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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5069 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.O.P.
dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'esito dell'udienza del 10.12.2025,
celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
esaminate le note scritte in sostituzione di udienza depositate da entrambe le parti;
visto ed applicato l'art. 429 c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi, sotto il numero d'ordine 5326/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/03/1962, quale titolare della ditta individuale 'AL LB e
VO OS (C.F.: , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Scorza;
- Opponenti–
CONTRO (c.f.: – P.iva: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio
IA ed IC IA IA
- Opposta –
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 10/07/2023, i sig.ri Parte_1
e VO OS proponevano opposizione avverso il Decreto
[...]
ingiuntivo n. 919/2023 del 23/04/2023, R.G. n. 3256/2023, notificato in data
07/06/2023, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di
€ 18.779,42, oltre interessi e spese monitorie, in favore della
[...]
quale saldo debitore del rapporto di apertura di Controparte_1
credito regolato sul c/c n. 06696391, intestato a ' Controparte_2
Intesa San Paolo, Filiale di Pontecagnano Faiano, per
[...]
il quale la sig.ra VO OS prestava garanzia fideiussoria.
Eccepiva: come primo motivo che l'opposto decreto ingiuntivo fosse stato erroneamente emesso sulla scorta di un estratto conto certificato in carenza dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB, ritenendo piuttosto che la banca avesse prodotto un saldo conto;
come secondo motivo eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta nel monitorio, rilevando che la medesima non avesse provato che il credito oggetto del monitorio fosse tra quelli ceduti in blocco nell'ambito della cartolarizzazione;
come terzo motivo eccepiva la non trasmissione, ai sensi dell'Art. 1263
C.C., della garanzia rilasciata dalla sig. OS VO, trattandosi di un contratto di garanzia autonomo e non di fideiussione, accessoria al contratto;
in via riconvenzionale la sig.ra VO OS eccepiva la nullità per violazione dell'art. 2, L. 287/1990 co. 2, della fideiussione omnibus da lei sottoscritta a favore della . Segnatamente per Controparte_3
la clausola inerente il pagamento a prima richiesta, la clausola di sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'Art. 1957 C.C., per essere tali clausole conformi al modello ABI del 2003, poi sanzionato dalla NC
d'IT, con provvedimento n. 55 del 02/05/2005, perché contrario alla citata norma.
Concludevano: nel merito, in accoglimento della proposta opposizione,
previa ogni più opportuna declaratoria, per le ragioni tutte esposte in narrativa, revocare e annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto ingiuntivo n. 919/2023 del 23/04/2023 RG n. 3256/2023
notificato in data 07/06/2023 ai danni del debitore principale e del fideiussore in quanto illegittimo e comunque infondato in fatto ed in diritto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
2) ancora, nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, previa ogni più opportuna declaratoria, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
revocare e annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il
Decreto ingiuntivo n. 919/2023 del 23/04/2023 RG n. 3256/2023 notificato in data 07/06/2023 in danno della Sig.ra VO OS fideiussore omnibus la quale agisce in via di eccezione riconvenzionale, ossia al solo fine di paralizzare la domanda di pagamento nei suoi confronti e pertanto senza efficacia di giudicato, ai fini e per l'accertamento e declaratoria di nullità
parziale della fideiussione omnibus azionata col monitorio opposto,
segnatamente delle clausole ex lettere B), F) e H), per violazione dell'art. 2,
comma 2 della Legge 287/1990 e s.m.i. e art. 101, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione agli artt. 1418 c.c. e 1343 c.c., con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge e in ogni caso nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, previa ogni più opportuna declaratoria, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
revocare e annullarsi e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il
Decreto ingiuntivo n. 919/2023 del 23/04/2023 RG n. 3256/2023 notificato in data 07/06/2023 in danno della Sig.ra VO OS, previo accertamento dell'inutile decorrenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e conseguentemente dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della fideiussione omnibus da essa sottoscritta e per l'effetto liberarla unitamente e/o loro subentrante a qualsiasi titolo o ragione da ogni qualsiasi obbligazione di pagamento nei confronti di parte opposta e/o sua successore a titolo particolare o universale;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi, ridursi l'importo asseritamente vantato a quanto risultante di giustizia;
4) e in ogni caso condannare, altresì, la convenuta opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18/10/2023, si costituiva in giudizio la opposta, che Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto la domanda avversaria, deduceva l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente, in quanto aveva documentato analiticamente provato sia l'esistenza del credito azionato che il quantum dello stesso, producendo a corredo del ricorso monitorio non solo tutti i contratti sottoscritti tra le parti, ma anche tutti gli estratti conto relativi al rapporto di apertura di credito regolato sul c/c n.
06696391; la validità del contratto delle clausole contestate all'interno della fideiussione rilasciata dalla sig.ra VO, che al di là dell'elemento onomastico fosse comunque da qualificare come contratto autonomo di garanzia, con la conseguente validità dello stesso e che qualora lo si volesse qualificare come fideiussione sarebbe rimasta valida la deroga al termine di cui all'art. 1957 C.C., in quanto la stessa non è contraria all'ordine pubblico o a norme imperative, rimanendo nella sfera di volontà,
discrezionalità e libera pattuizione delle parti.
Concludeva: nel merito in via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 919/2023, del 23.04.2023 nell'ambito del procedimento R.G. 3256/2022, Tribunale Civile di Salerno;
ancora nel merito, sussistendone tutti i presupposti, concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo
919/2023, del 23.04.2023 nell'ambito del procedimento R.G. 3256/2022, del
Tribunale Civile di Salerno, in quanto l'opposizione proposta dal sig.
e la sig.ra VO OS non è fondata né su prova scritta, Parte_1
né di pronta soluzione, ed in quanto la pretesa creditoria azionata è
adeguatamente dimostrata.
in ogni caso, condannare il sig. e la sig.ra VO OS al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese e dei Controparte_1
compensi del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio,
con decreto del 14.10.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente, che fissava innanzi a sé la già fissata udienza al 03.12.2025, ove veniva discussa mediante lo scambio di note scritte.
L'opposizione proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata. La domanda riconvenzionale è fondata e pertanto deve essere accolta.
Questo Giudice preliminarmente ritiene di dover esaminare l'eccezione sollevata da parte opponente inerente alla legittimazione ad agire nel monitorio in capo alla bbene, occorre a tal proposito Controparte_1
rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto,
ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto.
Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria,
che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è
tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è tenuto a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco,
giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva di parte opposta, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso di specie l'opposta cessionaria ha provveduto, già in fase monitoria, al deposito degli estratti della Gazzetta Ufficiale (GU Parte
Seconda n. 118 del 05/10/2021 tra INTESA e Controparte_4
G.U. Parte seconda n. 74 del 28/06/2022, Controparte_5
pag. 4, tra e , Controparte_5 Controparte_1
oltre che lo specifico contratto di cessione avente oggetto il credito per cui
è causa, tra da Controparte_5 Controparte_1
ultimo ha depositato anche la comunicazione ex art. 1264 c.c.
Sicché si ravvisa la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla società opposta.
Venendo al merito, in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata,
con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione
civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'Istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato, in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo
(ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Nel caso di specie, parte opposta ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando in giudizio sia il contratto di apertura di credito regolato sul c/c n. 06696391, sia il contratto di fideiussione del
26/03/2002, completi delle condizioni contrattuali applicate, che l'estratto conto del 25/09/2021, corredato della certificazione di cui all'art. 50 TUB,
comprovante la sussistenza dell'inadempimento con la revoca degli affidamenti in essere, del 14/06/2016.
Che l'opponente sig.ra VO OS, nella qualità di fideiussore, ha proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere la nullità del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust;
Giova precisare che la eccepita nullità della fideiussione “omnibus”,
predisposta sullo schema ABI 2003 ovvero, secondo il provvedimento n.
55/2005 della NC d'IT, in violazione della normativa antitrust, non comporta la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma soltanto delle clausole che costituiscono applicazione dell'intesa illecita;
infatti “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU., sent. n.
41994 del 30/12/2021, Rv. 663507–01);
Il provvedimento di NC IT vale come prova privilegiata, ma limitatamente alle fideiussioni emesse nel periodo coperto dall'indagine
(cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2022, n. 294). Da provvedimento 55/2005,
l'indagine riguardava il periodo da va ottobre 2002 a maggio 2005, sebbene la fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra VO sia datata marzo 2002,
la stretta vicinanza temporale al periodo di indagine induce a farla rientrare nello stesso.
Nel merito, si osserva che, con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione 'omnibus' rilasciate nell'periodo di indagine la mera coincidenza contenutistica della fideiussione omnibus con le clausole nulle dello schema ABI è sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse;
pertanto, l'onere probatorio è
soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, non essendo invece necessaria la dimostrazione che la
NC abbia adottato una condotta anticoncorrenziale;
invero, il provvedimento n. 55 del 2005 di NC IT costituisce prova privilegiata idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione di cui è causa, poiché stipulata in un periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha – com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra 2002
ed il maggio 2005;
Nel caso di specie, la opponente con domanda riconvenzionale, sig.ra
VO, ha allegato la coincidenza formale e contenutistica delle clausole contenute nella fideiussione 'omnibus' a quelle censurate dello schema ABI;
Tale sovrapponibilità contenutistica può ritenersi sufficiente ai fini della prova della relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata per restringimento o lesione della concorrenza.
Le argomentazioni sopra esposte portano a ritenere che possa essere dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnis in parola per violazione della disciplina antitrust di cui alla L. 287/1990, in quanto la stessa avrebbe contenuto clausole sovrapponibili a quelle ritenute nulle dalla NC d'IT con provvedimento n. 55/2005, costituente prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, non rilevando la sua anteriorità rispetto al provvedimento di NC d'IT e alla predisposizione del modulo ABI, posto che, anche in epoca precedente,
era dato riscontrare atti di fideiussione presentanti analoghe caratteristiche. Segnatamente devono essere dichiarate nulle: la c.d.
clausola di reviviscenza, a mezzo della quale il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca dall'esborso di somme che questa, dopo l'incasso delle stesse, dovesse restituire al debitore principale a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti stessi;
la clausola sulla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e al beneficio di escussione: la c.d. clausola di sopravvivenza, secondo la quale la fideiussione garantisce l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore principale anche se la relativa obbligazione dovesse essere annullata.
Per quanto sopra, l'opposizione proposta da e VO Parte_1
OS deve essere rigettata e la domanda riconvenzionale proposta dalla sola VO OS accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di;
Parte_1
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce della controvertibilità della questione giuridica sottesa al caso in esame;
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra questione, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma, limitatamente ad
, il D.I. n. 919/2023 del 23/04/2023 reso dal Parte_1
Tribunale di Salerno, disponendo la sua esecutorietà ex Art. 653
c.p.c. co. 1;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da VO OS e, per l'effetto revoca, nei di lei confronti, il D.I. n. 919/2023 del 23/04/2023
reso dal Tribunale di Salerno;
3) Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Salerno il 10/12/2025.
Il G.O.P.
dr. Francesco Saverio Caiazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.O.P.
dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'esito dell'udienza del 10.12.2025,
celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
esaminate le note scritte in sostituzione di udienza depositate da entrambe le parti;
visto ed applicato l'art. 429 c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi, sotto il numero d'ordine 5326/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/03/1962, quale titolare della ditta individuale 'AL LB e
VO OS (C.F.: , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Scorza;
- Opponenti–
CONTRO (c.f.: – P.iva: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio
IA ed IC IA IA
- Opposta –
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 10/07/2023, i sig.ri Parte_1
e VO OS proponevano opposizione avverso il Decreto
[...]
ingiuntivo n. 919/2023 del 23/04/2023, R.G. n. 3256/2023, notificato in data
07/06/2023, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di
€ 18.779,42, oltre interessi e spese monitorie, in favore della
[...]
quale saldo debitore del rapporto di apertura di Controparte_1
credito regolato sul c/c n. 06696391, intestato a ' Controparte_2
Intesa San Paolo, Filiale di Pontecagnano Faiano, per
[...]
il quale la sig.ra VO OS prestava garanzia fideiussoria.
Eccepiva: come primo motivo che l'opposto decreto ingiuntivo fosse stato erroneamente emesso sulla scorta di un estratto conto certificato in carenza dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB, ritenendo piuttosto che la banca avesse prodotto un saldo conto;
come secondo motivo eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta nel monitorio, rilevando che la medesima non avesse provato che il credito oggetto del monitorio fosse tra quelli ceduti in blocco nell'ambito della cartolarizzazione;
come terzo motivo eccepiva la non trasmissione, ai sensi dell'Art. 1263
C.C., della garanzia rilasciata dalla sig. OS VO, trattandosi di un contratto di garanzia autonomo e non di fideiussione, accessoria al contratto;
in via riconvenzionale la sig.ra VO OS eccepiva la nullità per violazione dell'art. 2, L. 287/1990 co. 2, della fideiussione omnibus da lei sottoscritta a favore della . Segnatamente per Controparte_3
la clausola inerente il pagamento a prima richiesta, la clausola di sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'Art. 1957 C.C., per essere tali clausole conformi al modello ABI del 2003, poi sanzionato dalla NC
d'IT, con provvedimento n. 55 del 02/05/2005, perché contrario alla citata norma.
Concludevano: nel merito, in accoglimento della proposta opposizione,
previa ogni più opportuna declaratoria, per le ragioni tutte esposte in narrativa, revocare e annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto ingiuntivo n. 919/2023 del 23/04/2023 RG n. 3256/2023
notificato in data 07/06/2023 ai danni del debitore principale e del fideiussore in quanto illegittimo e comunque infondato in fatto ed in diritto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
2) ancora, nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, previa ogni più opportuna declaratoria, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
revocare e annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il
Decreto ingiuntivo n. 919/2023 del 23/04/2023 RG n. 3256/2023 notificato in data 07/06/2023 in danno della Sig.ra VO OS fideiussore omnibus la quale agisce in via di eccezione riconvenzionale, ossia al solo fine di paralizzare la domanda di pagamento nei suoi confronti e pertanto senza efficacia di giudicato, ai fini e per l'accertamento e declaratoria di nullità
parziale della fideiussione omnibus azionata col monitorio opposto,
segnatamente delle clausole ex lettere B), F) e H), per violazione dell'art. 2,
comma 2 della Legge 287/1990 e s.m.i. e art. 101, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione agli artt. 1418 c.c. e 1343 c.c., con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge e in ogni caso nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, previa ogni più opportuna declaratoria, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
revocare e annullarsi e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il
Decreto ingiuntivo n. 919/2023 del 23/04/2023 RG n. 3256/2023 notificato in data 07/06/2023 in danno della Sig.ra VO OS, previo accertamento dell'inutile decorrenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e conseguentemente dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della fideiussione omnibus da essa sottoscritta e per l'effetto liberarla unitamente e/o loro subentrante a qualsiasi titolo o ragione da ogni qualsiasi obbligazione di pagamento nei confronti di parte opposta e/o sua successore a titolo particolare o universale;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi, ridursi l'importo asseritamente vantato a quanto risultante di giustizia;
4) e in ogni caso condannare, altresì, la convenuta opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18/10/2023, si costituiva in giudizio la opposta, che Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto la domanda avversaria, deduceva l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente, in quanto aveva documentato analiticamente provato sia l'esistenza del credito azionato che il quantum dello stesso, producendo a corredo del ricorso monitorio non solo tutti i contratti sottoscritti tra le parti, ma anche tutti gli estratti conto relativi al rapporto di apertura di credito regolato sul c/c n.
06696391; la validità del contratto delle clausole contestate all'interno della fideiussione rilasciata dalla sig.ra VO, che al di là dell'elemento onomastico fosse comunque da qualificare come contratto autonomo di garanzia, con la conseguente validità dello stesso e che qualora lo si volesse qualificare come fideiussione sarebbe rimasta valida la deroga al termine di cui all'art. 1957 C.C., in quanto la stessa non è contraria all'ordine pubblico o a norme imperative, rimanendo nella sfera di volontà,
discrezionalità e libera pattuizione delle parti.
Concludeva: nel merito in via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 919/2023, del 23.04.2023 nell'ambito del procedimento R.G. 3256/2022, Tribunale Civile di Salerno;
ancora nel merito, sussistendone tutti i presupposti, concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo
919/2023, del 23.04.2023 nell'ambito del procedimento R.G. 3256/2022, del
Tribunale Civile di Salerno, in quanto l'opposizione proposta dal sig.
e la sig.ra VO OS non è fondata né su prova scritta, Parte_1
né di pronta soluzione, ed in quanto la pretesa creditoria azionata è
adeguatamente dimostrata.
in ogni caso, condannare il sig. e la sig.ra VO OS al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese e dei Controparte_1
compensi del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio,
con decreto del 14.10.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente, che fissava innanzi a sé la già fissata udienza al 03.12.2025, ove veniva discussa mediante lo scambio di note scritte.
L'opposizione proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata. La domanda riconvenzionale è fondata e pertanto deve essere accolta.
Questo Giudice preliminarmente ritiene di dover esaminare l'eccezione sollevata da parte opponente inerente alla legittimazione ad agire nel monitorio in capo alla bbene, occorre a tal proposito Controparte_1
rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto,
ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto.
Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria,
che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è
tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è tenuto a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco,
giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva di parte opposta, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso di specie l'opposta cessionaria ha provveduto, già in fase monitoria, al deposito degli estratti della Gazzetta Ufficiale (GU Parte
Seconda n. 118 del 05/10/2021 tra INTESA e Controparte_4
G.U. Parte seconda n. 74 del 28/06/2022, Controparte_5
pag. 4, tra e , Controparte_5 Controparte_1
oltre che lo specifico contratto di cessione avente oggetto il credito per cui
è causa, tra da Controparte_5 Controparte_1
ultimo ha depositato anche la comunicazione ex art. 1264 c.c.
Sicché si ravvisa la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla società opposta.
Venendo al merito, in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata,
con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione
civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'Istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato, in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo
(ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Nel caso di specie, parte opposta ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando in giudizio sia il contratto di apertura di credito regolato sul c/c n. 06696391, sia il contratto di fideiussione del
26/03/2002, completi delle condizioni contrattuali applicate, che l'estratto conto del 25/09/2021, corredato della certificazione di cui all'art. 50 TUB,
comprovante la sussistenza dell'inadempimento con la revoca degli affidamenti in essere, del 14/06/2016.
Che l'opponente sig.ra VO OS, nella qualità di fideiussore, ha proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere la nullità del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust;
Giova precisare che la eccepita nullità della fideiussione “omnibus”,
predisposta sullo schema ABI 2003 ovvero, secondo il provvedimento n.
55/2005 della NC d'IT, in violazione della normativa antitrust, non comporta la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma soltanto delle clausole che costituiscono applicazione dell'intesa illecita;
infatti “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU., sent. n.
41994 del 30/12/2021, Rv. 663507–01);
Il provvedimento di NC IT vale come prova privilegiata, ma limitatamente alle fideiussioni emesse nel periodo coperto dall'indagine
(cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2022, n. 294). Da provvedimento 55/2005,
l'indagine riguardava il periodo da va ottobre 2002 a maggio 2005, sebbene la fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra VO sia datata marzo 2002,
la stretta vicinanza temporale al periodo di indagine induce a farla rientrare nello stesso.
Nel merito, si osserva che, con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione 'omnibus' rilasciate nell'periodo di indagine la mera coincidenza contenutistica della fideiussione omnibus con le clausole nulle dello schema ABI è sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse;
pertanto, l'onere probatorio è
soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, non essendo invece necessaria la dimostrazione che la
NC abbia adottato una condotta anticoncorrenziale;
invero, il provvedimento n. 55 del 2005 di NC IT costituisce prova privilegiata idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione di cui è causa, poiché stipulata in un periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha – com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra 2002
ed il maggio 2005;
Nel caso di specie, la opponente con domanda riconvenzionale, sig.ra
VO, ha allegato la coincidenza formale e contenutistica delle clausole contenute nella fideiussione 'omnibus' a quelle censurate dello schema ABI;
Tale sovrapponibilità contenutistica può ritenersi sufficiente ai fini della prova della relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata per restringimento o lesione della concorrenza.
Le argomentazioni sopra esposte portano a ritenere che possa essere dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnis in parola per violazione della disciplina antitrust di cui alla L. 287/1990, in quanto la stessa avrebbe contenuto clausole sovrapponibili a quelle ritenute nulle dalla NC d'IT con provvedimento n. 55/2005, costituente prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, non rilevando la sua anteriorità rispetto al provvedimento di NC d'IT e alla predisposizione del modulo ABI, posto che, anche in epoca precedente,
era dato riscontrare atti di fideiussione presentanti analoghe caratteristiche. Segnatamente devono essere dichiarate nulle: la c.d.
clausola di reviviscenza, a mezzo della quale il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca dall'esborso di somme che questa, dopo l'incasso delle stesse, dovesse restituire al debitore principale a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti stessi;
la clausola sulla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e al beneficio di escussione: la c.d. clausola di sopravvivenza, secondo la quale la fideiussione garantisce l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore principale anche se la relativa obbligazione dovesse essere annullata.
Per quanto sopra, l'opposizione proposta da e VO Parte_1
OS deve essere rigettata e la domanda riconvenzionale proposta dalla sola VO OS accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di;
Parte_1
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce della controvertibilità della questione giuridica sottesa al caso in esame;
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra questione, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma, limitatamente ad
, il D.I. n. 919/2023 del 23/04/2023 reso dal Parte_1
Tribunale di Salerno, disponendo la sua esecutorietà ex Art. 653
c.p.c. co. 1;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da VO OS e, per l'effetto revoca, nei di lei confronti, il D.I. n. 919/2023 del 23/04/2023
reso dal Tribunale di Salerno;
3) Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Salerno il 10/12/2025.
Il G.O.P.
dr. Francesco Saverio Caiazzo