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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16277 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TR FR SA nato a [...] il [...] TR BI nato a [...] il [...] AC CL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha presentato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché, per i ricorrenti, l'Avv. Vincenzo Perrone che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16277 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 19/05/2017, il Tribunale di Brindisi dichiarava SA CA, CE IO CA e DI LA responsabili - il primo quale amministratore di Ingro Italia s.r.I., dichiarata fallita il 14/12/2010, il secondo e il terzo (fratello e coniuge del primo) quali concorrenti - del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto o dissipato il patrimonio della fallita, già in stato di decozione, mediante un artificioso contratto di cessione di azienda a favore di Esse Trade s.r.I.) e di bancarotta fraudolenta documentale (perché, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano tutta la documentazione contabile della società); esclusa la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, i due CA venivano condannati alla pena principale di anni 4 di reclusione, mentre LA veniva condannata alla pena principale di anni 3 e mesi 2 di reclusione, mentre tutti venivano condannati alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 10. Investita delle impugnazioni degli imputati e della parte civile, la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata il 20/09/2021, ha: assolto CE IO CA e DI LA dall'imputazione di bancarotta documentale, per non aver commesso il fatto;
rideterminato la pena principale in anni 3 e mesi 10 di reclusione e in anni 3 di reclusione, rispettivamente per il primo e per la seconda;
rideterminato le pene accessorie nella durata corrispondente alla pena principale;
condannato gli imputati al risarcimento dei danni a favore della parte civile;
confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione SA CA, CE IO CA e DI LA, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Vincenzo Perrone, articolando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., sei motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione del principio di immutabilità del giudice ex art. 525 e nullità della sentenza ex art. 179 cod. proc. pen. Alla prima udienza del 14/11/2014, il Tribunale provvide all'ammissione dei mezzi di prova, mentre le udienze successive, fino al quella in cui fu deliberata la sentenza di primo grado, furono tenute da un collegio diverso, per la sostituzione di uno dei giudici a latere, con conseguente violazione delle norme indicate;
né in senso contrario può invocarsi Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajramí, Rv. 276754 - 01, poiché nel caso di specie le prove di cui era stata chiesta l'ammissione erano solo quelle del P.M., sicché la richiesta di modifica o di revoca delle richieste di prova già proposte dinanzi al diverso giudice poteva provenire solo dal P.M. 2 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riguardo a tutti gli imputati, illogicità e travisamento della prova. Rispetto alle prove valorizzate dal Tribunale, il ricorso sottolinea la natura indiziaria del processo e la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari costituiti dai documenti rappresentati dalla relazione ex art. 33 I. fall., dalla sentenza dichiarativa di fallimento, dalle indagini della polizia giudiziaria e dal contratto di cessione di ramo d'azienda. I primi due documenti, per stessa ammissione del curatore, sono frutto di supposizioni e di ricostruzioni ipotetiche, ma in atti non si rinvengono né i bilanci della fallita, né le fatture acquisite alla procedura fallimentare, mentre il perito ha riferito di non aver trovato magazzino e che la presenza di merce era stata desunta dalle istanze di fallimento al passivo, laddove dal fascicolo fallimentare non è transitato nel fascicolo del presente giudizio nessun documento che certificasse acquisti di merce relativi agli anni indicati dal curatore e istanze di insinuazione al passivo. Il teste di P.G. Palmieri ha affermato che era intervenuta una cessione di ramo d'azienda, ma non confermava che durante l'attività di P.G. fossero stati accertati fatti di distrazione emergenti dall'analisi dei rapporti bancari della fallita, laddove tra i documenti prodotti in atti non vi erano gli esiti di accertamenti bancari o altro che confermasse la ricostruzione degli investigatori, né documenti attestanti la compravendita di merce tra la fallita e Esse Trade s.r.I.. In ogni caso, il Tribunale cita bilanci e fatture, non presenti in atti, dai quali afferma che si possono trarre elementi significativi di valutazione. Entrambe le sentenze di merito si fondano su indizi non dotati di gravità, di precisione e di concordanza e numerosi atti - indicati come provenienti dal giudizio civile - non sono allegati, laddove la stessa sentenza dichiarativa di fallimento è stata prodotta senza la necessaria allegazione di specifici atti e documenti che ne siano stati il presupposto, il che mina la solidità del ragionamento del Tribunale di Brindisi, mentre, a fronte delle censure degli appellanti, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, travisando anch'essa la prova, ossia dando per sussistenti documenti o atti non acquisiti al fascicolo. 2.2.1. Con specifico riferimento alla posizione di LA, l'unico elemento a carico è la veste di socia di entrambe le società, ma tale indizio isolato e non riscontrato non assume il rango di prova. 2.2.2. Con riguardo alla posizione di CE IO CA, unico indizio è il ruolo formale all'interno della società, ma, essendo egli amministratore di Esse Trade s.r.I., per sostenere il concorso nel reato, il Tribunale supponeva la conoscenza da parte sua degli eventi della fallita, mentre la Corte di appello, a fronte di specifica doglianza degli imputati, ha confermato la condanna senza motivare le ragioni dell'infondatezza del motivo di appello. 3 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo alla posizione di tutti i ricorrenti, violazione degli artt. 429, 178 e 179 cod. proc. pen., per la genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, dal quale non si comprende se SA CA sia chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 216, primo comma, I. fall. o di quello di cui all'art. 223, primo comma, I. fall. ovvero se IO CA e LA rispondano di un reato proprio, di un reato attribuibile alle figure di cui all'art. 216 I. fall. o di concorso con gli imputati. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo a tutti i ricorrenti, inosservanza degli artt. 216 e 217 I. fall. Le due condotte ritenute sussistenti (cessione del ramo d'azienda e sottrazione della documentazione contabile) potrebbero essere considerate operazioni imprudenti, con conseguente riqualificazione in termini di bancarotta semplice, ma la Corte di appello non ha motivato sulla doglianza. 2.5. Il quinto motivo denuncia, con riguardo a tutti i ricorrenti, inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione. Quanto a SA OV, la Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, senza motivare sulle deduzioni proposte con l'atto di appello, laddove le circostanze attenuanti generiche non possono essere escluse solo sulla base della considerazione dei precedenti. A proposito di CE IO OV vale la medesima considerazione, tanto più che il precedente è rappresentato da un decreto penale di condanna per omesso versamento delle trattenute previdenziali e da un reato del 2002 (tanto che neppure gli veniva contestata la recidiva). Per quanto riguarda LA, la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Per tutti gli imputati, la Corte di appello non risponde al motivo circa la dedotta impossibilità di comprendere se gli imputati erano stati condannati per l'ipotesi di cui all'art. 216 I. fall. o in relazione all'art. 223 I. fall., posto che all'epoca della cessione del ramo di azienda SA CA non era ancora fallito. 2.6. Il sesto motivo denuncia, con riguardo a tutti i ricorrenti, inosservanza degli artt. 522, comma 2, e 82, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il difensore della parte civile non ha partecipato al giudizio di appello e non ha depositato le conclusioni scritte, sicché erroneamente la Corte di appello ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese di costituzione nel secondo grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 4 2. Il primo motivo è infondato. Come puntualmente rimarcato dalla Corte di appello di Lecce, le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare come il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richieda che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova, ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 01), modifica o revoca che i ricorsi neppure deducono essere intervenute nel caso di specie. I ricorrenti argomentano poi sulla base del rilievo che, nel caso di specie, le richieste probatorie ammesse provenivano dal pubblico ministero, ma il dato non sposta in alcun modo i termini della questione, così come impostata e risolta dalla decisione delle Sezioni unite, che hanno chiarito che «l'ordinanza ammissiva delle prove resa ex art. 495 cod. proc. pen. dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione non va [...] formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata o revocata;
peraltro, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere», tanto più che, come chiarito sempre da Sez. U, Bajranni, l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa: diritto, questo, che i ricorrenti non deducono di aver esercitato. Privo di consistenza poi è il riferimento al principio tempus regit actum in assenza di qualsiasi intervento normativo sopravvenuto. 3. Il secondo motivo denuncia promiscuamente, illogicità della motivazione e travisamento della prova. Muovendo da quest'ultima doglianza, essa è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 3.1. Come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima, tra l'altro, non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il 5 profilo logico, posto che gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). I ricorrenti non solo non articolano alcuna puntuale deduzione circa l'attitudine dei documenti che non risulterebbero acquisiti a disarticolare l'intero ragionamento svolto dai giudici, ma calibrano il denunciato travisamento per omissione prevalentemente, se non esclusivamente, sulla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le valutazioni della sentenza della Corte di appello impugnata circa i dati probatori a sostegno del giudizio di conferma della sentenza di primo grado in ordine ai fatti di bancarotta. Il che, all'evidenza, mette in luce un profilo di inammissibilità dei ricorsi, profilo ancor più nettamente delineato dall'esame, anche sommario, dalla motivazione del Tribunale di Brindisi, dalla quale emerge l'acquisizione di una pluralità di documenti (alla stregua dei quali i ricorrenti avrebbero dovuto svolgere il vaglio di incidenza sulla base conoscitiva dei giudici di merito dei documenti indicati come non acquisiti), quali, la sentenza dichiarativa di fallimento, la relazione del curatore ex art. 33 I. fall. (che ha natura di prova documentale: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664) accompagnata dall'esame del curatore stesso nel corso di ben due udienze (oltre che dall'esame dell'ufficiale di polizia giudiziaria che condusse le indagini), l'atto notarile del 21/09/2009 di cessione di ramo d'azienda posto in essere tra la società fallita e Essetrade. Ora, la Corte di appello ha chiaramente indicato i dati probatori ritenuti integranti il nucleo centrale della ratio decidendi della conferma del giudizio di colpevolezza sui reati fallimentari: la sottovalutazione dei valori economici di attrezzature e avviamento dei due esercizi ceduti, da una parte, e dall'altra, la circostanza che il contratto di cessione (acquisito, come si è visto) faceva generico riferimento all'avvenuto pagamento del prezzo da parte della società acquirente prima della stipula dell'atto, senza specificamente indicarne tempo e modalità e lasciando che ne facesse fede solo l'amministratore dell'acquirente. Aggiunge ancora la sentenza impugnata che la partecipazione a titolo di concorso esterno ex art. 110 cod. pen. di CE IO CA e di LA trova conferma non solo negli organigrammi delle due società, di cui erano amministratori i due fratelli, mentre LA era socia di entrambe, ma anche nei connotati generali dell'operazione, caratterizzati, anche per il contesto cronologico e soggettivo in cui si svolse, dal "travaso" di attività (e di personale) 6 dalla fallita alla società appena costituita. La rapida rassegna della ricostruzione del giudice di appello e dei dati probatori sui quali si fonda conferma l'insuperabile deficit dei ricorsi nella denuncia del travisamento della prova e, con esso, l'inammissibilità delle doglianze. 3.2. Le doglianze articolate sempre nel secondo motivo in punto di illogicità della motivazione, che, in buona sostanza, chiamano in causa l'adeguatezza del compendio probatorio posto a fondamento del decisum, sono anch'esse inammissibili. In disparte le - già scrutinate e disattese - deduzioni circa gli atti indicati come non acquisiti, rileva la Corte che i ricorrenti muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argonnentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191230). In primo luogo, i ricorsi non si confrontano con il quadro generale in estrema sintesi descritto, un quadro, peraltro, ulteriormente arricchito dai rilievi del giudice di primo grado, lì dove ha rimarcato che presso l'unità adibita a concreto esercizio dell'attività il curatore aveva rintracciato SA CA e ivi aveva sede operativa una nuova attività commerciale di Esse Trade s.r.I., denominata "Smog Italia" (costituita il 14/07/2009 e avente CE IO CA come amministratore e socio e LA come socio, nonché due dipendenti - SE FR e LL ZA - che erano gli stessi dipendenti della fallita). Le censure relative alle posizioni di CE IO CA e di LA sono manifestamente infondate, avendo la Corte distrettuale dato conto del ruolo rivestito nelle due società (cedente e cessionaria) interessate all'operazione, ma anche nell'operazione stessa. Il primo era amministratore della società "destinataria" dei rami di azienda distratti, ossia ceduti per una prezzo frutto, come rileva il giudice di appello, di un'evidente, significativa sottovalutazione. La seconda (socia di maggioranza della fallita e di minoranza della "nuova" società cessionaria dei rami di azienda della prima) fu - sottolinea il giudice di appello - necessariamente coinvolta in un contratto fondamentale per la sua stessa esistenza, in quanto privata di entrambi i suoi rami d'azienda, il 7 che ne determinò la cessazione dell'attività: come evidenzia la sentenza di primo grado, LA partecipò direttamente alla costituzione della nuova società la quale, tra i suoi primi atti di gestione, acquisì i rami d'azienda di Ingro Italia (ossia della società di cui l'imputata deteneva la maggioranza delle quote), sicché, nell'ambito di un preciso disegno criminoso, la costituzione della nuova società ha reso possibile la distrazione contestata. Il tutto, nel più ampio contesto dal quale, come mette in luce la sentenza impugnata, per non contestabili fattori cronologici e soggettivi, emergeva «un travaso di attività da un'azienda evidentemente non florida (e destinata a fallire poco più di un anno dopo) a un'altra di recentissima costituzione», entrambe riconducibili allo stesso nucleo familiare. Espressione di un percorso motivazionale immune da vizi logici, le conclusioni delle conformi sentenze di merito non sono scalfite, nella loro tenuta argomentativa, dalle censure dei ricorrenti, che, incentrate sui ruoli formali rivestiti in seno alle due società, si sottraggono alla puntuale disamina critica del complessivo ragionamento dei giudici di merito e degli elementi sui quali si fonda, risultando, sotto questo profilo, i ricorsi anche carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche a prescindere dal rilievo che i ricorrenti neppure deducono di avere tempestivamente eccepito il vizio denunciato, esso è manifestamente insussistente, in quanto i fatti di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale sono chiaramente descritti attraverso il puntuale riferimento al combinato disposto delle norme in materia, il riferimento alla fattispecie concorsuale cristallizzato nel richiamo all'art. 110 cod. pen. (in linea con l'esplicita attribuzione, nel corpo della motivazione, a CE IO CA e a LA del ruolo di concorrenti esterni) e l'indicazione della posizione rivestita in seno alla fallita e alla società beneficiaria dei fatti di bancarotta. Conclusione, questa, valida anche per analoghe deduzioni articolate in seno al quinto motivo, dovendosi solo sottolineare l'irrilevanza del fatto che il fallimento intervenne dopo la cessione. 5. Privo di consistenza è il quarto motivo, poiché la conferma della sentenza di primo grado in punto di affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e quella documentale attesta, implicitamente ma univocamente, il mancato accoglimento della invocata riqualificazione a norma dell'art. 217 I. fall. 6. Il quinto motivo non merita accoglimento. 8 Con riferimento ai due CA, la Corte distrettuale ha confermato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti (anche specifici per uno dei due) a loro carico, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Pe quanto riguarda LA, la Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso), ha rimarcato, da una parte, l'insussistenza di elementi suscettibili di positiva valutazione per i fatti di reato di non modesta rilevanza e, dall'altra, l'irrogazione della pena nel minimo edittale: rilievi, questi, che rendono ragione dell'infondatezza del motivo. 7. Il sesto motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, l'assenza all'udienza di discussione della parte civile impugnante e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sé, manifestazione inequivoche di rinuncia implicita al gravame (ex plurimis, Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, Rivi, Rv. 272980). Esclusa la rinuncia all'appello proposto, la Corte di appello ha correttamente statuito sul gravame della parte civile e, accoltolo, ha proceduto alla liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza. 8. Complessivamente considerati, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha presentato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché, per i ricorrenti, l'Avv. Vincenzo Perrone che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16277 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 19/05/2017, il Tribunale di Brindisi dichiarava SA CA, CE IO CA e DI LA responsabili - il primo quale amministratore di Ingro Italia s.r.I., dichiarata fallita il 14/12/2010, il secondo e il terzo (fratello e coniuge del primo) quali concorrenti - del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto o dissipato il patrimonio della fallita, già in stato di decozione, mediante un artificioso contratto di cessione di azienda a favore di Esse Trade s.r.I.) e di bancarotta fraudolenta documentale (perché, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano tutta la documentazione contabile della società); esclusa la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, i due CA venivano condannati alla pena principale di anni 4 di reclusione, mentre LA veniva condannata alla pena principale di anni 3 e mesi 2 di reclusione, mentre tutti venivano condannati alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 10. Investita delle impugnazioni degli imputati e della parte civile, la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata il 20/09/2021, ha: assolto CE IO CA e DI LA dall'imputazione di bancarotta documentale, per non aver commesso il fatto;
rideterminato la pena principale in anni 3 e mesi 10 di reclusione e in anni 3 di reclusione, rispettivamente per il primo e per la seconda;
rideterminato le pene accessorie nella durata corrispondente alla pena principale;
condannato gli imputati al risarcimento dei danni a favore della parte civile;
confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione SA CA, CE IO CA e DI LA, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Vincenzo Perrone, articolando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., sei motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione del principio di immutabilità del giudice ex art. 525 e nullità della sentenza ex art. 179 cod. proc. pen. Alla prima udienza del 14/11/2014, il Tribunale provvide all'ammissione dei mezzi di prova, mentre le udienze successive, fino al quella in cui fu deliberata la sentenza di primo grado, furono tenute da un collegio diverso, per la sostituzione di uno dei giudici a latere, con conseguente violazione delle norme indicate;
né in senso contrario può invocarsi Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajramí, Rv. 276754 - 01, poiché nel caso di specie le prove di cui era stata chiesta l'ammissione erano solo quelle del P.M., sicché la richiesta di modifica o di revoca delle richieste di prova già proposte dinanzi al diverso giudice poteva provenire solo dal P.M. 2 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riguardo a tutti gli imputati, illogicità e travisamento della prova. Rispetto alle prove valorizzate dal Tribunale, il ricorso sottolinea la natura indiziaria del processo e la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari costituiti dai documenti rappresentati dalla relazione ex art. 33 I. fall., dalla sentenza dichiarativa di fallimento, dalle indagini della polizia giudiziaria e dal contratto di cessione di ramo d'azienda. I primi due documenti, per stessa ammissione del curatore, sono frutto di supposizioni e di ricostruzioni ipotetiche, ma in atti non si rinvengono né i bilanci della fallita, né le fatture acquisite alla procedura fallimentare, mentre il perito ha riferito di non aver trovato magazzino e che la presenza di merce era stata desunta dalle istanze di fallimento al passivo, laddove dal fascicolo fallimentare non è transitato nel fascicolo del presente giudizio nessun documento che certificasse acquisti di merce relativi agli anni indicati dal curatore e istanze di insinuazione al passivo. Il teste di P.G. Palmieri ha affermato che era intervenuta una cessione di ramo d'azienda, ma non confermava che durante l'attività di P.G. fossero stati accertati fatti di distrazione emergenti dall'analisi dei rapporti bancari della fallita, laddove tra i documenti prodotti in atti non vi erano gli esiti di accertamenti bancari o altro che confermasse la ricostruzione degli investigatori, né documenti attestanti la compravendita di merce tra la fallita e Esse Trade s.r.I.. In ogni caso, il Tribunale cita bilanci e fatture, non presenti in atti, dai quali afferma che si possono trarre elementi significativi di valutazione. Entrambe le sentenze di merito si fondano su indizi non dotati di gravità, di precisione e di concordanza e numerosi atti - indicati come provenienti dal giudizio civile - non sono allegati, laddove la stessa sentenza dichiarativa di fallimento è stata prodotta senza la necessaria allegazione di specifici atti e documenti che ne siano stati il presupposto, il che mina la solidità del ragionamento del Tribunale di Brindisi, mentre, a fronte delle censure degli appellanti, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, travisando anch'essa la prova, ossia dando per sussistenti documenti o atti non acquisiti al fascicolo. 2.2.1. Con specifico riferimento alla posizione di LA, l'unico elemento a carico è la veste di socia di entrambe le società, ma tale indizio isolato e non riscontrato non assume il rango di prova. 2.2.2. Con riguardo alla posizione di CE IO CA, unico indizio è il ruolo formale all'interno della società, ma, essendo egli amministratore di Esse Trade s.r.I., per sostenere il concorso nel reato, il Tribunale supponeva la conoscenza da parte sua degli eventi della fallita, mentre la Corte di appello, a fronte di specifica doglianza degli imputati, ha confermato la condanna senza motivare le ragioni dell'infondatezza del motivo di appello. 3 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo alla posizione di tutti i ricorrenti, violazione degli artt. 429, 178 e 179 cod. proc. pen., per la genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, dal quale non si comprende se SA CA sia chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 216, primo comma, I. fall. o di quello di cui all'art. 223, primo comma, I. fall. ovvero se IO CA e LA rispondano di un reato proprio, di un reato attribuibile alle figure di cui all'art. 216 I. fall. o di concorso con gli imputati. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo a tutti i ricorrenti, inosservanza degli artt. 216 e 217 I. fall. Le due condotte ritenute sussistenti (cessione del ramo d'azienda e sottrazione della documentazione contabile) potrebbero essere considerate operazioni imprudenti, con conseguente riqualificazione in termini di bancarotta semplice, ma la Corte di appello non ha motivato sulla doglianza. 2.5. Il quinto motivo denuncia, con riguardo a tutti i ricorrenti, inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione. Quanto a SA OV, la Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, senza motivare sulle deduzioni proposte con l'atto di appello, laddove le circostanze attenuanti generiche non possono essere escluse solo sulla base della considerazione dei precedenti. A proposito di CE IO OV vale la medesima considerazione, tanto più che il precedente è rappresentato da un decreto penale di condanna per omesso versamento delle trattenute previdenziali e da un reato del 2002 (tanto che neppure gli veniva contestata la recidiva). Per quanto riguarda LA, la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Per tutti gli imputati, la Corte di appello non risponde al motivo circa la dedotta impossibilità di comprendere se gli imputati erano stati condannati per l'ipotesi di cui all'art. 216 I. fall. o in relazione all'art. 223 I. fall., posto che all'epoca della cessione del ramo di azienda SA CA non era ancora fallito. 2.6. Il sesto motivo denuncia, con riguardo a tutti i ricorrenti, inosservanza degli artt. 522, comma 2, e 82, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il difensore della parte civile non ha partecipato al giudizio di appello e non ha depositato le conclusioni scritte, sicché erroneamente la Corte di appello ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese di costituzione nel secondo grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 4 2. Il primo motivo è infondato. Come puntualmente rimarcato dalla Corte di appello di Lecce, le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare come il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richieda che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova, ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 01), modifica o revoca che i ricorsi neppure deducono essere intervenute nel caso di specie. I ricorrenti argomentano poi sulla base del rilievo che, nel caso di specie, le richieste probatorie ammesse provenivano dal pubblico ministero, ma il dato non sposta in alcun modo i termini della questione, così come impostata e risolta dalla decisione delle Sezioni unite, che hanno chiarito che «l'ordinanza ammissiva delle prove resa ex art. 495 cod. proc. pen. dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione non va [...] formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata o revocata;
peraltro, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere», tanto più che, come chiarito sempre da Sez. U, Bajranni, l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa: diritto, questo, che i ricorrenti non deducono di aver esercitato. Privo di consistenza poi è il riferimento al principio tempus regit actum in assenza di qualsiasi intervento normativo sopravvenuto. 3. Il secondo motivo denuncia promiscuamente, illogicità della motivazione e travisamento della prova. Muovendo da quest'ultima doglianza, essa è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 3.1. Come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima, tra l'altro, non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il 5 profilo logico, posto che gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). I ricorrenti non solo non articolano alcuna puntuale deduzione circa l'attitudine dei documenti che non risulterebbero acquisiti a disarticolare l'intero ragionamento svolto dai giudici, ma calibrano il denunciato travisamento per omissione prevalentemente, se non esclusivamente, sulla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le valutazioni della sentenza della Corte di appello impugnata circa i dati probatori a sostegno del giudizio di conferma della sentenza di primo grado in ordine ai fatti di bancarotta. Il che, all'evidenza, mette in luce un profilo di inammissibilità dei ricorsi, profilo ancor più nettamente delineato dall'esame, anche sommario, dalla motivazione del Tribunale di Brindisi, dalla quale emerge l'acquisizione di una pluralità di documenti (alla stregua dei quali i ricorrenti avrebbero dovuto svolgere il vaglio di incidenza sulla base conoscitiva dei giudici di merito dei documenti indicati come non acquisiti), quali, la sentenza dichiarativa di fallimento, la relazione del curatore ex art. 33 I. fall. (che ha natura di prova documentale: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664) accompagnata dall'esame del curatore stesso nel corso di ben due udienze (oltre che dall'esame dell'ufficiale di polizia giudiziaria che condusse le indagini), l'atto notarile del 21/09/2009 di cessione di ramo d'azienda posto in essere tra la società fallita e Essetrade. Ora, la Corte di appello ha chiaramente indicato i dati probatori ritenuti integranti il nucleo centrale della ratio decidendi della conferma del giudizio di colpevolezza sui reati fallimentari: la sottovalutazione dei valori economici di attrezzature e avviamento dei due esercizi ceduti, da una parte, e dall'altra, la circostanza che il contratto di cessione (acquisito, come si è visto) faceva generico riferimento all'avvenuto pagamento del prezzo da parte della società acquirente prima della stipula dell'atto, senza specificamente indicarne tempo e modalità e lasciando che ne facesse fede solo l'amministratore dell'acquirente. Aggiunge ancora la sentenza impugnata che la partecipazione a titolo di concorso esterno ex art. 110 cod. pen. di CE IO CA e di LA trova conferma non solo negli organigrammi delle due società, di cui erano amministratori i due fratelli, mentre LA era socia di entrambe, ma anche nei connotati generali dell'operazione, caratterizzati, anche per il contesto cronologico e soggettivo in cui si svolse, dal "travaso" di attività (e di personale) 6 dalla fallita alla società appena costituita. La rapida rassegna della ricostruzione del giudice di appello e dei dati probatori sui quali si fonda conferma l'insuperabile deficit dei ricorsi nella denuncia del travisamento della prova e, con esso, l'inammissibilità delle doglianze. 3.2. Le doglianze articolate sempre nel secondo motivo in punto di illogicità della motivazione, che, in buona sostanza, chiamano in causa l'adeguatezza del compendio probatorio posto a fondamento del decisum, sono anch'esse inammissibili. In disparte le - già scrutinate e disattese - deduzioni circa gli atti indicati come non acquisiti, rileva la Corte che i ricorrenti muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argonnentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191230). In primo luogo, i ricorsi non si confrontano con il quadro generale in estrema sintesi descritto, un quadro, peraltro, ulteriormente arricchito dai rilievi del giudice di primo grado, lì dove ha rimarcato che presso l'unità adibita a concreto esercizio dell'attività il curatore aveva rintracciato SA CA e ivi aveva sede operativa una nuova attività commerciale di Esse Trade s.r.I., denominata "Smog Italia" (costituita il 14/07/2009 e avente CE IO CA come amministratore e socio e LA come socio, nonché due dipendenti - SE FR e LL ZA - che erano gli stessi dipendenti della fallita). Le censure relative alle posizioni di CE IO CA e di LA sono manifestamente infondate, avendo la Corte distrettuale dato conto del ruolo rivestito nelle due società (cedente e cessionaria) interessate all'operazione, ma anche nell'operazione stessa. Il primo era amministratore della società "destinataria" dei rami di azienda distratti, ossia ceduti per una prezzo frutto, come rileva il giudice di appello, di un'evidente, significativa sottovalutazione. La seconda (socia di maggioranza della fallita e di minoranza della "nuova" società cessionaria dei rami di azienda della prima) fu - sottolinea il giudice di appello - necessariamente coinvolta in un contratto fondamentale per la sua stessa esistenza, in quanto privata di entrambi i suoi rami d'azienda, il 7 che ne determinò la cessazione dell'attività: come evidenzia la sentenza di primo grado, LA partecipò direttamente alla costituzione della nuova società la quale, tra i suoi primi atti di gestione, acquisì i rami d'azienda di Ingro Italia (ossia della società di cui l'imputata deteneva la maggioranza delle quote), sicché, nell'ambito di un preciso disegno criminoso, la costituzione della nuova società ha reso possibile la distrazione contestata. Il tutto, nel più ampio contesto dal quale, come mette in luce la sentenza impugnata, per non contestabili fattori cronologici e soggettivi, emergeva «un travaso di attività da un'azienda evidentemente non florida (e destinata a fallire poco più di un anno dopo) a un'altra di recentissima costituzione», entrambe riconducibili allo stesso nucleo familiare. Espressione di un percorso motivazionale immune da vizi logici, le conclusioni delle conformi sentenze di merito non sono scalfite, nella loro tenuta argomentativa, dalle censure dei ricorrenti, che, incentrate sui ruoli formali rivestiti in seno alle due società, si sottraggono alla puntuale disamina critica del complessivo ragionamento dei giudici di merito e degli elementi sui quali si fonda, risultando, sotto questo profilo, i ricorsi anche carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche a prescindere dal rilievo che i ricorrenti neppure deducono di avere tempestivamente eccepito il vizio denunciato, esso è manifestamente insussistente, in quanto i fatti di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale sono chiaramente descritti attraverso il puntuale riferimento al combinato disposto delle norme in materia, il riferimento alla fattispecie concorsuale cristallizzato nel richiamo all'art. 110 cod. pen. (in linea con l'esplicita attribuzione, nel corpo della motivazione, a CE IO CA e a LA del ruolo di concorrenti esterni) e l'indicazione della posizione rivestita in seno alla fallita e alla società beneficiaria dei fatti di bancarotta. Conclusione, questa, valida anche per analoghe deduzioni articolate in seno al quinto motivo, dovendosi solo sottolineare l'irrilevanza del fatto che il fallimento intervenne dopo la cessione. 5. Privo di consistenza è il quarto motivo, poiché la conferma della sentenza di primo grado in punto di affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e quella documentale attesta, implicitamente ma univocamente, il mancato accoglimento della invocata riqualificazione a norma dell'art. 217 I. fall. 6. Il quinto motivo non merita accoglimento. 8 Con riferimento ai due CA, la Corte distrettuale ha confermato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti (anche specifici per uno dei due) a loro carico, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Pe quanto riguarda LA, la Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso), ha rimarcato, da una parte, l'insussistenza di elementi suscettibili di positiva valutazione per i fatti di reato di non modesta rilevanza e, dall'altra, l'irrogazione della pena nel minimo edittale: rilievi, questi, che rendono ragione dell'infondatezza del motivo. 7. Il sesto motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, l'assenza all'udienza di discussione della parte civile impugnante e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sé, manifestazione inequivoche di rinuncia implicita al gravame (ex plurimis, Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, Rivi, Rv. 272980). Esclusa la rinuncia all'appello proposto, la Corte di appello ha correttamente statuito sul gravame della parte civile e, accoltolo, ha proceduto alla liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza. 8. Complessivamente considerati, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/03/2023.