Articolo 7 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 febbraio 1962
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Versione
19 marzo 1974
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Versione
21 giugno 1978
Art. 7. (Limiti di applicazione del credito navale) ((Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonche' alle navi destinate ad attivita' di ricerca o industriali))
Sono comunque escluse:
a) le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
b) le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare;
c) le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.
Entrata in vigore il 21 giugno 1978
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