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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. avv. Filomena Simone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5272 dell'anno 2023 R.G.
TRA
), titolare di “ELLE ERRE Parte_1 C.F._1
COSTRUZIONI DI RENDINA LAZZARO” e Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati a San Marco in Lamis C.F._2
(FG), presso e nello studio dell'avv. Antonio Nardella che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponenti
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Lecce, presso e nello studio dell'avv. Mauro P.IVA_1
Calò, del Foro di Lecce, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, , debitore Parte_3
principale, e , fideiussore, hanno evocato in giudizio Parte_2 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1205/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 01.09.2023, nel procedimento n.
4141/2023 R.G., con il quale è stato loro ingiunto di pagare la somma di €. 14.614,04, oltre interessi dalla domanda e spese del procedimento monitorio. Hanno contestato: a) preliminarmente, la quantificazione del debito per incertezza della sua provenienza a causa dell'omesso deposito dei prospetti analitici relativi al contratto di conto corrente n. 30/008606, sottoscritto con Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo e da questa ceduto alla odierna opposta;
b) nel merito, l'eccessività della somma pretesa dalla opposta, derivante da errata contabilizzazione e illecita applicazione di clausole e usi. Hanno chiesto, pertanto, preliminarmente, di essere autorizzati a chiamare in causa e, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_2
dichiarare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 30/008606 e delle relative linee di credito, con ricalcolo dell'importo dovuto e con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio CP_1
deducendo la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
per indeterminatezza della causa petendi, contestando nel merito quanto addotto dagli opponenti e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare gli opponenti al pagamento della somma riconosciuta e provata, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata con ordinanza del 28.02.2024 la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione (circostanza solo allegata dalla opposta e non contestata dagli opponenti e, quindi, da ritenersi provata) e disposta CTU, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante sentenza contestuale.
pag. 2/7 II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Al fine di vagliare alla luce delle predette coordinate e in un ordine logico- giuridico le questioni poste dalle parti, è necessario partire dalla disamina della eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sollevata da parte opposta per indeterminatezza della causa petendi e violazione del disposto di cui agli artt. 163, co. II nn. 3) e 4) e 164, co. IV c.p.c.
E' noto che la causa petendi consiste nelle ragioni in fatto e in diritto che costituiscono il fondamento della pretesa azionata: essa costituisce il titolo giuridico o la ragione giustificativa della domanda proposta. E ai numeri 3 e 4 del secondo comma dell'art. 163 c.p.c. sono annoverati, tra gli elementi costitutivi essenziali dell'atto di citazione, “la determinazione della cosa oggetto della domanda” e “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
Ora, l'atto introduttivo del presente giudizio indica con sufficiente chiarezza i predetti elementi atteso che, previa esposizione dei fatti di causa, contesta l'entità della somma pretesa da parte opposta in ragione della mancanza di supporto probatorio in ordine alla sua consistenza e censura le modalità di contabilizzazione della stessa pag. 3/7 seguite da parte opposta. Conclude, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il ricalcolo della debenza.
L'eccezione in esame va, quindi, disattesa in ragione della sua infondatezza.
Ora, giova ricordare che l'art. 115 c.p.c. è un'applicazione del cd. principio dispositivo in base al quale il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e le parti devono indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione. In altri termini, i fatti rilevanti per la decisione devono essere provati in giudizio tramite i mezzi di prova ammessi dall'ordinamento processuale.
Corollario della norma in parola è il principio dell'onere della prova in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.). La dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso, tuttavia, si ricava sia dalle prove offerte dalla parte che è gravata dal relativo onere, sia dagli ulteriori elementi probatori acquisiti al processo (cd. principio di acquisizione). In altri termini, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, contribuiscono alla formazione del convincimento del giudice.
Ulteriore corollario della norma è quello secondo cui i fatti pacifici non abbisognano di essere provati, intendendosi come pacifici quei fatti che le parti concordemente riconoscono e che, pertanto, possono essere considerati dal Giudice come provati.
Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, va rilevato che, in quanto attrice in senso sostanziale, parte opposta aveva l'onere di provare la propria pretesa creditoria, versando in atti la documentazione a corredo della stessa. Sta di fatto, però, che i documenti depositati non sono idonei a provare il credito azionato secondo i canoni del giudizio ordinario di cognizione atteso che la lista delle movimentazioni annuali depositata difetta del requisito essenziale della ufficialità e la documentazione contrattuale prodotta difetta della indicazione delle particolari condizioni economiche pattuite tra le parti e applicate al rapporto di conto corrente per cui è causa.
A ben vedere, infatti, parte opposta ha versato in atti solo le liste dei movimenti e non anche gli estratti conto analitici ufficiali;
e non è dato rinvenire nemmeno la pag. 4/7 documentazione relativa alla pattuizione dei tassi di interesse debitori e creditori, alla periodicità di addebito/accredito degli interessi, alle spese e commissioni da addebitare, alle valute, ecc. Il contratto di apertura di conto corrente, infatti, riporta solo le condizioni generali e rinvia per tutto il resto al documento di sintesi che, però, non è stato prodotto. E questo vale anche per i tre contratti di aperture di credito in conto corrente (di €. 5.000,00 del 28.11.2013, di €. 5.000,00 del 10.02.2014 e di €. 10.000,00 del 13.12.2017).
E' evidente, pertanto, che non avendo parte opposta suffragato compiutamente sul piano probatorio la propria pretesa creditoria, questa non può essere accolta o, quantomeno, non può essere accolta nei termini proposti.
La relazione del CTU, infatti, ha evidenziato espressamente che, non essendovi prova negli atti del giudizio del fatto che siano state pattuite correttamente tra le parti le condizioni economiche del contratto di conto corrente per cui è causa e delle tre linee di credito ad esso connesse, la Banca ha illegittimamente addebitato costi (commissioni, spese e addebiti vari) e interessi che andranno, pertanto, sottratti dalla somma richiesta e fatta oggetto di ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo. Con specifico riferimento ai tassi di interesse debitori e creditori, in difetto di prova in ordine alla loro pattuizione tra le parti, vanno applicati, ai sensi dell'art. 117, co. 7, lett. a) T.U.B., “… il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli eventualmente indicati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Epurando, pertanto, la somma pretesa di €. 14.614,00 da tutte le voci non provate e, quindi, non dovute e applicando il predetto tasso, il saldo debitore ammonta ad €. 2.520,46.
Né si riscontrano motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Con specifico riferimento, altresì, alla questione (sollevata da parte opposta in sede di osservazioni alla CTU) in base alla quale la mancata contestazione specifica degli estratti conto da parte del cliente equivale a confessione stragiudiziale, va rilevato che i documenti in parola non sono idonei a produrre tale effetto poiché non sono pag. 5/7 inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova: essi, infatti, consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a debito e a credito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina (art. 1832
c.c. e art. 50 D. Lgs n. 385/1993) che ne circoscrive la valenza probatoria a determinate ipotesi, subordinandola a specifici adempimenti. In definitiva, le scritture prive della sottoscrizione non rientrano nel novero delle scritture private aventi formale valore giuridico, atte a produrre effetti sostanziali e probatori, neppure ove non siano stati contestati. Da tanto consegue che la parte contro la quale sono prodotti non è nemmeno tenuta al disconoscimento della loro autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c. proprio in quanto privi di sottoscrizione (cfr. Corte Appello Bologna, sent. n. 168 del 14 gennaio
2019).
Per quanto concerne, infine, la richiesta di chiamata in causa di terzo avanzata dagli opponenti, va rilevato che essa non è necessaria atteso che, in seguito alla cessione, il debito sussiste nei confronti della cessionaria e non nei confronti della
Banca con cui lo si è contratto.
In definitiva, l'opposizione è fondata e va accolta nei termini su esplicitati.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e decurtando un terzo dal totale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1
nei confronti di in persona Parte_2 Controparte_1
del l.r.p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
= ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1205/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 01.09.2023, nel procedimento n. 4141/2023 R.G.
= CONDANNA e a pagare a Pt_1 Pt_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t., la somma di €. 2.520,46. Controparte_1
pag. 6/7 - CONDANNA in persona del l.r.p.t., a rifondere a Controparte_1
e le spese di lite che liquida in Parte_1 Parte_2
€. 97,00 per esborsi e €. 3.384,70 per onorario di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 07 marzo 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. avv. Filomena Simone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5272 dell'anno 2023 R.G.
TRA
), titolare di “ELLE ERRE Parte_1 C.F._1
COSTRUZIONI DI RENDINA LAZZARO” e Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati a San Marco in Lamis C.F._2
(FG), presso e nello studio dell'avv. Antonio Nardella che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponenti
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Lecce, presso e nello studio dell'avv. Mauro P.IVA_1
Calò, del Foro di Lecce, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, , debitore Parte_3
principale, e , fideiussore, hanno evocato in giudizio Parte_2 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1205/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 01.09.2023, nel procedimento n.
4141/2023 R.G., con il quale è stato loro ingiunto di pagare la somma di €. 14.614,04, oltre interessi dalla domanda e spese del procedimento monitorio. Hanno contestato: a) preliminarmente, la quantificazione del debito per incertezza della sua provenienza a causa dell'omesso deposito dei prospetti analitici relativi al contratto di conto corrente n. 30/008606, sottoscritto con Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo e da questa ceduto alla odierna opposta;
b) nel merito, l'eccessività della somma pretesa dalla opposta, derivante da errata contabilizzazione e illecita applicazione di clausole e usi. Hanno chiesto, pertanto, preliminarmente, di essere autorizzati a chiamare in causa e, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_2
dichiarare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 30/008606 e delle relative linee di credito, con ricalcolo dell'importo dovuto e con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio CP_1
deducendo la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
per indeterminatezza della causa petendi, contestando nel merito quanto addotto dagli opponenti e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare gli opponenti al pagamento della somma riconosciuta e provata, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata con ordinanza del 28.02.2024 la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione (circostanza solo allegata dalla opposta e non contestata dagli opponenti e, quindi, da ritenersi provata) e disposta CTU, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante sentenza contestuale.
pag. 2/7 II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Al fine di vagliare alla luce delle predette coordinate e in un ordine logico- giuridico le questioni poste dalle parti, è necessario partire dalla disamina della eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sollevata da parte opposta per indeterminatezza della causa petendi e violazione del disposto di cui agli artt. 163, co. II nn. 3) e 4) e 164, co. IV c.p.c.
E' noto che la causa petendi consiste nelle ragioni in fatto e in diritto che costituiscono il fondamento della pretesa azionata: essa costituisce il titolo giuridico o la ragione giustificativa della domanda proposta. E ai numeri 3 e 4 del secondo comma dell'art. 163 c.p.c. sono annoverati, tra gli elementi costitutivi essenziali dell'atto di citazione, “la determinazione della cosa oggetto della domanda” e “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
Ora, l'atto introduttivo del presente giudizio indica con sufficiente chiarezza i predetti elementi atteso che, previa esposizione dei fatti di causa, contesta l'entità della somma pretesa da parte opposta in ragione della mancanza di supporto probatorio in ordine alla sua consistenza e censura le modalità di contabilizzazione della stessa pag. 3/7 seguite da parte opposta. Conclude, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il ricalcolo della debenza.
L'eccezione in esame va, quindi, disattesa in ragione della sua infondatezza.
Ora, giova ricordare che l'art. 115 c.p.c. è un'applicazione del cd. principio dispositivo in base al quale il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e le parti devono indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione. In altri termini, i fatti rilevanti per la decisione devono essere provati in giudizio tramite i mezzi di prova ammessi dall'ordinamento processuale.
Corollario della norma in parola è il principio dell'onere della prova in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.). La dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso, tuttavia, si ricava sia dalle prove offerte dalla parte che è gravata dal relativo onere, sia dagli ulteriori elementi probatori acquisiti al processo (cd. principio di acquisizione). In altri termini, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, contribuiscono alla formazione del convincimento del giudice.
Ulteriore corollario della norma è quello secondo cui i fatti pacifici non abbisognano di essere provati, intendendosi come pacifici quei fatti che le parti concordemente riconoscono e che, pertanto, possono essere considerati dal Giudice come provati.
Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, va rilevato che, in quanto attrice in senso sostanziale, parte opposta aveva l'onere di provare la propria pretesa creditoria, versando in atti la documentazione a corredo della stessa. Sta di fatto, però, che i documenti depositati non sono idonei a provare il credito azionato secondo i canoni del giudizio ordinario di cognizione atteso che la lista delle movimentazioni annuali depositata difetta del requisito essenziale della ufficialità e la documentazione contrattuale prodotta difetta della indicazione delle particolari condizioni economiche pattuite tra le parti e applicate al rapporto di conto corrente per cui è causa.
A ben vedere, infatti, parte opposta ha versato in atti solo le liste dei movimenti e non anche gli estratti conto analitici ufficiali;
e non è dato rinvenire nemmeno la pag. 4/7 documentazione relativa alla pattuizione dei tassi di interesse debitori e creditori, alla periodicità di addebito/accredito degli interessi, alle spese e commissioni da addebitare, alle valute, ecc. Il contratto di apertura di conto corrente, infatti, riporta solo le condizioni generali e rinvia per tutto il resto al documento di sintesi che, però, non è stato prodotto. E questo vale anche per i tre contratti di aperture di credito in conto corrente (di €. 5.000,00 del 28.11.2013, di €. 5.000,00 del 10.02.2014 e di €. 10.000,00 del 13.12.2017).
E' evidente, pertanto, che non avendo parte opposta suffragato compiutamente sul piano probatorio la propria pretesa creditoria, questa non può essere accolta o, quantomeno, non può essere accolta nei termini proposti.
La relazione del CTU, infatti, ha evidenziato espressamente che, non essendovi prova negli atti del giudizio del fatto che siano state pattuite correttamente tra le parti le condizioni economiche del contratto di conto corrente per cui è causa e delle tre linee di credito ad esso connesse, la Banca ha illegittimamente addebitato costi (commissioni, spese e addebiti vari) e interessi che andranno, pertanto, sottratti dalla somma richiesta e fatta oggetto di ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo. Con specifico riferimento ai tassi di interesse debitori e creditori, in difetto di prova in ordine alla loro pattuizione tra le parti, vanno applicati, ai sensi dell'art. 117, co. 7, lett. a) T.U.B., “… il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli eventualmente indicati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Epurando, pertanto, la somma pretesa di €. 14.614,00 da tutte le voci non provate e, quindi, non dovute e applicando il predetto tasso, il saldo debitore ammonta ad €. 2.520,46.
Né si riscontrano motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Con specifico riferimento, altresì, alla questione (sollevata da parte opposta in sede di osservazioni alla CTU) in base alla quale la mancata contestazione specifica degli estratti conto da parte del cliente equivale a confessione stragiudiziale, va rilevato che i documenti in parola non sono idonei a produrre tale effetto poiché non sono pag. 5/7 inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova: essi, infatti, consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a debito e a credito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina (art. 1832
c.c. e art. 50 D. Lgs n. 385/1993) che ne circoscrive la valenza probatoria a determinate ipotesi, subordinandola a specifici adempimenti. In definitiva, le scritture prive della sottoscrizione non rientrano nel novero delle scritture private aventi formale valore giuridico, atte a produrre effetti sostanziali e probatori, neppure ove non siano stati contestati. Da tanto consegue che la parte contro la quale sono prodotti non è nemmeno tenuta al disconoscimento della loro autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c. proprio in quanto privi di sottoscrizione (cfr. Corte Appello Bologna, sent. n. 168 del 14 gennaio
2019).
Per quanto concerne, infine, la richiesta di chiamata in causa di terzo avanzata dagli opponenti, va rilevato che essa non è necessaria atteso che, in seguito alla cessione, il debito sussiste nei confronti della cessionaria e non nei confronti della
Banca con cui lo si è contratto.
In definitiva, l'opposizione è fondata e va accolta nei termini su esplicitati.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e decurtando un terzo dal totale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1
nei confronti di in persona Parte_2 Controparte_1
del l.r.p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
= ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1205/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 01.09.2023, nel procedimento n. 4141/2023 R.G.
= CONDANNA e a pagare a Pt_1 Pt_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t., la somma di €. 2.520,46. Controparte_1
pag. 6/7 - CONDANNA in persona del l.r.p.t., a rifondere a Controparte_1
e le spese di lite che liquida in Parte_1 Parte_2
€. 97,00 per esborsi e €. 3.384,70 per onorario di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 07 marzo 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
pag. 7/7