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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
RO NI, RE
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2284/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Provinciale Di NZ - 02865540799
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. C/O TERZI n. 03084202400001862001 TRIBUTI/ENTRATE
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001549005000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001549005000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001549005000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003918578000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003918578000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003918578000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004629527000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230005820836000 ISP. LAVORO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Delle Entrate - OS, nonche'
contro
Asp Di NZ, per l'annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.03084202400001862/001, consegnato il 10/07/2024 nonché avverso le sottese cartelle esattoriali n.03020230001549005000,
03020230003918578000, 03020230004629527000 e 03020230005820836000. Ha eccepito l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per omessa notifica dello stesso, dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali, quali atti prodromici;
Illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di motivazione;
nullità – per omessa indicazione del calcolo degli interessi – difetto di motivazione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate OS che ha contestato i motivi di ricorso in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto. All'uopo ha prodotto le relate di notifica degli atti presupposti. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (ex plurimis Cass., sez. III, 28 luglio 2005, n. 15802). Nella fattispecie, parte ricorrente più che chiedere l'annullamento dell'atto di esecuzione, rappresentato dal pignoramento presso terzi, richiesta non compatibile con il sistema tributario, il quale all'art. 2, primo comma, del Decreto Legislativo
n. 546/92, esclude dalla giurisdizione del giudice tributario le "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica cartella di pagamento”, in quanto il "pignoramento dei crediti verso terzi" di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/73 non è espressamente incluso nel novero degli atti impugnabili innanzi alla Corte Giustizia Tributaria quali elencati nell'articolo 19, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 546/92, appare più u che la domanda sia stata rivolta per l'annullamento delle cartelle di pagamento per avvenuta prescrizione o omessa notifica degli atti presupposti. In ordine a tale eccezione la
Corte rileva. La notifica della cartella di pagamento n. 03020230001549005000 è stata rifiutata dalla contribuente in data 13.09.2023, pertanto, la notifica deve intendersi ritualmente eseguita;
la notifica della cartella di pagamento n. 03020230003918578000 è stata ritualmente notificata in data 24.10.2023 attraverso consegna a familiare convivente;
la notifica della cartella di pagamento n. 03020230004629527000 è stata notificata in data 25.08.2023 attraverso consegna a familiare convivente;
la notifica della cartella di pagamento n. 03020230005820836000 è stata notificata in data 10.10.2023 attraverso consegna a familiare convivente. La notifica anche in assenza di raccomandata informativa è da ritenersi legittima (Cass. n.
15315/2014; n. 29642/2019; n. 8293/2018).“Quando la notifica dell'atto impositivo è eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, si applicano le norme del servizio postale ordinario, e non quelle relative alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. ” Dette cartelle di pagamento non risultano essere state opposte. Di conseguenza la pretesa tributaria si è cristallizzata. Pertanto, l'eccezione va rigettata. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ sez.4 cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate OS determinate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in NZ nella camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore il Presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
RO NI, RE
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2284/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Provinciale Di NZ - 02865540799
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. C/O TERZI n. 03084202400001862001 TRIBUTI/ENTRATE
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001549005000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001549005000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001549005000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003918578000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003918578000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003918578000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004629527000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230005820836000 ISP. LAVORO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Delle Entrate - OS, nonche'
contro
Asp Di NZ, per l'annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.03084202400001862/001, consegnato il 10/07/2024 nonché avverso le sottese cartelle esattoriali n.03020230001549005000,
03020230003918578000, 03020230004629527000 e 03020230005820836000. Ha eccepito l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per omessa notifica dello stesso, dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali, quali atti prodromici;
Illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di motivazione;
nullità – per omessa indicazione del calcolo degli interessi – difetto di motivazione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate OS che ha contestato i motivi di ricorso in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto. All'uopo ha prodotto le relate di notifica degli atti presupposti. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (ex plurimis Cass., sez. III, 28 luglio 2005, n. 15802). Nella fattispecie, parte ricorrente più che chiedere l'annullamento dell'atto di esecuzione, rappresentato dal pignoramento presso terzi, richiesta non compatibile con il sistema tributario, il quale all'art. 2, primo comma, del Decreto Legislativo
n. 546/92, esclude dalla giurisdizione del giudice tributario le "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica cartella di pagamento”, in quanto il "pignoramento dei crediti verso terzi" di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/73 non è espressamente incluso nel novero degli atti impugnabili innanzi alla Corte Giustizia Tributaria quali elencati nell'articolo 19, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 546/92, appare più u che la domanda sia stata rivolta per l'annullamento delle cartelle di pagamento per avvenuta prescrizione o omessa notifica degli atti presupposti. In ordine a tale eccezione la
Corte rileva. La notifica della cartella di pagamento n. 03020230001549005000 è stata rifiutata dalla contribuente in data 13.09.2023, pertanto, la notifica deve intendersi ritualmente eseguita;
la notifica della cartella di pagamento n. 03020230003918578000 è stata ritualmente notificata in data 24.10.2023 attraverso consegna a familiare convivente;
la notifica della cartella di pagamento n. 03020230004629527000 è stata notificata in data 25.08.2023 attraverso consegna a familiare convivente;
la notifica della cartella di pagamento n. 03020230005820836000 è stata notificata in data 10.10.2023 attraverso consegna a familiare convivente. La notifica anche in assenza di raccomandata informativa è da ritenersi legittima (Cass. n.
15315/2014; n. 29642/2019; n. 8293/2018).“Quando la notifica dell'atto impositivo è eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, si applicano le norme del servizio postale ordinario, e non quelle relative alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. ” Dette cartelle di pagamento non risultano essere state opposte. Di conseguenza la pretesa tributaria si è cristallizzata. Pertanto, l'eccezione va rigettata. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ sez.4 cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate OS determinate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in NZ nella camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore il Presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa