Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 11/03/2026, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11065/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11065 del 2025, proposto da
DA AJ, rappresentata e difesa dall’avvocato Rossana Delbarba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. IG DO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’amministrazione con riguardo all’avvio del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
che, esaurita la fase cautelare, è stata fissata camera di consiglio ai fini della decisione;
che, nel caso di specie, l’azione è stata avviata al fine di poter presentare la domanda, e in ragione del rifiuto a concedere un appuntamento presso l’ambasciata in Pakistan a tale scopo;
che, nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso;
che quindi è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
che infatti il termine di 90 giorni per provvedere di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile in forza dell’appuntamento, fermo restando che l’amministrazione è altresì tenuta a fissare tempestivamente tale appuntamento, su richiesta della parte interessata (cfr., in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 febbraio 2026, n. 3380);
che, pur essendosi opposta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deducendo che “ il bene della vita cui aspira la ricorrente non è la mera fissazione di
un appuntamento, ma la possibilità concreta e tempestiva di frequentare il corso di
Laurea Magistrale in Archival science and AI presso l'Università degli Studi della Tuscia, per il quale è stata regolarmente ammessa ” (cfr. p. 2 della memoria del 24 novembre 2025), parte ricorrente si è limitata a formalizzare tale opposizione ai fini della regolamentazione delle spese di lite, affermando che “ anche qualora questo Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover dichiarare cessata la materia del contendere, non potrebbe esimersi dal valutare la fondatezza del ricorso ai fini della regolamentazione delle spese processuali ” (cfr. p. 3 della memoria depositata dalla ricorrente, peraltro tardivamente, in data 21 febbraio 2026);
che l’ulteriore domanda di conclusione del procedimento con rilascio del visto sarebbe in ogni caso inammissibile, sia perché non ricompresa nella procura speciale a suo tempo rilasciata al difensore dell’odierna ricorrente (leggendosi nella detta procura esclusivamente quanto segue: “ autorizzo con la presente a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel giudizio riguardante la mancata convocazione per la presentazione della domanda di visto per studio, in ogni fase e grado, incluso il giudizio di ottemperanza, il giudizio di esecuzione e il giudizio di appello, se del caso, nonché per la richiesta di risarcimento danni da proporre con questo appello [sic] e/o in separata azione per danni ”), sia perché non era ancora decorso il dies a quo per il computo dei 90 giorni sopra indicati;
che il ricorso va perciò dichiarato oggetto di cessata materia del contendere;
che in ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, sussistono ragioni eccezionali per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi e nei termini indicati in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IG DO AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG DO AN | LL IA |
IL SEGRETARIO