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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14519 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXX nato a (XXXXXXX) ilXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da XXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena espianda pari ad anni uno, mesi uno, e giorni dieci di reclusione ed anni uno, mesi due di arresto. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il condannato non disponeva di un lavoro stabile e che i reati oggetto di condanna evidenziavano un’indole particolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanze alcoliche;
quanto a tale ultimo profilo, pur avendo l’interessato riferito di averne interrotto il consumo, il Tribunale ha osservato come non vi fosse alcun elemento certo a conferma, non risultando che egli avesse mai seguito programmi comportanti l’esecuzione periodica di analisi. Ha quindi concluso che, alla luce della valutazione complessiva delle condizioni personali e sociali del condannato, la misura alternativa richiesta non appariva idonea a contribuire alla Penale Sent. Sez. 1 Num. 14519 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 17/03/2026 sua rieducazione né ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. 2. XXXXXXXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen., nonché vizio di motivazione, per omessa ed apparente valutazione degli atti processuali. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’assenza di un lavoro costituisse una condizione ostativa assoluta alla concessione del beneficio richiesto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto;
peraltro, non risulta adeguatamente valutato che il condannato è titolare di un’impresa edile, si è offerto di svolgere attività di volontariato, ha un figlio minore e dispone di un’abitazione. Del tutto pretermessi risultano, inoltre, gli ulteriori indici positivi desumibili dalla relazione UEPE, che aveva attestato una buona revisione critica del passato da parte del condannato e l’assenza di carichi pendenti. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Fabrizio Vanorio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997). In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle 2 pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 dep. 2020, Pinelli, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3. Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta. Nel caso in esame, il diniego è stato ancorato, in via principale, a due profili: da un lato, la mancanza di un lavoro stabile;
dall’altro, la ritenuta presenza di una indole particolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanze alcoliche, rispetto alla quale il Tribunale ha reputato non suffragata da elementi certi l’affermata interruzione del consumo, poiché non risultava la partecipazione a programmi con esecuzione periodica di analisi. Così motivando, tuttavia, l’ordinanza si pone in contrasto con i richiamati criteri di giudizio, poiché la prognosi sfavorevole è formulata in termini assertivi e senza un effettivo confronto con gli elementi, anche di segno favorevole, emergenti dagli atti. In particolare, il riferimento all’abuso di alcol è utilizzato come presupposto per esigere un “riscontro certo” dell’interruzione del consumo (mediante analisi periodiche o programmi analoghi), introducendo surrettiziamente un requisito non previsto dall’art. 47 ord. pen.; requisito che, peraltro, viene postulato senza indicare concreti elementi attuali dai quali desumere la persistenza di una dipendenza o un rischio di ricadute, a fronte delle dichiarazioni dell’interessato e delle risultanze della relazione U.E.P.E. Ulteriore indice della carenza motivazionale è dato dalla incompleta ricostruzione dei titoli esecutivi e dalla mancata valorizzazione del tempo trascorso dai fatti. Se, per quanto attiene alla contravvenzione, risulta dall’ordinanza che essa concerne una guida in stato di ebbrezza, commessa il 17/11/2012, quanto ai delitti, invece, il provvedimento si limita a richiamare, in termini generali, che i reati oggetto di condanna rivelerebbero un’indole particolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanze alcoliche, senza tuttavia dar conto, con specifico riferimento alla natura delle condotte e alla loro collocazione nel tempo, delle ragioni per le quali tali elementi dovrebbero tradursi, 3 allo stato, in una prognosi negativa. In tale situazione, il Tribunale era comunque tenuto a misurarsi con il dato del tempo trascorso dalle condotte poste a base della condanna, valutandone l’incidenza sull’attualità della pericolosità e sul rischio di recidiva nel giudizio prognostico, profilo che non risulta adeguatamente apprezzato. A fronte dei rilievi posti a base del diniego, risultano inoltre non adeguatamente considerati gli elementi favorevoli rappresentati nel ricorso e desumibili dagli atti: il condannato, libero sospeso, dispone di un’abitazione, è inserito in un nucleo familiare con un figlio minore, è titolare di un’impresa edile, si è dichiarato disponibile a svolgere attività di volontariato, ha manifestato una buona revisione critica del passato ed è privo di carichi pendenti, come attestato dalla relazione U.E.P.E. In tale quadro, la mancata attualità di un rapporto di lavoro “stabile” non poteva essere elevata a ragione assorbente del rigetto, poiché lo svolgimento di attività lavorativa, pur costituendo un importante canale di risocializzazione, non integra, se mancante, una condizione ostativa alla concessione dell’affidamento in prova, dovendo essere apprezzato unitamente agli altri indicatori rilevanti nell’ottica del giudizio prognostico (Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899). 4. L’accertata carenza e incompletezza della motivazione impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame, che dovrà essere svolto alla luce dei principi sopra richiamati e previa complessiva valutazione degli elementi disponibili. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da XXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena espianda pari ad anni uno, mesi uno, e giorni dieci di reclusione ed anni uno, mesi due di arresto. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il condannato non disponeva di un lavoro stabile e che i reati oggetto di condanna evidenziavano un’indole particolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanze alcoliche;
quanto a tale ultimo profilo, pur avendo l’interessato riferito di averne interrotto il consumo, il Tribunale ha osservato come non vi fosse alcun elemento certo a conferma, non risultando che egli avesse mai seguito programmi comportanti l’esecuzione periodica di analisi. Ha quindi concluso che, alla luce della valutazione complessiva delle condizioni personali e sociali del condannato, la misura alternativa richiesta non appariva idonea a contribuire alla Penale Sent. Sez. 1 Num. 14519 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 17/03/2026 sua rieducazione né ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. 2. XXXXXXXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen., nonché vizio di motivazione, per omessa ed apparente valutazione degli atti processuali. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’assenza di un lavoro costituisse una condizione ostativa assoluta alla concessione del beneficio richiesto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto;
peraltro, non risulta adeguatamente valutato che il condannato è titolare di un’impresa edile, si è offerto di svolgere attività di volontariato, ha un figlio minore e dispone di un’abitazione. Del tutto pretermessi risultano, inoltre, gli ulteriori indici positivi desumibili dalla relazione UEPE, che aveva attestato una buona revisione critica del passato da parte del condannato e l’assenza di carichi pendenti. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Fabrizio Vanorio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997). In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle 2 pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 dep. 2020, Pinelli, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3. Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta. Nel caso in esame, il diniego è stato ancorato, in via principale, a due profili: da un lato, la mancanza di un lavoro stabile;
dall’altro, la ritenuta presenza di una indole particolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanze alcoliche, rispetto alla quale il Tribunale ha reputato non suffragata da elementi certi l’affermata interruzione del consumo, poiché non risultava la partecipazione a programmi con esecuzione periodica di analisi. Così motivando, tuttavia, l’ordinanza si pone in contrasto con i richiamati criteri di giudizio, poiché la prognosi sfavorevole è formulata in termini assertivi e senza un effettivo confronto con gli elementi, anche di segno favorevole, emergenti dagli atti. In particolare, il riferimento all’abuso di alcol è utilizzato come presupposto per esigere un “riscontro certo” dell’interruzione del consumo (mediante analisi periodiche o programmi analoghi), introducendo surrettiziamente un requisito non previsto dall’art. 47 ord. pen.; requisito che, peraltro, viene postulato senza indicare concreti elementi attuali dai quali desumere la persistenza di una dipendenza o un rischio di ricadute, a fronte delle dichiarazioni dell’interessato e delle risultanze della relazione U.E.P.E. Ulteriore indice della carenza motivazionale è dato dalla incompleta ricostruzione dei titoli esecutivi e dalla mancata valorizzazione del tempo trascorso dai fatti. Se, per quanto attiene alla contravvenzione, risulta dall’ordinanza che essa concerne una guida in stato di ebbrezza, commessa il 17/11/2012, quanto ai delitti, invece, il provvedimento si limita a richiamare, in termini generali, che i reati oggetto di condanna rivelerebbero un’indole particolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanze alcoliche, senza tuttavia dar conto, con specifico riferimento alla natura delle condotte e alla loro collocazione nel tempo, delle ragioni per le quali tali elementi dovrebbero tradursi, 3 allo stato, in una prognosi negativa. In tale situazione, il Tribunale era comunque tenuto a misurarsi con il dato del tempo trascorso dalle condotte poste a base della condanna, valutandone l’incidenza sull’attualità della pericolosità e sul rischio di recidiva nel giudizio prognostico, profilo che non risulta adeguatamente apprezzato. A fronte dei rilievi posti a base del diniego, risultano inoltre non adeguatamente considerati gli elementi favorevoli rappresentati nel ricorso e desumibili dagli atti: il condannato, libero sospeso, dispone di un’abitazione, è inserito in un nucleo familiare con un figlio minore, è titolare di un’impresa edile, si è dichiarato disponibile a svolgere attività di volontariato, ha manifestato una buona revisione critica del passato ed è privo di carichi pendenti, come attestato dalla relazione U.E.P.E. In tale quadro, la mancata attualità di un rapporto di lavoro “stabile” non poteva essere elevata a ragione assorbente del rigetto, poiché lo svolgimento di attività lavorativa, pur costituendo un importante canale di risocializzazione, non integra, se mancante, una condizione ostativa alla concessione dell’affidamento in prova, dovendo essere apprezzato unitamente agli altri indicatori rilevanti nell’ottica del giudizio prognostico (Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899). 4. L’accertata carenza e incompletezza della motivazione impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame, che dovrà essere svolto alla luce dei principi sopra richiamati e previa complessiva valutazione degli elementi disponibili. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4