Articolo 6 della Legge 17 maggio 1988, n. 172
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 maggio 1988
Art. 6. 1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, la violazione del segreto e' punita a norma dell' articolo 326 del codice penale .
3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.

Nota all' art. 6 :
L' art. 326 del codice penale prevede quanto segue:
"Art. 326 (Rivelazione di segreti d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita' rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno".
Entrata in vigore il 31 maggio 1988