Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
Nelle controversie relative a sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione per la promozione di determinate attività economiche, il discrimine fondamentale per la individuazione del giudice fornito di giurisdizione va rapportato alle posizioni giuridiche del privato interessato, il quale vanta nei confronti della p.a. una posizione sia di interesse legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attuativo del beneficio o rispetto al potere della p.a. di ritirare in via di autotutela il provvedimento concessorio - o anche solo di sospendere l'erogazione delle provvidenze concesse - per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall'origine con il pubblico interesse), sia di diritto soggettivo (nei riguardi tanto della concreta erogazione del beneficio oggetto del finanziamento o della sovvenzione quanto della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti - revoca, decadenza, risoluzione - emanati in funzione dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario per l'inosservanza della disciplina che regola il rapporto); ne consegue che, proposta domanda dinanzi al giudice ordinario per l'erogazione dei contributi revocati dalla p.a. per vizi di legittimità nell'originaria concessione, la carenza di giurisdizione del giudice adito al momento della proposizione della domanda resta superata dall'annullamento, pronunciato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, della revoca del provvedimento concessorio, stante il definitivo accertamento del diritto del privato alla erogazione dei benefici ad esso concessi, non ostandovi il principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ. (a norma del quale la giurisdizione si determina in base allo stato di fatto esistente - ovvero alla legge vigente - al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti), giacché esso è diretto a favorire, e non già ad impedire, la "perpetuatio iurisdictionis", e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non già nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.
Commentario • 1
- 1. Investitori e Consob: sul danno da omessa vigilanza decide il Giudice ordinarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale Dott. Pietro Badaloni, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita, n. 46, presso l'avv. Ruggero Frascaroli, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.A. NUOVO MARCHIONE, in persona del legale rappresentante Ing. Mario Savarese, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio dè Cavalieri, n. 11, presso l'avv. Aldo Fontanelli, che unitamente all'avv. Prof. Federico Tedeschini la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2454 pubblicata il 26 luglio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Ruggero FRASCAROLI e Aldo FONTANELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 1991 la S.p.A. Nuovo Marchione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Regione Lazio per sentirla condannare al pagamento delle provvidenze ad essa concesse nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 19 luglio 1974, n. 32, per il miglioramento della ricettività alberghiera, nonché al risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata tempestiva erogazione del contributo e alle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla Sezione Autonoma per l'Esercizio del Credito Alberghiero e Turistico della Banca Nazionale del Lavoro - S.A.C.A.T., erogatrice del mutuo e diretta destinataria dei contributi versati dalla Regione, a causa del mancato versamento delle rate del contributo la cui erogazione era stata sospesa dalla Regione.
Esponeva la società attrice che con delibera n. 2677 del 18 luglio 1975 la Regione le aveva concesso un contributo di L. 60.000.000 in conto capitale e di L. 19.913.509 in conto interessi annuali su un mutuo venticinquennale di L. 350.000.000; che con delibera n. 4652 del 25 ottobre 1977 il mutuo era stato integrato con un contributo annuo di L.
9.766.820 per la durata di venti anni;
che con delibera n. 4966 del 28 luglio 1981 la Regione, dopo aver corrisposto il contributo in conto capitale e sette rate di quello in conto interessi, aveva sospeso l'erogazione del contributo annuale;
che con successiva delibera n. 5379 del 5 agosto 1987, la Regione aveva riconosciuto il suo diritto alle suddette erogazioni. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e contestava nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 22 febbraio 1996 il tribunale, affermava la propria giurisdizione in base alla considerazione che la stessa Regione aveva ripristinato con efficacia retroattiva il diritto della società attrice alle provvidenze in questione con la delibera n. 6148 del 25 luglio 1995, e che, comunque, non era stata pienamente adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio, avente a oggetto anche il risarcimento del danno;
condannava, quindi, la Regione al pagamento della somma complessiva annua di L. 29.379.339, in rate semestrali a decorrere dal 1^ luglio 1981, detratto quanto già versato a titolo di contributo in conto interessi, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 21 aprile - 26 luglio 1999, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava la Regione al pagamento della ulteriore somma annua di L. 5.824.574, in rate semestrali per la durata di dieci anni, a titolo di contributo per il mutuo di L. 50.000.000 meglio specificato in motivazione. Con riferimento all'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, riproposta dalla appellante principale, la corte osservava che il diritto soggettivo della società attrice all'erogazione del contributo ad essa concesso era stato ripristinato con effetto retroattivo dalla decisione del T.A.R. del Lazio in data 23 maggio 1994, divenuta definitiva, che aveva annullato la delibera n. 4222 del 26 maggio 1992 con la quale era stata disposta la revoca delle due precedenti delibere concessorie, nonché dalla delibera regionale n. 6148 del 25 luglio 1995 che, in esecuzione della suddetta pronuncia, aveva disposto la riattivazione dei contributi con decorrenza dalla data della loro sospensione.
Da ciò conseguiva che, essendo sorto in corso di causa il criterio di collegamento tra l'ufficio e la controversia, il giudice adito doveva ritenersi fornito di giurisdizione in materia. Nel merito escludeva ogni effetto preclusivo del giudicato amministrativo e della successiva delibera con la quale la Regione si era adeguata a detta pronuncia, in base alla considerazione che la società attrice aveva esteso la propria domanda, oltre all'adempimento delle delibere concessorie, anche alla condanna della Regione Lazio al risarcimento del maggior danno conseguente al suo inadempimento, che non era stato contemplato nella delibera ripristinatoria n. 6148 del 1995 e per il quale era stata disposta la condanna della regione con la liquidazione del danno in separata sede. Osservava inoltre che la pronuncia impugnata aveva tralasciato di rilevare che alla società attrice era stato concesso non solo un mutuo di L. 350.000.000 per le spese di costruzione, ma anche un ulteriore mutuo di L. 50.000.000 per quelle di arredamento del complesso alberghiero, sicché la condanna della Regione doveva essere estesa anche al pagamento del contributo concesso per questo secondo mutuo.
Contro la sentenza ricorre per cassazione la Regione Lazio con quattro motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la S.p.A. Nuovo Marchione. All'udienza del 13 ottobre 2000 è stata disposta la rimessione degli atti alle Sezioni Unite limitatamente all'esame del terzo motivo di ricorso che investe la questione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame del ricorso proposto dalla Regione Lazio è limitato alla questione di giurisdizione riproposta con il terzo motivo, dovendo rimettersi alla sezione originariamente investita, nel caso di conferma della giurisdizione del giudice adito, la pronuncia sugli altri motivi secondo il disposto dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ.. Va tuttavia delibata anche l'eccezione di giudicato con riferimento alla pronuncia del giudice amministrativo di annullamento della delibera di revoca della concessione dei contributi in contestazione, riproposta con il primo motivo di ricorso in quanto, se essa dovesse ritenersi;
fondata, ne deriverebbe la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto del giudicato esterno, con la conseguente preclusione di ogni questione tra le parti, ivi compresa quella di giurisdizione (SS.UU. 9 luglio 1997, n. 6226). Orbene, va considerato al riguardo che la società attrice ha agito in giudizio dinanzi al giudice ordinario per ottenere il pagamento dei contributi sospesi e per il risarcimento del danno ulteriore da liquidarsi in corso di causa o in separata sede. Nel corso del giudizio è stata disposta la revoca del contributo e la relativa delibera è stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo, che la ha annullata. Alla sentenza di annullamento è seguito il giudizio di ottemperanza con la nomina di un commissario ad acta che ha provveduto a dare esecuzione alla pronuncia ripristinatoria dei contributi a carico della Regione.
Ciò premesso in punto di fatto, deve rilevarsi che la pronunzia del giudice amministrativo adito in sede di legittimità e la sua esecuzione a seguito di giudizio di ottemperanza non potevano avere un contenuto diverso se non quello dell'annullamento della delibera impugnata, e, pur ripristinando la società ricorrente nella stessa posizione contabile in cui si sarebbe trovata in caso di puntuale erogazione delle rate a carico della Regione, dal momento che il giudice amministrativo nulla ha statuito in ordine ai maggiori danni indirettamente derivati dall'inadempimento dell'ente erogatore, consistenti nel pregiudizio conseguente all'esecuzione forzata immobiliare intrapresa dalla S.A.C.A.T. contro la società Nuovo Marchione nonché negli interessi moratori convenzionali che la società ha dovuto accollarsi a seguito del ritardato ripristino dell'erogazione dei contributi da parte della Regione, e pertanto il commissario ad acta nominato all'esito del giudizio di ottemperanza non ha emanato alcun provvedimento al riguardo, ma si è limitato a dare esecuzione alla pronuncia di annullamento per vizi di legittimità della delibera revocatoria.
Esclusa ogni preclusione della questione di giurisdizione in dipendenza del giudicato amministrativo intervenuto fra le parti in corso di casa, va esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione, riproposta dalla Regione Lazio.
La ricorrente sostiene al riguardo che la sentenza impugnata non risulterebbe sorretta da una congrua e coerente motivazione e sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia su punti decisivi della controversia;
precisa inoltre che, nel confermare la pronuncia del primo giudice, avrebbe omesso di conferire il dovuto rilievo all'affermazione secondo cui la Regione aveva disposto il ripristino dei versamenti in favore della società subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, quali la produzione di atti e la definizione di accertamenti, come risultava dalla delibera n. 5379 del 1987, regolarmente depositata, sicché era mancato un definitivo riconoscimento del diritto della attrice alla percezione dei benefici ad essa accordati. E al riguardo andava altresì considerato che con successiva delibera n. 4222 del 26 maggio 1992 la Regione aveva definitivamente escluso che alla S.p.A. Nuovo Marchione spettassero i contributi in questione. Nella specie, inoltre, si sarebbe dovuto ritenere irrilevante che la delibera n. 5379 del 1987 dovesse intendersi come mera sospensione dell'erogazione o come revoca condizionata dei contributi, poiché, in ogni caso, gli effetti della revoca non erano stati rimossi, essendo stato subordinato alle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione il ripristino dei contributi.
I rilievi della ricorrente, pur essendo fondati in diritto, non consentono tuttavia di ravvisare nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo.
Va considerato al riguardo che nelle controversie relative a sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione di determinate attività economiche il discrimine fondamentale per la individuazione del giudice fornito di giurisdizione va rapportato alle posizione soggettive dell'interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge, poiché nella fase procedimentale che precede l'emanazione del provvedimento concessorio è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, mentre nella fase successiva la posizione del privato può assumere, invece, una duplice configurazione giuridica in quanto, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, egli è titolare di diritti soggettivi sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) emanati in funzione dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario per l'inosservanza della disciplina che regola il rapporto. Egli conserva, invece, una posizione di interesse legittimo nei confronti del potere della Pubblica Amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento concessorio - o anche solo di sospendere l'erogazione delle provvidenze concesse al beneficiario - per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall'origine con il pubblico interesse (SS.UU. 26 agosto 1997, n. 8056; 5 settembre 1997, n. 8585;
25 maggio 1999, n. 288; 12 novembre 1999, n. 758).
Orbene nella specie il versamento dei contributi annuali concessi alla S.p.A. Nuovo Marchione è stato sospeso nel 1981 non già a causa di contestati inadempimenti del beneficiario, bensì a seguito di inchieste giudiziarie avviate da alcune procure della Repubblica per accertare l'esistenza di illeciti penali nella concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali, come specificato in ricorso con affermazione non contestata alla società controricorrente. E tuttavia la carenza di giurisdizione del giudice adito al momento della proposizione della domanda resta superata - come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata - per il fatto che la delibera n. 4222 del 1992 avente a oggetto la revoca del provvedimento concessorio, emanata dopo la proposizione del presente giudizio, è stata annullata dal T.A.R. del Lazio con sentenza n. 635 del 1995, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto della società ricorrente alle provvidenze in questione e ha disposto il pagamento in suo favore delle rate scadute, cui è stato provveduto, a seguito di giudizio di ottemperanza conclusosi con la sentenza n. 1501 del 1995 dello stesso giudice amministrativo, con la delibera n. 6148 del 25 luglio 1995.
Erroneamente pertanto la Regione Lazio sostiene che, essendo il momento determinante della giurisdizione quello della proposizione della domanda, restano irrilevanti i successivi mutamenti di fatto e di diritto, poiché, com'è noto, il principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ. è diretto a favorire e non già ad impedire la cosiddetta perpetuatio jurisdictionis e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta incompetenza o carenza di giurisdizione del giudice adito, non già nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l'attribuzione della competenza o della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.
Ne consegue che, essendo rimasto definitivamente accertato il diritto della società attrice all'erogazione dei benefici ad essa concessi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la decisione sulle domande proposte dalla S.p.A. Nuovo Marchione, e ad esso spetta la decisione in ordine agli effetti del giudicato amministrativo e del successivo giudizio, di ottemperanza sulla controversia in esame con particolare riferimento alla sussistenza di crediti ulteriori della S.p.A. Nuovo Marchione a titolo di contributi ad essa spettanti ed alla esatta portata delle obbligazioni della Regione Lazio con riferimento agli interessi moratori ed al risarcimento del danno lamentato dalla società attrice in dipendenza dell'annullamento delle delibere di sospensione e di revoca dei contributi ad essa spettanti.
In conclusione la censura di difetto di giurisdizione del giudice ordinario non può trovare accoglimento e deve essere respinta con la conseguente rimessione degli atti alla sezione originariamente investita dell'esame del ricorso per la pronuncia sugli altri motivi articolati dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando a sezioni unite sul primo e sul terzo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti per la prosecuzione del giudizio alla Prima Sezione Civile. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001