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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1118/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FA UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4278/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso up_roma1@pce.agenziaterritorio.it
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 31/07/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113645564000 IRPEF-ALTRO 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA impugna la sentenza n. 10359 del 31.07.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma Resistente_1accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno 2016. Il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella n. 09720210113645564000 limitatamente agli importi dovuti per sanzioni ed interessi, ritenendo applicabile a tali componenti accessorie il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni e dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per gli interessi. La sentenza ha invece confermato la legittimità del credito principale relativo all'IRPEF 2016, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non ancora decorso alla data di notifica della cartella. Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contesta la declaratoria di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi, sostenendo l'applicabilità del termine decennale anche alle obbligazioni accessorie, in quanto parte di una prestazione tributaria unitaria L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale, aderendo alle tesi dell'appello principale e ribadendo la natura unitaria dell'obbligazione tributaria e in punto di spese di lite da porre a carico per intero del contribuente. Il contribuente, costituitosi in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, producendo anche memoria difensiva con ampio corredo giurisprudenziale a sostegno della prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi. Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con la richiesta di accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 33213 del 29/11/2023; Cass. n. 11113 del 24.04.2024).
2. Il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale, deve ritenersi quinquennale. In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997. Le Sezioni Unite, con la risalente sentenza n. 25790/2009, hanno statuito che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D. Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20”.
3. In relazione agli interessi, essi, anche ove accessori alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale Cass. n. 33213 del 29/11/2023; Cass. n. 11113 del 24.04.2024).
4. Dunque, nel caso di specie, la cartella n. 09720210113645564000 ha ad oggetto l'IRPEF 2016 ed è stata notificata il 23.11.2023; il credito non è fondato su sentenza passata in giudicato e non risultano atti interruttivi della prescrizione tra l'anno d'imposta 2016 e la notifica del 2023. Pertanto, l'appello principale e l'appello incidentale deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
5. Ogni altra eccezione deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
6. Considerata la reciproca soccombenza, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO MA NI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FA UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4278/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso up_roma1@pce.agenziaterritorio.it
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 31/07/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113645564000 IRPEF-ALTRO 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA impugna la sentenza n. 10359 del 31.07.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma Resistente_1accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno 2016. Il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella n. 09720210113645564000 limitatamente agli importi dovuti per sanzioni ed interessi, ritenendo applicabile a tali componenti accessorie il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni e dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per gli interessi. La sentenza ha invece confermato la legittimità del credito principale relativo all'IRPEF 2016, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non ancora decorso alla data di notifica della cartella. Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contesta la declaratoria di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi, sostenendo l'applicabilità del termine decennale anche alle obbligazioni accessorie, in quanto parte di una prestazione tributaria unitaria L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale, aderendo alle tesi dell'appello principale e ribadendo la natura unitaria dell'obbligazione tributaria e in punto di spese di lite da porre a carico per intero del contribuente. Il contribuente, costituitosi in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, producendo anche memoria difensiva con ampio corredo giurisprudenziale a sostegno della prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi. Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con la richiesta di accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 33213 del 29/11/2023; Cass. n. 11113 del 24.04.2024).
2. Il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale, deve ritenersi quinquennale. In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997. Le Sezioni Unite, con la risalente sentenza n. 25790/2009, hanno statuito che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D. Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20”.
3. In relazione agli interessi, essi, anche ove accessori alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale Cass. n. 33213 del 29/11/2023; Cass. n. 11113 del 24.04.2024).
4. Dunque, nel caso di specie, la cartella n. 09720210113645564000 ha ad oggetto l'IRPEF 2016 ed è stata notificata il 23.11.2023; il credito non è fondato su sentenza passata in giudicato e non risultano atti interruttivi della prescrizione tra l'anno d'imposta 2016 e la notifica del 2023. Pertanto, l'appello principale e l'appello incidentale deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
5. Ogni altra eccezione deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
6. Considerata la reciproca soccombenza, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO MA NI