Articolo 1 della Legge 27 giugno 1990, n. 171
Articolo 2
Versione
7 luglio 1990
Art. 1. Campo di applicazione 1. La presente legge si applica ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima, destinati ad indicare la temperatura corporea umana o degli animali, di seguito denominati "termometri clinici".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 7 luglio 1990