Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11599 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli 1.mi Sigg. M Dott. Salvatore SENESE Presiden R.G.N. 13243/00 Cron. 25474 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Consigliere Dott. Donato FIGURELLI - Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere- Ud. 11/10/02 - Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: PR MA EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLAI.N.P.S. PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE2002 3980 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 16535/99 del Tribunale di ROMA, | depositata il 13/09/99 R.G.N. 25862/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma del 24/3/91 IA IA NO proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con cui era stata respinta la sua domanda, proposta nei confronti dell'INPS, per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità, o in subordine all'assegno d'invalidità. L'INPS resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 6/11/98 - 13/9/99, confermava la decisione pretorile, sul rilievo che il CTU nominato in secondo grado aveva accertato, a mezzo di appositi esami specialistici e dell'esame obiettivo, la sussistenza di una serie di malattie, dettagliatamente indicate, ma aveva concluso escludendo la sussistenza di una invalidità pensionabile, per .. un serie di considerazioni: le affezioni del sistema osteoarticolare, pur avendo limitato la capacità di lavoro in attività confacenti alle attitudini della IA (coltivatrice diretta) non erano tali da ridurla a meno di un terzo ed erano congruenti con l'età dell'assicurata; la sindrome ansioso depressiva non aveva condotto ad interventi terapeutici e quindi consentiva all'appellante di svolgere la sua normale vita di relazione. Le conclusioni del CTU erano condivisibili, perché frutto di valutazione coerente;
non potevano essere prese in considerazione le note non autorizzate presentate dall'appellante e l'impugnazione doveva essere respinta. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la * IA, fondato su due motivi. L'INPS si è costituito solo con procura. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la ricorrente che pur essendo stata presentata una consulenza di parte che evidenzia le condizioni attuali della paziente il consulente di ufficio ha rinnovato nel 1996 solo alcuni accertamenti, mentre per le altre patologie si è avvalso di esami particolarmente datati (ecografia del 1991; TAC del 1998, esame Rx del 1983 ed un altro del 1992). Si tratta di malattie caratterizzate da una costante evoluzione degenerativa e che abbisognano di continuo monitoraggio per valutarne la gravità, è quindi ovvio che non può essere considerato attendibile l'accertamento fatto dal giudice di appello e si deve ritenere che la diagnosi del CTU basata su documenti "storici" non sia idonea ad evidenziare la progressione delle patologie. Errata e contraddittoria è perciò la conclusione del Tribunale nella parte in cui considera attendibile e coerente una diagnosi basata su accertamenti così vecchi.. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 149 Disp. att. CPC (art. 360 n. 3 CPC) deduce la ricorrente che il Tribunale non ha preso in considerazione gli aggravamenti delle malattie intervenuti in corso del procedimento amministrativo e giudiziario, proprio perché la relazione del CTU si basa in larga parte su referti del tutto superati già all'atto del deposito della consulenza. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi 2 di diritto, condivisi dal Collegio: “quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione e' assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessita' di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. n. 3510 del 9/3/01). Ed ancora, nella medesima sentenza: “nel giudizio in materia di invalidita' pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinche' i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, e' necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non gia' semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico e quella della parte". Nella specie, mentre il giudice di appello ha motivato la sua decisione richiamando criticamente le conclusioni di proprio consulente, la ricorrente non denuncia gli errori di valutazione nel quale sarebbe incorso il giudice ed il suo ausiliare, ma si limita a dire che trattandosi di malattie caratterizzate da evoluzione degenerativa “è ovvio" non sono attendibili le conclusioni del CTU perché basate su alcuni accertamenti diagnostici datati e che non sono stati tenuti presenti gli aggravamenti avvenuti nel corso del giudizio. Entrambi i motivi di ricorso contengono delle censure generiche, il primo perché si risolve in una valutazione di mero fatto basata su un ipotetica 3 degenerazione dello stato morboso, non dimostrata in giudizio, ed il secondo perché non si indicano quali sono gli aggravamenti intervenuti in corso di causa e non valutati dal giudice. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, in quanto l'intimato non si è costituito.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 11 ottobre 2002 IL CONSIGLIERE EST. Ellaisiaus IL PRESIDENTE Janet / Francesco Dite IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 28 LUG. 2003 oggi,. IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:8:79 N. 933 4