Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 682/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 682/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 468/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 05/03/2023, depositata telematicamente in data 10/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/03/2023 – non notificata,
TRA
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Priolo ed elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
- appellante –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Rossi ed elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale
A. Gramsci nr. 16, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 468/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 209/2012 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 17/06/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 24/06/2023, il , in persona del Parte_1
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, , proponeva gravame avverso la Parte_2 sentenza n. 468/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 05/03/2023, depositata telematicamente in data 10/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/03/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva:
“1. accoglie per quanto di ragione la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 209/12 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. condanna il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., a corrispondere all'opposta l'importo di euro 468.126,73, oltre interessi al tasso legale dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al saldo;
3. condanna il Parte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 26/04/2012 e iscritto a ruolo in data 02/05/2012 con R.G. n. 1898/2012 innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 [...]
, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 209/2012 emesso dal Tribunale Parte_3 di Nocera Inferiore, R.G. 434/2012, e depositato in cancelleria in data 24/02/2012, notificato in data 19/03/2012, con cui il Tribunale ingiungeva al Parte_1
di pagare alla ricorrente la somma di € 701.742,75, oltre interessi e
[...] Controparte_1 spese di procedura quantificate in € 2.600,00, sulla base del contratto con il quale la società
SE.T.A. S.p.A. aveva ceduto alla l credito vantato nei confronti dell Controparte_1 [...] per l'attività di gestione della nettezza urbana, di depurazione delle acque, delle CP_3 pubbliche affissioni e di manutenzione del verde pubblico.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva: 1) La nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, 2) La nullità, l'invalidità e l'inefficacia del decreto pag. 2/7 ingiuntivo per incedibilità del credito, 3) La chiamata in causa del terzo, 4) La contestazione e la compensazione del credito;
chiedeva, pertanto, di accogliere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, nel merito chiedeva di accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, di revocare, dichiarare nullo/invalido/inefficace/infondato il decreto ingiuntivo, di autorizzare la chiamata in causa della SE.T.A. S.p.A., con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data
02/10/2012, si costituiva in giudizio la quale parte convenuta, che nel Controparte_1 merito chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 21/10/2015, il Giudice Unico assegnava la causa a sentenza sulla questione di competenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con ordinanza del
01/08/2016, il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e in assenza di richieste istruttorie, il giudizio perveniva all'udienza del 12/05/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 468/2023 emessa in data 05/03/2023, depositata telematicamente in data
10/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/03/2023 – non notificata, il Tribunale di Nocera Inferiore revocava il decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamento da parte del in data 14/07/2014 di una frazione Parte_1 del credito fatto valere in sede monitoria quantificata in € 301.132,21, condannava il
[...]
al pagamento dell'importo di € 468.126,73 e delle spese di lite Parte_1 quantificate in € 15.000,00.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, Parte_1
, censurava l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo: “Violazione e falsa
[...] applicazione degli artt. 2697 e 2699 c.c. per omessa valutazione e delibazione della lettera d) delle premesse della cessione del credito (registrata a salerno il 25.5.2011 col n. 5307) intervenuta fra SE.T.A. (cedente) e cessionario)”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma CP_1
Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, accogliere il presente appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 468/2023 si chiede di accogliere l'opposizione a D.I. proposta in primo grado con tutte le conseguenze: revocare, dichiarare
pag. 3/7 nullo, invalido e/o inefficace il D.I. n. 209/2012 R.G. n. 434/12 cron. 278/12 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, perché illegittimo, invalido, nullo, inefficace ed infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 02/08/2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale parte CP_1 Controparte_2 appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello. Fissata la prima udienza per il 02/11/2023 e rinviata al 09/11/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
22/11/2023, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/11/2023, la
Corte, ritenendo sussistente il grave ed irreparabile pregiudizio, accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e rinviava all'udienza del 05/12/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 05/12/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In primo grado l'odierno appellante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 209/2012 del
Tribunale di Nocera Inferiore, con cui veniva ingiunto di pagare la somma capitale di euro
701.742,75, contestando oltre all'importo dovuto, la validità della cessione di credito intervenuta tra S.E.T.A. s.p.a. e in quanto la stessa non opponibile al CP_1
in mancanza di preventivo assenso alla cessione, e per essere Parte_1 il credito cedibile solo a soggetti specifici, previo autorizzazione dell'opponente. Nel corso del giudizio di primo grado la cessione del credito è stata ritenuta valida ed efficace, e rideteminato l'ammontare della somma a debito dell'opponente. Con l'appello il
[...]
ha fatto richiamo alla clausola n. 4 della scrittura privata datata Parte_1
29/12/2008 per affermare la nullità, invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo fondato pag. 4/7 sulla cessione di credito da ritenersi viziata, avendo le parti originariamente voluto introdurre una incedibilità del credito, possibile solo in favore di factoring o primari istituti di credito, sostenendo che erroneamente il primo giudice abbia escluso la conoscenza della stessa da parte del cessionario. Il Giudice di primo grado ha statuito: “ in tema di cessione dei crediti,
l'art. 1260 c.c. sancisce il principio generale - fatti salvi determinati limiti della legge speciale
– della libera cedibilità dei crediti( Cass. n. 815/2015); trattandosi di un principio idoneo a ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore. Corollario del rammentato principio è quello per il quale “ il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto….solo a condizione che sia dimostrato ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione ( Cass. n. 5129/2020)” Sulla base di tale principio è stata esclusa l'allegazione di circostanze idonee a provare l'effettiva conoscenza da parte del cessionario, ed a carico del ceduto quale onere probatorio, al di là del contenuto negatoria della cedibilità della clausola.
Tale assunto non è condiviso dall'appellante che sostiene di aver fornito adeguata prova della conoscenza della clausola limitativa da parte del cessionario, in quanto nell'atto di cessione del credito datato 25/05/2011 alla lettera D) è fatto richiamo alla deliberazione della Giunta
Comunale di n. 156/2008 in cui è dato ritrovare il richiamo alla clausola Parte_1
n. 4 di cedibilità condizionata del credito. Di detto documento il primo giudice avrebbe omesso la valutazione, anche in relazione alla circostanza della conoscibilità per essere il cessionario socio della società cedente. Il motivo è infondato. Il principio espresso dal primo giudice è corretto in quanto il pactum de non cedendo, ovvero il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, primo comma c.c. e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi ex art. 1372 c.c., soltanto in quanto, ai sensi dell'art. 1260 secondo comma c.c. sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione. ( Cass. ordinanza 28 marzo
2023)Dunque la prova non deve consistere sulla circostanza della mera conoscibilità del divieto, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione. Né vale a superare detto limite probatorio il richiamo alla ordinaria diligenza che avrebbe consentito di conoscere del divieto di cessione, o alla diligenza qualificata del cessionario. Nel caso di specie, non ha pag. 5/7 pieno valore probatorio la circostanza che la qualità di socio del cessionario rispetto al cedente lo avrebbe messo nella condizione astrattamente ipotizzabile di conoscere del divieto di cessione, in ragione della necessaria effettiva conoscenza, come pure il richiamo alla delibera di approvazione del credito e rateizzazione dei pagamenti contenuta nella cessione del credito, in mancanza di prova circa la effettiva disponibilità della delibera da parte del cessionario, cui il cedente l'abbia consegnata, non essendo il cessionario tenuto a richiedere la documentazione diversa da quella consegnatagli dal cedente. Anzi, il Comune appellante ha partecipato all'assemblea dei soci del 22 dicembre 2010 ove si è deciso della cessione del credito al socio uscente senza nulla opporre sulla incedibilità del credito da CP_1 parte della Seta spa, così contribuendo a formare il convincimento del cessionario sulla cedibilità del credito. A questo si aggiunga che la clausola n. 4 della deliberazione della Giunta contiene una autorizzazione preventiva, su richiesta del cedente, alla cessione del credito ad istituto di credito o di factoring data dal Comune ceduto, senza essere specificatamente indicato un divieto assoluto alla astratta cedibilità del credito, quanto piuttosto l'esplicitazione di un preventivo favore alla cessione verso soggetti determinati e qualificati.
Per questi motivi
l'appello è infondato. Non ricorre, tuttavia, una ipotesi di responsabilità aggravata per il
, essendo la decisione su questione di diritto, che non si Parte_1 evidenzia come manifestatamente e dolosamente infondata. Le spese sono liquidate come da dispositivo, e seguono la soccombenza ed il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
, nei confronti della in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 CP_1 tempore, avverso la sentenza n. 468/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, Controparte_2 emessa in data 05/03/2023, depositata telematicamente in data 10/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/03/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 6/7 2. condanna parte appellante al pagamento della spese di lite liquidate in euro 12.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 22 /01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7