TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/12/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1726 /2023 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO
SCARAMELLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso,
- opponente -
e contro
elettivamente domiciliato in Cagliari -Via Delitala n°2, presso gli uffici CP_1 dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO FALQUI CP_1
CAO e IA GI
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2022 00026399 21 000, notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione CP_1
Commercianti relativi ai periodi aprile 2013 - dicembre 2013, aprile 2014-dicembre
2014, aprile-dicembre 2015, aprile-dicembre 2017 e aprile-dicembre 2020, oltre somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., nonché relativi interessi.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato adducendo, in via preliminare, la nullità dell'AVA
1 impugnato per carenza di motivazione, non essendovi, nell'AVA, riferimenti ai presupposti della pretesa contributiva. Ipotizzava, quindi, che la pretesa discendesse dall'accertamento ispettivo da cui scaturiva il “verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2019012079 del 15/10/2019, notificato in data 17/10/2019”.
L'opponente, partendo da tale accertamento, nel merito, rilevava di non aver alcun obbligo nei confronti della gestione commercianti, assumendo di non aver mai prestato lavoro abituale e prevalente per la società IP SR, di cui era socio, per tutto il periodo contributivo portato all'AVA.
In particolare, per il periodo febbraio 2013-dicembre 2015, assumeva di aver svolto solo attività amministrativa e non operativa per la IP SR, per il periodo da dicembre
2015 a giugno 2017, rilevava di essere stato assunto a tempo indeterminato da SMART società cooperativa e, per il successivo periodo, da giugno 2017 a dicembre 2017, di essere stato assunto come dipendente da FAST società cooperativa.
Contestava, quindi, il verbale ispettivo, rilevando che non erano stati effettuati accertamenti sulla effettiva attività svolta dall'opponente per le IP RL, assumeva la bontà e correttezza dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato intercorsi con le società diverse dalla WI SR (FA, RT, IS e AN) eccependo l'erroneità del disconoscimento di tali rapporti effettuata dall' . CP_1
Evidenziava, infine, che nell'AVA opposto si richiedevano i contributi anche per il periodo aprile-dicembre 2020, un periodo successivo al verbale ispettivo e, pertanto, non riconducibile neppure alle risultanze di tale accertamento e prive di qualsivoglia supporto probatorio da parte dell' . CP_1
Ribadiva che nessuna motivazione si leggeva in AVA circa tale periodo e che, anche sotto tale precipuo profilo, doveva considerarsi nullo.
Relativamente a tale periodo eccepiva, comunque, di aver effettivamente prestato attività di lavoro subordinato per la società , con conseguente Controparte_2 esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Il ricorrente eccepiva, altresì, la prescrizione dei contributi relativamente al periodo
2013-2017.
Il ricorrente, in via di subordine, contestava il calcolo di sanzioni e interessi effettuato dall' nell'AVA, sostenendo che non dovessero essere applicate le CP_1
sanzioni per la fattispecie di evasione ma, quelle meno gravi, della fattispecie dell'omissione.
Sempre subordinatamente, per il caso di accoglimento delle pretese contributive
, chiedeva il rimborso dei contributi versati alle gestioni diverse da quella CP_1
2 commercianti, in forza dei rapporti di lavoro subordinato e autonomo disconosciuti e non riconosciuti dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 18 agosto 2023 e CP_1
assumeva l'obbligo dell'opponente all'iscrizione alla Gestione Commercianti con il conseguente obbligo contributivo per i periodi indicati in AVA. A sostegno della propria tesi richiamava gli assunti, gli accertamenti e le dichiarazioni raccolte, di cui agli accertamenti ispettivi posti a base dell'AVA opposto.
In particolare l' sostiene che il avrebbe sempre effettuato attività CP_1 Pt_1
lavorativa per la IP SR, di cui è socio e amministratore: a) fino al 2015 attraverso lo svolgimento di attività per altra sua società, la OH RL, alla quale fatturava la propria prestazione che poi veniva fatturata da OH SR a IP SR;
b) nel periodo dicembre 2015-giugno 2017 attraverso l'attività svolta come lavoratore dipendente della
SMART società cooperativa;
c) nel periodo giugno-dicembre 2017 attraverso l'attività svolta come lavoratore dipendente della FAST società cooperativa, di cui era anche amministratore unico. Riteneva, quindi, corretto il disconoscimento di lavoro dipendente effettuato dai verbali di accertamento.
Nella propria comparsa l' afferma che non sussista l'obbligo di iscrizione alla CP_1
Gestione Commercianti, per il periodo dicembre 2015-giugno 2017, periodo in cui il era assunto come dipendente full time dalla società RT società cooperativa, Pt_1
terzo datore di lavoro.
Assumeva, peraltro, che l'attività svolta per IP RL fosse abituale e prevalente e che non si limitasse a mera attività di amministrazione ma che fosse attività da qualificarsi come commerciale.
Respingeva l'eccezione di prescrizione assumendo l'interruzione della stessa con la notifica dei verbali ispettivi, anche in ragione del comportamento doloso del , per Pt_1
omesse dichiarazioni, rilevante per la sospensione ai sensi dell'art. 2941 n. 8, c.c.
Sosteneva la correttezza dell'applicazione di sanzioni e interesse conseguenti alla fattispecie di evasione, evidenziando il comportamento omissivo e doloso dell'opponente circa il suo status di commerciante.
Quanto alla richiesta di compensazione-rimborso delle somme versate per contribuiti alla Gestione Dipendenti in forza dei contratti di lavoro subordinato poi disconosciuti, ne eccepiva l'inammissibilità, rilevando che si trattava di somme versate da un terzo soggetto e non richiedibili dall'opponente.
L' nulla diceva circa il periodo aprile-dicembre 2020, successivo al periodo CP_1
oggetto di accertamento ispettivo, in cui il ricorrente risultava dipendente della società
3 IS RL, di cui era socio.
La causa veniva istruita per documenti e prova testimoniale
All'udienza di discussione hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
2. L'opposizione del ricorrente è parzialmente fondata e deve, pertanto, in tali termini, essere accolta.
2.1. In via preliminare, sull'eccezione di nullità dell'AVA per mancanza di motivazione, si rileva che il presente giudizio deve necessariamente indagare il merito della pretesa contributiva portata all'AVA opposto, anche indipendentemente da eventuali vizi propri dell'atto in applicazione, per analogia, delle regole che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2. L'avviso di addebito impugnato riguarda i periodi contributivi da aprile 2013 a dicembre 2015, da aprile a dicembre 2017 e da aprile a dicembre 2020.
Da quanto allegato dalle parti ed emerso in causa, la posizione lavorativa dell'opponente, socio e amministratore di diverse società, è cambiata lungo il corso degli anni.
Queste le risultanze di causa:
1. Il sig. , per tutto il periodo riportato all'AVA (aprile 2013-dicembre Pt_1
2020) risulta essere socio della IP RL e amministratore, Presidente del
Consiglio di Amministrazione fino al gennaio 2018 e poi consigliere, come emerge dalla visura in atti. Per tale periodo l'opponente dichiara di aver svolto per la IP SR solo attività di mera amministrazione per la quale risulta iscritto all'apposita gestione separata.
2. nel periodo aprile 2013-dicembre 2015 risulta che il , socio e Pt_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società IP SR, fosse titolare di P VA e svolgesse attività di consulenza-ricerca di clienti per la società OH RL, società di cui era socio al 98% e amministratore unico,
e alla quale emetteva regolare fattura. Risulta anche che l'attività di consulenza-ricerca clienti venisse svolta, esclusivamente, per il servizio di catering offerto da IP RL che, a sua volta, emetteva fattura alla AN SR.
Le dette circostanze sono da ritenersi pacifiche, e comunque, provate in causa, in quanto non sono state contestate da parte opponente nel presente giudizio, e sono state, di fatto, ammesse dal medesimo opponente nelle dichiarazioni rese in sede di accertamento, sono confermate dalla documentazione raccolta in sede di accertamento ispettivo (fatture e scritture private) ed anche, indirettamente, dalle dichiarazioni del teste Tes_1
4 “Su suggerimento del commercialista avevamo costituito ciascuno una Tes_2
società e la società del ricorrente, la AN, fatturava a IP per
l'esecuzione di attività che si estrinsecavano nella ricerca di clienti. Questo sistema è durato dal 2013 al 2015, lo posso dire per me perché fino a quel periodo io ho avuto la P.VA”.
2. nel periodo da dicembre 2015 al giugno 2017, l'opponente è stato dipendente della società RT SR, società del tutto terza al Sig. , che non è socio ne Pt_1
ricopriva altre cariche all'interno di tale società.
Il periodo di lavoro subordinato con la RT è stato escluso dalla pretesa contributiva. Nella stessa comparsa è espressamente dichiarata tale CP_1 esclusione “… il sig. ha l'obbligo di iscrizione alla gestione IVS/ Parte_1
COM dell' in qualità di titolare, ai sensi della L. 662/96 sin dal 06/02/2013, CP_1 ad eccezione del periodo dal 23/12/2015 Ale 06/06/2017”.
Non vi è stato alcun disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto
per la RT soc. coop. Tuttavia nell'AVA opposto, viene richiesto il trimestre aprile-giugno 2017, periodo in cui l'opponente era ancora dipendente RT Soc.
coop. Il resto del periodo di assunzione presso RT soc. coop non è ricompreso.
3. nel periodo dal 10 giugno 2017 a dicembre 2017 risulta che l'opponente è stato dipendente della società FA soc. coop., di cui era socio e amministratore unico.
Tale rapporto di lavoro è stato disconosciuto da apposito verbale ispettivo . CP_1
4. nel periodo da aprile a dicembre 2020 risulta che l'opponente , il ricorrente Pt_1
ha lavorato alle dipendenze della società , di cui risulta essere Controparte_2
socio ma non amministratore. Dalla visura, infatti, risulta che il consiglio di amministrazione è composto dai signori e . Pt_2 Pt_3 Pt_4
Per ogni singolo periodo, dunque, è necessario verificare la tipologia di lavoro svolto dall'opponente e i suoi rapporti con le diverse società per cui ha svolto attività lavorativa, e ciò al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti di cui all'art. 1, comma 203 L 662/1996 secondo cui
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
5 siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
2.3.Secondo la tesi dell' l'opponente avrebbe, di fatto, svolto sempre attività CP_1
operativa commerciale per la IP SR nascondendola sotto lo schermo di altri rapporti giuridici: il lavoro autonomo fatturato alla AN SR, per il periodo 2013-2015, e il rapporto di lavoro subordinato prestato alla FA. Soc. coop.
L'opponente afferma di aver svolto per la IP SR solo attività di mera amministrazione, per la quale era regolarmente iscritto all'apposita gestione separata , e sostiene, per CP_1 il resto, la bontà dei rapporti di lavoro illegittimamente disconosciuti dall' . CP_1
Dalle risultanze di causa, come su visto, emerge, effettivamente, che l'unica attività lavorativa svolta dall'opponente, lungo il corso degli anni, oltre quella di mera amministrazione svolta per la IP SR da lui stesso ammessa, sia stata quella svolta, come titolare di propria P.VA, per la AN SR, e quella svolta in forza dei diversi rapporti di lavoro subordinato per le società RT soc. Coop, FA soc. coop e IS
SR.
Non vi sono elementi, neppure in allegazione, dai quali desumere che il abbia Pt_1
svolto attività lavorativa diversa e ulteriore per la IP RL o per le altre società di cui è stato socio e/o amministratore.
Si deve, quindi, accertare se e in che modo l'attività fatturata ad AN SR possa ritenersi attività commerciale e se l'attività svolta per le società FA soc. coop, RT soc. coop e IS SR, sia stata effettivamente attività di lavoro subordinato.
Nel periodo aprile 2013-dicembre 2015, (periodo AN) come su visto, è pacifico e comunque provato in causa, che il ricorrente, titolare di propria P.VA, ha svolto attività di consulenza-ricerca di clienti interessati al servizio catering a favore della società
AN SR, di cui era socio e amministratore unico e che tale attività, di fatto, andava esclusivamente a vantaggio della società IP SR, che a sua volta fatturava ad AN
SR.
L'attività lavorativa svolta a favore della AN SR, di cui non si parla nelle difese del presente giudizio, è descritta chiaramente dallo stesso nelle dichiarazioni rese in Pt_1
6 sede di accertamento ispettivo, a cui si deve dare sicuro valore probatorio, se non addirittura confessorio, in quanto provenienti dalla stessa parte. Nelle dette dichiarazioni si legge:
“La società OH ha due soci, di cui io (anche Amministratore unico) con quota proprietà del 98 % e mia mamma ( ) con quota proprietà del 2%. L'unico socio Persona_1
operativo sono io … La mia attività nei confronti di OH e, quindi, fatturata da OH
nei confronti di WI (difatti io ed OH svolgiamo nella sostanza la medesima attività)
consiste nella ricerca di nuovi clienti che ha necessitano di attività di catering e
banchettistica in generale. I clienti vengono contattati da me come espressione di OH e
- ove interessati- passati a WI.
L'attività svolta dal è dichiarata come attività di consulenza ed è svolta per una Pt_1 società la AN RL che svolge, a sua volta attività di consulenza, come risulta dall'oggetto sociale, che è “Servizi di ricerca, consulenza societaria, gestionale di organizzazione e pianificazione aziendale per aziende esercenti l'attività nel settore del catering”.
Si ritiene che tale attività di consulenza della AN SR possa essere senz'altro qualificata come commerciale, trattandosi di prestazione di servizi, di consulenza e ricerca, organizzata in forma d'impresa, e che il , a sua volta, abbia svolto attività commerciale in quanto Pt_1 ha rivolto le sue prestazioni di consulenza alla società AN (svolgente attività
commerciale) di cui è socio e amministratore unico.
In tal senso si richiama, a contrario, Ord.. Cass. 13485/2018, e orientamento conforme, che esclude il carattere commerciale dell'attività di consulenza solo se esercitata come attività personale, non in forma imprenditoriale, e non come titolare d'azienda o socio di RL “L'attività personale, di natura intellettuale, di consulenza aziendale, priva di rilievo imprenditoriale in quanto sfornita di qualsiasi organizzazione, non è assoggettata all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, poiché il presupposto imprescindibile per tale iscrizione è che vi sia, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della l.
n. 662 del 1996, un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o, anche, come socio di s.r.l..
Accertato che l'attività svolta da per la AN SR sia sicuramente qualificabile come Pt_1 attività commerciale e che risulta pacifico che sia stata svolta per una società di cui lui era socio e amministratore unico, si deve, senz'altro, ritenere accertato che il la abbia Pt_1
svolta in modo abituale e prevalente.
Come su visto, infatti, dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni del medesimo Pt_1
e degli altri testi sentiti, emerge che l'attività svolta per AN SR sia l'unica attività lavorativa svolta dall'opponente e che la AN SR sia l'unica società a cui ha rivolto la sua attività di consulenza. La circostanza, peraltro, non risulta specificamente contestata
7 dall'opponente.
Non senza ulteriormente considerare che, nonostante lo schermo giuridico (attività fatturata a AN SR e non direttamente a IP SR), appare evidente che l'attività del
, di consulenza-ricerca clienti, sia stata svolta, di fatto, a unico favore della IP Pt_1
SR (l'attività del coincide, infatti, per sua stessa ammissione, con quella fatturata Pt_1
da AN a IP), che si occupa di servizi catering che è sicuramente attività commerciale.
In ragione di tali motivazioni, pertanto, per il periodo aprile 2013-dicembre 2015
(periodo AN) risultano integrati i presupposti di cui all'art. 1, comma 203, L.
662/1996 che obbliga all'iscrizione alla Gestione Commercianti “… gli esercenti attività commerciali … soci di RL [requisito lett. b)] che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza [requisito lett. b)].
Il , pertanto, era obbligato all'iscrizione alla Gestione Commercianti e al Pt_1
versamento dei relativi contributi portati all'AVA per tale periodo.
Parte di essi, tuttavia, risultano prescritti.
Trattandosi di contributi minimi ordinari il termine di pagamento, da cui decorre il periodo prescrizionale, coincide con le scadenze ordinarie trimestrali e cioè, 16 maggio,
20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio.
Il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere individuato nella notifica del verbale di accertamento ispettivo effettuata, pacificamente, il 15/17 ottobre 2019.
Pertanto risultano prescritti, alla data del 15 ottobre 2019, i contributi da aprile 2013 fino giugno 2014, che dovevano essere pagati, entro il 20 agosto del 2014.
Non può ritenersi applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8, non essendo rinvenibile una condotta “ingannatrice e fraudolenta” tale da impedire all' di effettuare i normali controlli ed accertare il dovuto. Non risulta, infatti, che CP_1
il abbia omesso di dichiarare i suoi redditi o che dichiarato redditi minori, o che Pt_1
abbia occultato i suoi rapporti con le società con le quali e per le quali ha svolto attività lavorativa.
Si richiama a tal proposito l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cassazione n.
13049/2020 e n. 5704/2021.
Rimangono dunque dovuti, relativamente a tale primo periodo (AN), i contributi
luglio 2014-dicembre 2015.
2.4. Nell'AVA opposto sono richiesti anche i contributi del trimetre aprile-giugno 2017.
In tale periodo, come accennato, l'opponente risultava ancora dipendente della RT Soc.
coop. Società del tutto terza rispetto al , che non era socio né ricopriva in essa cariche Pt_1
8 di alcun tipo.
La circostanza è pacifica ed è lo stesso ente previdenziale che, invero, esclude dall'obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti, tutto il periodo di lavoro subordinato presso la
RT soc. coop, considerata come terzo datore di lavoro.
Peraltro, circa l'etero direzione del Pittau in RT troviamo conferma anche nella dichiarazione del teste di “ … in RT s.c. il ricorrente seguiva le Testimone_3 direttive che gli impartivo io, non aveva propri poteri di gestione. Tendenzialmente lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, era assunto a tempo pieno”.
Nulla è dovuto, pertanto, per i contributi aprile-giugno 2017 portati in AVA (e non nell'accertamento ispettivo), in quanto risulta che il lavorasse a tempo pieno per altro Pt_1
datore di lavoro così escludendo in radice la possibilità di attività lavorativa commerciale abituale e prevalente.
2.5. L'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata sussiste, invece, per il periodo in cui il ricorrente risulta essere stato assunto dalla società FA soc. coop., da luglio a dicembre 2017. Il disconoscimento di tale rapporto subordinato è stato correttamente operato dall' . CP_1
Secondo costante orientamento giurisprudenziale il contratto di lavoro dipendente è astrattamente ipotizzabile e possibile per il socio lavoratore ed anche per il socio amministratore, tuttavia, è sempre necessario accertare se, nel caso concreto, l'attività lavorativa si sia effettivamente esplicitata con il vincolo di subordinazione e, quindi, in definitiva, con l'etero direzione di un soggetto diverso e distinto dall'amministratore- lavoratore (Vd per tutte Cass. 21759/2004, tra le altre “la qualità di socio ed
amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. Ne deriva che l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico (anche se solo di fatto) ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore”).
Nel caso di specie non è ravvisabile il detto vincolo di subordinazione. Il Sig. , Pt_1
infatti, è amministratore unico della FA soc. coop di cui è dipendente e, come tale, è
l'unico soggetto cui compete la gestione e la direzione dell'azienda. Non pare neppure ipotizzabile un soggetto diverso da cui possa provenire l'etero direzione.
9 In ogni caso, anche a voler in ipotesi ammettere che anche l'amministratore unico di una società a responsabilità limitata possa essere “etero diretto”, la detta circostanza deve essere concretamente e specificamente dimostrata dal ricorrente per vincere la presunzione derivante dall'essere amministratore unico e, come tale, unico soggetto a cui è affidata la direzione-gestione dell'attività societaria.
Tale prova non è stata fornita nel caso di specie.
I testi sentiti nulla hanno saputo riferire sul punto.
Il teste riferisce solo relativamente al periodo gennaio-giugno 2016, in Testimone_4 cui l'opponente era dipendente RT e nulla sa e dice circa la società FA, con la precisazione che il teste non ricorda neppure i nomi delle varie società sulle quali è stato interpellato, né è stato in grado di distinguerle (dichiarazione teste Testimone_4
“siamo stati colleghi dal gennaio al giugno 2016 per una società di cui ora non ricordo la denominazione. ADR Era una di quelle che mi sono state lette ma non ricordo quale”).
La teste nulla sa circa l'attività lavorativa dell'opponente e i suoi rapporti con Tes_5
le società in questione (dichiarazioni teste : “Nulla so circa le altre Testimone_6
società che mi vengono lette, RT Società Cooperativa, FA società cooperativa,
IS Società cooperativa.”). Anche il teste nulla sa circa la società Testimone_3
FA (dichiarazioni teste : “Non so quali orari seguisse in FA e chi gli Testimone_3 desse ordini perché io non mi occupavo di FA”).
In ultima analisi, non vi è alcuna prova dell'etero direzione dell'opponente nel suo lavoro svolto in FA Soc. Coop e, stante la sua pacifica qualità di amministratore unico, si deve ritenere che il lavoro svolto, in modo abituale e prevalente, a favore di tale società non è sia stato lavoro subordinato ma attività commerciale con conseguente obbligo d'iscrizione alla Gestione Commerciale.
I contributi richiesti in AVA per il periodo giugno-dicembre 2017, pertanto, sono dovuti dall'opponente . Pt_1
2.6. Nell'AVA opposto, infine, sono richiesti i contributi per un ultimo periodo che va da aprile 2020 a dicembre 2020. In tale periodo, come su visto, l'opponente risulta essere dipendente, a tempo pieno, per altra società, la IS SR.
La circostanza risulta dalla documentazione (cedolini) prodotta in causa dal ricorrente.
CP_ L' non ha preso posizione relativamente a tale periodo e non risulta alcun disconoscimento di tale rapporto di lavoro.
CP_ Stante la mancata contestazione da parte dell' si deve dare per pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato del per la IS SR., la cui Pt_1
10 sussistenza esclude, da un lato, lo svolgimento di attività autonome commerciale per la
IS SR, e dall'altro, essendo un impiego a tempo pieno, la possibilità di svolgere attività commerciale per altra società.
Peraltro, in assenza di precise contestazioni da parte dell' , neppure si può dubitare CP_1
della etero direzione anche considerato che dalla visura risulta che il non ha Pt_1
alcuna carica amministrativa in seno alla IS SR, gestita dal consiglio di amministrazione composto dai terzi soggetti, i signori e . Tes_3 Pt_3 Pt_4
I testi sentiti, infine, non hanno smentito le modalità di svolgimento del lavoro subordinato del ricorrente per la IS SR
L'esistenza del detto rapporto subordinato è, allo stesso tempo, costitutiva dell'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavori dipendenti ed impeditiva dell'iscrizione alla gestione commercianti, come indirettamente ricavabile dal contenuto delle norme che escludono l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i familiari coadiutori dell'imprenditore individuale, lavoratori dipendenti (cfr. art. 2, L. n.
613/1996, e il testo originario dell'art. 1 della L. n. 1397/1960.
Si deve concludere, quindi, che per il periodo aprile-dicembre 2020 il ricorrente non avesse obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti e i contributi richiesi in AVA per tale periodo non sono dovuti.
2.7. Secondo le motivazioni su svolte, quindi, sono dovuti i contributi, richiesti con l'AVA opposto, relativamente ai periodi luglio 2014-dicembre 2015 e luglio- dicembre 2017, mentre non sono dovuti i restanti periodi.
2.8. Il ricorrente, in via subordinata, ha eccepito l'errata applicazione delle sanzioni ritenendo che non sia integrata la fattispecie dell'evasione, L 662/1996 art. 1, comma
217 lett. b), ma quella della, meno grave dell'omissione contributiva, L 662/1996 art. 1, comma 217 lett. b).
Ricorre la semplice omissione di cui alla lett. a) “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”, mentre ricorre l'evasione contributiva di cui alla lettera b)
“in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”.
L'art. 116, comma 8, L. 388/2000, ha modificato la fattispecie dell'evasione introducendo l'elemento soggettivo dell'intento fraudolento, già elaborato da precedente giurisprudenza, prevedendo che per la sussistenza dell'evasione occorra che l'omissione o infedele dichiarazione siano poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni
11 erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.
Secondo tale normativa, come interpretata dalla costante giurisprudenza, perché sussista l'evasione è necessario l'intento fraudolento di occultare la contribuzione, tuttavia, tale intento, anche secondo la recente giurisprudenza successiva all'introduzione dell'elemento soggettivo del dolo introdotto dalla L. 388/2000, può anche essere presunto e desumibile dal comportamento omissivo dell'obbligato che ha l'onere di dimostrare la sua buona fede (Vd ex multis la recente Cass. 24917/2023: “In tema di contributi previdenziali, l'omessa o parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie agli enti previdenziali, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura la fattispecie dell'evasione contributiva e non della mera omissione, determinando una presunzione di intento fraudolento che può essere vinta dal datore di lavoro solo mediante prova rigorosa, soprattutto documentale, dell'assenza di tale intento e della propria buona fede, con valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.”).
Nel caso di specie il ricorrente non ha omesso le denunce obbligatorie, né ha reso dichiarazioni infedeli, non ha occultato il suo rapporto con le società per le quali ha svolto attività lavorativa e, invero la sussistenza e l'ammontare dei contributi era rilevabile dalle denunce e dichiarazioni del ricorrente. Il ricorrente, tra l'altro, ha provveduto al pagamento di contributi per il reddito prodotto, sia come autonomo titolare di P.VA (iscritto alla Gestione Separata) che come lavoratore subordinato.
Vi è stata senz'altro un'errata, e anche ingiustificata, qualificazione dell'attività lavorativa con conseguente sussunzione ad una diversa gestione previdenziale per il versamento dei contributi, ma tale comportamento non può essere equiparato ad un'omessa o infedele dichiarazione, anche considerato che i contributi per l'attività svolta sono stati pagati, benché alla gestione sbagliata.
In ultima analisi non si rinviene la sussistenza dell'intento fraudolento che giustifichi la sanzione più grave prevista per l'evasione.
Le sanzione applicabili al caso di specie, pertanto, sono quelle relative all'omissione contributiva di cui alla lett. a) L 662/1996 art. 1, comma 217 e, in relazione al periodo contributivo dovuto, l'avviso di addebito impugnato deve essere riformato relativamente all'ammontare delle sanzioni applicate.
2.9. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda di rimborso-compensazione dei contributi versati, erroneamente, alla Gestione Dipendenti per il rapporto di lavoro subordinato con la società FA soc. coop correttamente, disconosciuto dall' , per CP_1
carenza di legittimazione attiva.
Per orientamento consolidato e costante, l'unico legittimato a richiedere il rimborso dei
12 contributi versati alla Gestione Dipendenti è il datore di lavoro, anche per la quota dovuta dal lavoratore (vd per tutte Cass. 3491/2014 “l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo
a tale rapporto obbligatorio … E' proprio in ragione del fatto che il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, che questa Corte ha chiarito che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che in tale caso il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della sua quota”.
Il , quindi, non poteva chiedere la ripetizione dei contributi versati alla Gestione Pt_1
dipendenti per il rapporto di lavoro subordinato con la FA.
La domanda di rimborso-compensazione per il recupero di tali contributi va ugualmente rigettata relativamente ai contributi versati alla Gestione Separata nel periodo aprile
2013-dicembre 2015, in cui il ricorrente era titolare di P.VA, in quanto non è possibile stabilire a che titolo siano stati versati e se, quindi, siano stati effettivamente versati indebitamente.
Secondo la ricostruzione prospettata dal ricorrente tali contributi sono stati versati per l'attività di come amministratore della IP e, quindi, sono comunque dovuti Pt_1
perché l'accertato obbligo contributivo nei confronti della Gestione Commercianti per l'attività commerciale (quella fatturata alla AN SR) non esclude l'obbligo contributivo per l'asserita diversa attività prestata come amministratore della IP.
Peraltro non vi sono elementi in causa, neppure in allegazione, che consentano di distinguere i redditi conseguiti per tali diverse attività (quella svolta per la AN con
P.VA e quella svolta come amministratore della IP), o l'impegno profuso per l'una o per l'altra, per cui non è possibile accertare se, per i redditi conseguiti per l'attività commerciale vi sia stata, in ipotesi, una duplicazione di versamento contributivo.
Per completezza si rileva, inoltre, che l'azione di rimborso-compensazione incontrerebbe i limiti prescrizionali, quanto meno, per i contributi previdenziali fino al giugno 2014, con termine di pagamento ad agosto 2014. Il primo atto interruttivo della prescrizione per la richiesta di rimborso dei contributi, infatti, risulta essere, il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente il 15.11.2019.
3. In ragione del criterio della soccombenza, reciproca fra le parti, le spese devono essere compensate.
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni sopra esposte, in accoglimento parziale della proposta opposizione
- Accerta e dichiara che sono dovuti i contributi richiesti con l'AVA n. 325 2022
00026399 21 000 opposto per i periodi da luglio 2014 a dicembre 2015 e da luglio a dicembre 2017;
- Accerta e dichiara estinti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti per il periodo da aprile 2013 a giugno 2014;
- Accerta e dichiara che non sono dovuti i contributi richiesti per i restanti periodi portati all'AVA opposto;
- Accerta e dichiara che non sono dovute le sanzioni previste per evasione contributiva così come richieste dall' nell'AVA opposto, relativamente al CP_1
periodo contributivo dovuto;
- Accerta e dichiara che sono dovute le sanzioni previste per omissione contributiva relativamente al periodo contributivo dovuto;
- Annulla l'AVA n. 325 2022 00026399 21 000, per quanto di ragione
- Rigetta l'istanza dell'opponente di rimborso-compensazione dei contributi versati alla Gestione dipendenti e alla Gestione Separata CP_1 CP_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Cagliari, 14/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
14