Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
La prescrizione del reato maturata anteriormente alla rinuncia all'appello proposto dal solo P.M. avverso sentenza di condanna dell'imputato va dichiarata dalla Corte di cassazione, qualora non vi abbia provveduto il giudice di secondo grado che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione, sempre che non emergano elementi certi per un proscioglimento dell'imputato nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2010, n. 6306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6306 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 57
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 16943/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LO GE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 19 marzo 2009 dalla Corte di appello di Napoli;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché i reati sono estinti per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile per sopravvenuta rinuncia l'appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli avverso la pronuncia di primo grado (Tribunale di Nola in data 28 novembre 2006) che aveva condannato GE LO alla pena di Euro 20.000,00 di ammenda per le contravvenzioni di cui all'art. 389 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, art. 37 ed all'art. 679 c.p., commesse in Terzigno il 24 giugno
2002.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, maturata il 24 dicembre 2006 (per il decorso del termine massimo, in presenza di atti interruttivi, di anni quattro e mesi sei, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 1, n. 5, e art. 160 c.p.p., comma 3, nei testi vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n.251), in pendenza del grado di appello.
Rileva che il giudice d'appello era tenuto, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, a rilevare e dichiarare la causa di estinzione dei reati, essendo la rinuncia del Procuratore generale all'appello "sopravvenuta" nel corso dell'udienza del 19 marzo 2009 quando ormai il termine prescrizionale era ampiamente decorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi, richiamandosi all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 19 gennaio 2000, Tuzzolino), che la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto (come nella specie) al giudice l'indagine riguardante la quantificazione della pena.
Non si è consumato, dunque, il potere di decisione del giudice dell'impugnazione con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (in particolare il potere di applicare la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1). Detto questo, è sufficiente ricordare che la rinuncia è l'unica causa di inammissibilità dell'impugnazione avente carattere sopravvenuto (cfr. Cass. S.U.. 30 giugno 1999, Piepoli, in motivazione); non opera, pertanto, con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa (cfr. Cass. 5, 18 dicembre 2001, Vizzari, RV 221389). Tale situazione si è verificata nel caso in esame.
Quando la dichiarazione di rinuncia all'appello da parte del Procuratore generale è sopravvenuta, il reato era - come osservato dal ricorrente - ormai prescritto ed il giudice, non essendo la sentenza di condanna ancora irrevocabile, aveva il dovere, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 1, di rilevare d'ufficio la sussistenza della causa di non punibilità e di pronunciare la relativa sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto. Spetta, dunque, a questa Corte, non risultando l'esistenza delle condizioni occorrenti per un proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, rilevare la prescrizione e pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010