Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 600
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella

    La Corte ritiene che le irregolarità nella notifica siano state sanate dall'interposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    Il Comune ha fornito prova della notifica dell'avviso di liquidazione nel 2019, atto presupposto, che non è stato impugnato dal contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    Considerando la notifica dell'atto presupposto nel 2019 e della cartella nel 2023, la prescrizione non è maturata tra i due atti. La prescrizione maturata prima dell'atto presupposto andava fatta valere con l'impugnazione di quest'ultimo, che è divenuto definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 600
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 600
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo