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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC CE, Presidente
PATERNO' US TO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5662/2023 depositato il 22/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064408576 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 293 2021 0064408576 relativa TARES per l'anno 2013 dovuta al Comune di Scordia. Adduce l'inesistenza della notifica, perché la relata non risulta compilata;
la mancata notifica dell'atto presupposto;
la prescrizone della pretesa in contestazione.
Si sono costituiti il Comune di Scordia e l'agente della riscossione contestando l'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita la reiezione.
E' a dirsi, infatti:
che le addotte irrogolarità della (relata di) notifica risultano sanate dalla interposizione del ricorso;
che il Comune costituendosi ha dato prova della notifica dell'avviso di liquidazione del dovuto poi computato nella cartella impugnata, notifica intervenuta nel 2019 senza che il contribuente abbia mai impugnato l'atto; che, considerata la notifica dell'atto presupposto ( 2019) e quella riguardante la cartella
(2023), è immediata l'infondatezza della eccepita prescrizione maturata tra questi due momenti mentre quella affermata siccome verificata prima dell'atto presupposto andava fatta valere impugnando quest'ultimo atto, divenuto, per l'effetto, definitivo e intangibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorente alle spese del giudizio che liquida in euro 250 oltre accessori di legge in fovaore di ciascuno dei due resistenti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC CE, Presidente
PATERNO' US TO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5662/2023 depositato il 22/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064408576 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 293 2021 0064408576 relativa TARES per l'anno 2013 dovuta al Comune di Scordia. Adduce l'inesistenza della notifica, perché la relata non risulta compilata;
la mancata notifica dell'atto presupposto;
la prescrizone della pretesa in contestazione.
Si sono costituiti il Comune di Scordia e l'agente della riscossione contestando l'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita la reiezione.
E' a dirsi, infatti:
che le addotte irrogolarità della (relata di) notifica risultano sanate dalla interposizione del ricorso;
che il Comune costituendosi ha dato prova della notifica dell'avviso di liquidazione del dovuto poi computato nella cartella impugnata, notifica intervenuta nel 2019 senza che il contribuente abbia mai impugnato l'atto; che, considerata la notifica dell'atto presupposto ( 2019) e quella riguardante la cartella
(2023), è immediata l'infondatezza della eccepita prescrizione maturata tra questi due momenti mentre quella affermata siccome verificata prima dell'atto presupposto andava fatta valere impugnando quest'ultimo atto, divenuto, per l'effetto, definitivo e intangibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorente alle spese del giudizio che liquida in euro 250 oltre accessori di legge in fovaore di ciascuno dei due resistenti.