Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di libertà vigilata, la persistenza della pericolosità accertata in sede di riesame comporta soltanto il prolungamento della misura di sicurezza e non può determinarne, in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, l'aggravamento.
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- 1. Art. 208 - Riesame della pericolositàhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 216 - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavorohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2005, n. 39763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39763 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 13/10/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3367
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1834/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC IO N. IL 06/01/1958;
avverso ORDINANZA del 05/07/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Sorveglianza di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 luglio 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto l'impugnazione presentata da IC NI contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 12/11/2003, che, in sede di riesame della pericolosità del soggetto (già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con ordinanza 14/12/1994 dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli in seguito alle sentenze della Corte di Appello di Napoli in data 13/05/1987 e della Corte di Assise di Appello di Napoli in data 13/06/1988), aveva disposto l'aggravamento della misura di sicurezza ordinando la assegnazione del IC ad una colonia agricola per la durata di un anno.
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la eccezione di nullità del procedimento sollevata dalla difesa del IC per mancata notificazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Magistrato di Sorveglianza, rilevando che nel procedimento N. 187/03 Reg. Gen. Mod. S 8, relativo all'aggravamento della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 231 C.P., non risultava alcuna nomina di difensore di fiducia, non rilevando altre nomine depositate in procedimenti autonomi e diversi. Quanto al merito ha ritenuto che la rilevante pericolosità sociale del prevenuto fosse contenibile soltanto con una misura di sicurezza detentiva poiché dalle recenti informazioni dei Carabinieri emergeva come fosse gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e per associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo ritenuto il capo del clan camorristico "i I" operante in S. Anastasia e paesi limitrofi e denunciato per fatti di grave allarme sociale, per cui era stato assolto senza che peraltro le relative sentenze fossero passate in giudicato. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del IC riproponendo la eccezione di nullità del procedimento per mancato avviso del difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza davanti al Magistrato di Sorveglianza e lamentando che il Tribunale di Sorveglianza aveva erroneamente aggravato la misura basandosi su sentenze di assoluzione, in violazione dell'art. 208 C.P. ed in violazione comunque di una specifica contestazione da parte del Pubblico Ministero della proposta di aggravamento.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale disposto l'aggravamento della misura senza evidenziare trasgressioni agli obblighi imposti o eventuali condanne sopravvenute, anche non definitive.
OSSERVA
La eccezione di nullità del procedimento per mancato avviso al difensore di fiducia è infondata poiché non risulta, nel presente procedimento (N. 187/03 R.G. Mod. S. 8), la nomina di un difensore di fiducia;
ne' rileva la nomina eseguita in altro precedente procedimento relativo al riesame della pericolosità sociale del IC, in quanto ciascun procedimento ha la propria autonomia, il che comporta che l'interessato, se intende avvalersi di un difensore di fiducia, deve depositare apposita nomina relativa allo specifico procedimento.
È invece fondato il motivo che attiene alla violazione di legge per avere il Magistrato di Sorveglianza aggravato la misura in difetto dei presupposti di legge.
In tema di libertà vigilata, la ritenuta persistenza, in caso di riesame della pericolosità sociale del soggetto che vi è sottoposto, comporta solo il prolungamento della misura di sicurezza, ma non può determinarne l'aggravamento (nella specie intervenuto con l'assegnazione ad una colonia agricola) in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, tali non essendo in sè eventuali denunce, a meno che non abbiano influito direttamente sulla regolare esecuzione della misura (v. Cass. Sez. 1, 30/01/2003 n. 4600). Nel caso in esame non è stata indicata nel provvedimento impugnato alcuna trasgressione agli obblighi imposti, neppure sotto il profilo di eventuali condanne per violazione dei precetti penali, anche se eventualmente non ancora definitive;
per cui si impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza il quale rivaluterà il materiale probatorio applicando il principio di diritto sopra indicato, al fine di stabilire se vi sia stata trasgressione degli obblighi tale da determinare aggravamento della misura a norma dell'art. 231 C.P., ovvero soltanto la persistenza della pericolosità che giustifica la proroga della misura già precedentemente applicata.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005