Articolo 13 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 novembre 1961
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Versione
27 febbraio 1962
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Versione
14 marzo 1967
Art. 13.
Ai posti vacanti di assistente ordinario puo' provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.
Alla nomina di incaricati puo' farsi luogo, altresi', nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.
Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia.
L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituto.
La retribuzione dell'assistente incaricato e' fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 . In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Ministro per la pubblica istruzione, l'incarico di assistente puo' essere conferito a persona che ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.(1)
In tale caso la retribuzione e' ridotta al 50 per cento.
I posti vacanti di assistente ordinario devono essere ricoperti mediante trasferimento o messi a concorso al piu' tardi entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 febbraio 1967 n. 62 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell' articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349 , in corrispondenza di posti di lettore di ruolo."
Entrata in vigore il 14 marzo 1967
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