Articolo 2 della Legge 21 dicembre 1978, n. 870
Articolo 1
Versione
25 gennaio 1979
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 25 gennaio 1979