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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2023, n. 25762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25762 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 15/11/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25762 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza emessa il 15 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 15 novembre) ha confermato la condanna di RI NA alla pena di otto mesi di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari pronunciata dal locale Tribunale in sede di giudizio abbreviato. 2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce nullità assoluta della sentenza di appello in quanto l'imputata - detenuta per altra causa (circostanza nota alla Corte territoriale che la indica come "detenuta per altro") - non è stata tradotta per l'udienza di trattazione del gravame;
a tale proposito si evidenzia che, erroneamente, nel verbale di udienza in appello si dava atto che la RI aveva "rinunciato a comparire", circostanza in realtà inesistente. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata in riferimento all'insufficienza della motivazione rispetto alla mancata esclusione della recidiva e al diniego di sostituzione della reclusione con la libertà controllata (richieste entrambe formulate con l'atto di appello). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. In effetti risulta che la RI - detenuta per altra causa - non ha rinunciato a comparire e che la Corte territoriale non dispose la traduzione dell'imputata per l'udienza di appello. Peraltro, da ciò non deriva il profilo di nullità dedotto nel primo motivo del ricorso. 2.1. Invero, «Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza» (così, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla Ponce, Rv. 276658). Questo Collegio ritiene l'indicato principio del tutto condivisibile in quanto corrispondente al chiaro tenore dell'art. 599 comma 2 cod. proc. pen. che, a differenza di quanto stabilito per il giudizio ordinario, prevede espressamente che nel rito camerale di appello avverso sentenza pronunciata con 2 il rito abbreviato il legittimo impedimento dell'imputato rileva solo se questi chieda di partecipare all'udienza (circostanza questa neppure allegata dalla ricorrente). 2.3. D'altro canto, tale conclusione è avvalorata da quanto precisato da Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 - 37, che al par. 9 dei Motivi della decisione ha chiarito come «Nel giudizio camerale di appello, dunque, non vige la regola che l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l'obbligo del .giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire. Nel giudizio ordinario, va sempre assicurata la presenza dell'imputato, salvo che questi inequivocabilmente vi rinunzi, mentre nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18.10.2006, Hemii c. Italia). Nel giudizio camerale, pertanto, il legittimo impedimento, ivi compreso quello costituito dallo stato di detenzione, è irrilevante e non produce effetti se l'imputato non adempia l'onere legislativamente impostogli di comunicare al giudice il suo impedimento e la sua volontà di essere presente». 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello giustifica la mancata esclusione della recidiva reiterata (in primo grado il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla stessa) e la mancata sostituzione della pena della reclusione con la libertà controllata in ragione «del curriculum criminale della RI, gravata di condanne per indebito uso di carte di credito, truffa, falso ideologico, tre furti e un altro uso indebito di carte di credito». Motivazione certamente non illogica e quindi insindacabile in questa sede di legittimità. 3.1. In particolare, per quanto concerne la sostituzione della pena detentiva irrogata in primo grado nella libertà controllata, è vero che l'art. 60 della I.n. 689 del 1981 - che prevedeva cause ostative alla sostituzione delle pene detentive brevi in ragione di precedenti condanne - è stato abrogato e che l'art. 59 I.cit. contempla dei limiti alla sostituzione dipendenti dall'esito negativo di precedenti sostituzioni, ma l'art. 58 I.n. 689 attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di valutare, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la sussistenza delle relative condizioni. 3.2. Per quanto poi riguarda il novum normativo derivante dall'entrata in vigore della "riforma Cartabia" che, con l'art. 71, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022, ha sostituito l'art. 53 della legge n. 689/81 ampliando i limiti di 3 ‘‘ Ilt,p sigliere sten re applicabilità e ridefinendo la tipologia delle sanzioni sostitutive, il relativo profilo non può essere esaminato in questa sede ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. Infatti, una specifica disposizione transitoria (art. 95 d.lgs. n. 150) stabilisce che tali norme, in quanto più favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore delle legge stessa (30 dicembre 2022), mentre per quelli - come il presente - a tale data pendenti in cassazione, l'interessato dovrà, nel termine di giorni trenta dalla irrevocabilità della sentenza, proporre apposita istanza di applicazione di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione (in tal senso, v. Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano). 4. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25762 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza emessa il 15 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 15 novembre) ha confermato la condanna di RI NA alla pena di otto mesi di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari pronunciata dal locale Tribunale in sede di giudizio abbreviato. 2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce nullità assoluta della sentenza di appello in quanto l'imputata - detenuta per altra causa (circostanza nota alla Corte territoriale che la indica come "detenuta per altro") - non è stata tradotta per l'udienza di trattazione del gravame;
a tale proposito si evidenzia che, erroneamente, nel verbale di udienza in appello si dava atto che la RI aveva "rinunciato a comparire", circostanza in realtà inesistente. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata in riferimento all'insufficienza della motivazione rispetto alla mancata esclusione della recidiva e al diniego di sostituzione della reclusione con la libertà controllata (richieste entrambe formulate con l'atto di appello). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. In effetti risulta che la RI - detenuta per altra causa - non ha rinunciato a comparire e che la Corte territoriale non dispose la traduzione dell'imputata per l'udienza di appello. Peraltro, da ciò non deriva il profilo di nullità dedotto nel primo motivo del ricorso. 2.1. Invero, «Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza» (così, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla Ponce, Rv. 276658). Questo Collegio ritiene l'indicato principio del tutto condivisibile in quanto corrispondente al chiaro tenore dell'art. 599 comma 2 cod. proc. pen. che, a differenza di quanto stabilito per il giudizio ordinario, prevede espressamente che nel rito camerale di appello avverso sentenza pronunciata con 2 il rito abbreviato il legittimo impedimento dell'imputato rileva solo se questi chieda di partecipare all'udienza (circostanza questa neppure allegata dalla ricorrente). 2.3. D'altro canto, tale conclusione è avvalorata da quanto precisato da Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 - 37, che al par. 9 dei Motivi della decisione ha chiarito come «Nel giudizio camerale di appello, dunque, non vige la regola che l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l'obbligo del .giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire. Nel giudizio ordinario, va sempre assicurata la presenza dell'imputato, salvo che questi inequivocabilmente vi rinunzi, mentre nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18.10.2006, Hemii c. Italia). Nel giudizio camerale, pertanto, il legittimo impedimento, ivi compreso quello costituito dallo stato di detenzione, è irrilevante e non produce effetti se l'imputato non adempia l'onere legislativamente impostogli di comunicare al giudice il suo impedimento e la sua volontà di essere presente». 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello giustifica la mancata esclusione della recidiva reiterata (in primo grado il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla stessa) e la mancata sostituzione della pena della reclusione con la libertà controllata in ragione «del curriculum criminale della RI, gravata di condanne per indebito uso di carte di credito, truffa, falso ideologico, tre furti e un altro uso indebito di carte di credito». Motivazione certamente non illogica e quindi insindacabile in questa sede di legittimità. 3.1. In particolare, per quanto concerne la sostituzione della pena detentiva irrogata in primo grado nella libertà controllata, è vero che l'art. 60 della I.n. 689 del 1981 - che prevedeva cause ostative alla sostituzione delle pene detentive brevi in ragione di precedenti condanne - è stato abrogato e che l'art. 59 I.cit. contempla dei limiti alla sostituzione dipendenti dall'esito negativo di precedenti sostituzioni, ma l'art. 58 I.n. 689 attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di valutare, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la sussistenza delle relative condizioni. 3.2. Per quanto poi riguarda il novum normativo derivante dall'entrata in vigore della "riforma Cartabia" che, con l'art. 71, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022, ha sostituito l'art. 53 della legge n. 689/81 ampliando i limiti di 3 ‘‘ Ilt,p sigliere sten re applicabilità e ridefinendo la tipologia delle sanzioni sostitutive, il relativo profilo non può essere esaminato in questa sede ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. Infatti, una specifica disposizione transitoria (art. 95 d.lgs. n. 150) stabilisce che tali norme, in quanto più favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore delle legge stessa (30 dicembre 2022), mentre per quelli - come il presente - a tale data pendenti in cassazione, l'interessato dovrà, nel termine di giorni trenta dalla irrevocabilità della sentenza, proporre apposita istanza di applicazione di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione (in tal senso, v. Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano). 4. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023 Il Presidente