Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 459
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto di pignoramento, intimazione di pagamento e cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento sia avvenuta regolarmente, anche in caso di rifiuto o consegna a familiare convivente, e che la notifica sia da considerarsi legittima anche in assenza di raccomandata informativa. Di conseguenza, la pretesa tributaria si è cristallizzata e l'eccezione è stata rigettata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto di pignoramento

    La Corte ha ritenuto che la domanda fosse più diretta all'annullamento delle cartelle di pagamento per omessa notifica o prescrizione, piuttosto che all'atto di esecuzione in sé. Le eccezioni relative alle cartelle sono state rigettate, rendendo assorbite le altre questioni.

  • Rigettato
    Nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, ritenendole non rilevanti ai fini della decisione e inidonee a sostenere una conclusione diversa, dato il rigetto delle eccezioni principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 459
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 459
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo