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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPLI GUIDO, Presidente
PASTORELLI ELISA, AT
NATARELLA ANTONINO, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Corso Marruccino 90 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220240010911361000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2025 depositato il
10/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03220240010911361000 notifica a mezzo pec in data 26/05/2023 relativa a controllo modello IVA anno 2019 per un importo complessivo di sanzioni ed interessi di € 9.109,44 (novemilacentonove/44), imposta sul valore aggiunto minor credito
€ 6.339,00= per Iva;
sanzione pecuniaria € 1.901,70=; Iva interessi € 559,28= e Iva interessi € 303,58 emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti Ufficio Territoriale di Vasto, con la quale l'Agenzia delle Entrate di Chieti ha recuperato l' IVA per € 6.339,00 oltre sanzioni al trenta per cento e interessi ex lege. L'imposta richiesta deriva da una dichiarazione integrativa nei termini presentata il 29/10/2020 per l'anno d'imposta 2019 in cui il contribuente ha riportato un credito di € 6339,00= nel quadro VL rigo 8 che ha rettificato l'esito a debito di € 2564,00= della dichiarazione originaria e ha maturato un credito da riportarsi a nuovo nella dichiarazione dell'anno successivo. Tale importo a credito (inserito nel VL8) deriverebbe da un maggior credito scaturito da una integrativa ultrannuale presentata per l'annualità 2018. La normativa, prevede che il credito che scaturisce da una dichiarazione integrativa ultrannuale non può essere immediatamente utilizzato, né in compensazione nel mod. F24 e nè in detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (come ha fatto il contribuente nel caso che ci occupa), ma deve essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa con la compilazione di un apposito quadro, il VN per crediti Iva. I crediti Iva risultanti da una dichiarazione
“ultrannuale”, ossia presentata oltre i termini di presentazione della dichiarazione anno successivo, come quella relativa al 2018, vanno necessariamente riportati nel quadro VN della dichiarazione integrativa presentata nel 2020 per il 2019. Come ammesso dal ricorrente, la dichiarazione integrativa relativa al 2018
e presentata il 29/10/2020, nei termini di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, ha riportato erroneamente tale credito nel quadro VL al rigo 8 influenzando a favore del contribuente la determinazione dell'imposta dovuta e maturando un credito di pari valore che è stato utilizzato in compensazione, come dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso medesimo. In giudizio è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha evidenziato come lo stesso ricorrente avesse riconosciuto l'errore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e la documenrazione, evince che nelle more della udienza di trattazione fissata in seguito ad altra udienza nella quale il ricorrente aveva chiesto il rinvio per una soluzione deflattiva della controversia, le parti hanno concordemente richiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite. In tal senso l'Agenzia delle Entrate di Chieti ha depositato telematicamente in data 29.01.2025 l'adesione alla cessazione della materia del contendere con adesione alla compensazione delle spese di lite. . La Corte di Giustizia preso atto della cessata materia del contendere, dichiara estinto il giudizio Le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti - Sezione Seconda - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Chieti, lì 2 aprile 2025.
Il AT Estensore Il Presidente
(avv. Elisa Pastorelli) (dott. Guido CAMPLI)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPLI GUIDO, Presidente
PASTORELLI ELISA, AT
NATARELLA ANTONINO, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Corso Marruccino 90 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220240010911361000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2025 depositato il
10/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03220240010911361000 notifica a mezzo pec in data 26/05/2023 relativa a controllo modello IVA anno 2019 per un importo complessivo di sanzioni ed interessi di € 9.109,44 (novemilacentonove/44), imposta sul valore aggiunto minor credito
€ 6.339,00= per Iva;
sanzione pecuniaria € 1.901,70=; Iva interessi € 559,28= e Iva interessi € 303,58 emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti Ufficio Territoriale di Vasto, con la quale l'Agenzia delle Entrate di Chieti ha recuperato l' IVA per € 6.339,00 oltre sanzioni al trenta per cento e interessi ex lege. L'imposta richiesta deriva da una dichiarazione integrativa nei termini presentata il 29/10/2020 per l'anno d'imposta 2019 in cui il contribuente ha riportato un credito di € 6339,00= nel quadro VL rigo 8 che ha rettificato l'esito a debito di € 2564,00= della dichiarazione originaria e ha maturato un credito da riportarsi a nuovo nella dichiarazione dell'anno successivo. Tale importo a credito (inserito nel VL8) deriverebbe da un maggior credito scaturito da una integrativa ultrannuale presentata per l'annualità 2018. La normativa, prevede che il credito che scaturisce da una dichiarazione integrativa ultrannuale non può essere immediatamente utilizzato, né in compensazione nel mod. F24 e nè in detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (come ha fatto il contribuente nel caso che ci occupa), ma deve essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa con la compilazione di un apposito quadro, il VN per crediti Iva. I crediti Iva risultanti da una dichiarazione
“ultrannuale”, ossia presentata oltre i termini di presentazione della dichiarazione anno successivo, come quella relativa al 2018, vanno necessariamente riportati nel quadro VN della dichiarazione integrativa presentata nel 2020 per il 2019. Come ammesso dal ricorrente, la dichiarazione integrativa relativa al 2018
e presentata il 29/10/2020, nei termini di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, ha riportato erroneamente tale credito nel quadro VL al rigo 8 influenzando a favore del contribuente la determinazione dell'imposta dovuta e maturando un credito di pari valore che è stato utilizzato in compensazione, come dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso medesimo. In giudizio è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha evidenziato come lo stesso ricorrente avesse riconosciuto l'errore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e la documenrazione, evince che nelle more della udienza di trattazione fissata in seguito ad altra udienza nella quale il ricorrente aveva chiesto il rinvio per una soluzione deflattiva della controversia, le parti hanno concordemente richiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite. In tal senso l'Agenzia delle Entrate di Chieti ha depositato telematicamente in data 29.01.2025 l'adesione alla cessazione della materia del contendere con adesione alla compensazione delle spese di lite. . La Corte di Giustizia preso atto della cessata materia del contendere, dichiara estinto il giudizio Le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti - Sezione Seconda - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Chieti, lì 2 aprile 2025.
Il AT Estensore Il Presidente
(avv. Elisa Pastorelli) (dott. Guido CAMPLI)