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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011936551000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010402361001 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130051799253000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140025549578000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150051721074000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150051721074000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160113644000000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da atti,impugna intimazione di pagamento n. 296 2022 90119365 51/000 notificata in data 12 settembre 2022, per l'importo complessivo di euro 2.302,54, relativa – per quanto qui interessa – alle cartelle n. 29620110010402361001,
29620130051799253000, 29620140025549578000, 29620150051721074000, 29620160113644000000
Deduce , tra l'altro, l'omessa/irregolare notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti (IRPEF sanzioni/interessi anno 2007; tasse automobilistiche Sicilia 2008-2012). Il valore dichiarato della lite è pari ad euro 1.250,10. L'intimazione riferisce un importo complessivo di euro 2.302,54 (alla data
01/07/2022), con elenco di dettaglio per ciascuna cartella, come da documento n. 29620229011936551000.
ER non si è costituita in giudizio benchè sia stata regolarmente convenuta con PEC del 10.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la sopravvenuta estinzione/annullamento in via amministrativa dei carichi oggetto di controversia ex art. 4 dl119/22
Ciò determina il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul merito, integrando un'ipotesi di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992, istituto applicabile anche quando l'evento sopravvenuto è costituito da discarico amministrativo.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'intimazione impugnata (n. 296 2022 90119365 51/000, notificata
12/09/2022) recava importi riferiti a cartelle relative ad annualità risalenti (2007–2012), e che il relativo carico
è suscettibile di essere discaricato in via amministrativa.
Ne discende l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Va dichiarata, senza entrare nel merito, l'estinzione del giudizio ex art. 4 DL 119/2018. Secondo la suprema Corte (Cfr. Cass. n.
11410/2019; Cass. 15471/2019; Cass. 28072/2019) qualora l'atto impugnato è una cartella di pagamento d'importo fino a mille euro, rientrante nello stralcio introdotto con D.L. n. 119/2018, la norma va applicata in via automatica, anche in mancanza di istanza di parte e/o di sgravio da parte dell'agente della riscossione, sicché “il Decidente deve pronunciare la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio”.
La norma non richiede la presentazione di alcuna doanda da parte degli interessati, perché l'annullamento
è automatico. In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. cit. ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, no e euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…». L'art. 16-quater d.
l. n. 34 del 2019, conv. Con modif. in l. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione ( Cassazione sentenza n. 22018 del 13.10.2020). Va dichiarata, senza entrare nel merito, l'estinzione del giudizio ex art. 4 DL 119/2018.
Compensa le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ex art. 4 DL 119/2018.Compensa le spese
Palermo, 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011936551000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010402361001 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130051799253000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140025549578000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150051721074000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150051721074000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160113644000000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da atti,impugna intimazione di pagamento n. 296 2022 90119365 51/000 notificata in data 12 settembre 2022, per l'importo complessivo di euro 2.302,54, relativa – per quanto qui interessa – alle cartelle n. 29620110010402361001,
29620130051799253000, 29620140025549578000, 29620150051721074000, 29620160113644000000
Deduce , tra l'altro, l'omessa/irregolare notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti (IRPEF sanzioni/interessi anno 2007; tasse automobilistiche Sicilia 2008-2012). Il valore dichiarato della lite è pari ad euro 1.250,10. L'intimazione riferisce un importo complessivo di euro 2.302,54 (alla data
01/07/2022), con elenco di dettaglio per ciascuna cartella, come da documento n. 29620229011936551000.
ER non si è costituita in giudizio benchè sia stata regolarmente convenuta con PEC del 10.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la sopravvenuta estinzione/annullamento in via amministrativa dei carichi oggetto di controversia ex art. 4 dl119/22
Ciò determina il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul merito, integrando un'ipotesi di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992, istituto applicabile anche quando l'evento sopravvenuto è costituito da discarico amministrativo.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'intimazione impugnata (n. 296 2022 90119365 51/000, notificata
12/09/2022) recava importi riferiti a cartelle relative ad annualità risalenti (2007–2012), e che il relativo carico
è suscettibile di essere discaricato in via amministrativa.
Ne discende l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Va dichiarata, senza entrare nel merito, l'estinzione del giudizio ex art. 4 DL 119/2018. Secondo la suprema Corte (Cfr. Cass. n.
11410/2019; Cass. 15471/2019; Cass. 28072/2019) qualora l'atto impugnato è una cartella di pagamento d'importo fino a mille euro, rientrante nello stralcio introdotto con D.L. n. 119/2018, la norma va applicata in via automatica, anche in mancanza di istanza di parte e/o di sgravio da parte dell'agente della riscossione, sicché “il Decidente deve pronunciare la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio”.
La norma non richiede la presentazione di alcuna doanda da parte degli interessati, perché l'annullamento
è automatico. In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. cit. ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, no e euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…». L'art. 16-quater d.
l. n. 34 del 2019, conv. Con modif. in l. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione ( Cassazione sentenza n. 22018 del 13.10.2020). Va dichiarata, senza entrare nel merito, l'estinzione del giudizio ex art. 4 DL 119/2018.
Compensa le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ex art. 4 DL 119/2018.Compensa le spese
Palermo, 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE