11/2017, 2017042588 del 22/11/2017, 2017042587 del 22/11/2017,
2017042589 del 22/11/2017; per l'ammontare complessivo di € 153,00.
Vanno disattese per infondatezza le argomentazioni di resistenza dell'Appellato contrastanti con questa conclusione, mentre deve dichiararsi l'inammissibilità delle censure originarie da lui riproposte per
“devoluzione”. Queste ultime, infatti, figurano in atto di costituzione depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto d'appello.
Le spese di lite possono essere compensate solo in modesta parte giacché l'importo riconosciuto dovuto dal Contribuente è minima parte di quello intimato e, del resto, la documentazione utile a questo esito è stata eseguita nel presente grado. Sicché la Corte liquida il rimborso delle spese di lite del presente grado in misura di € 200,00 oltre a spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 5337/2021 r.g., lo accoglie parzialmente, così confermando il provvedimento oggetto del contendere limitatamente alle fatture nn. 2017016470 del
05/11/2017, 2017042588 del 22/11/2017, 2017042587 del 22/11/2017, 2017042589 del 22/11/2017.
Condanna l'Appellante a rimborsare all'appellato Contribuente le spese di lite in misura di € 200,00 oltre a spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone