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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6104 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: RE EG - Presidente - Sent. n. sez. 193/2026 CI LI CC - 22/01/2026 MA MI TU R.G.N. 36438/2025 IO CO LA RD - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: 1. RO IE, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Maria Claudia Conidi Ridola - di fiducia 2. RO AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Salvatore D’TO - di fiducia avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari nel procedimento nel quale sono indagati: RA TO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Alessandro Pignataro - di fiducia RA AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Alessandro Pignataro - di fiducia AN FA, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Fabio Ambrosio - di fiducia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Laura Condemi, ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6104 Anno 2026 Presidente: EG RE Relatore: RD LA Data Udienza: 22/01/2026 2 letta la memoria difensiva nell’interesse dell’indagato AN FA, a firma dell’avv. Fabio Ambrosio, datata 17/01/2026; letta la memoria difensiva nell’interesse degli indagati RA TO e RA AN, a firma dell’avv. Alessandro Pignataro, datata 16/01/2026. 1. A seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di TO RA, AN RA e FA AN, indagati per i reati di cui agli artt. 56 cod. pen., 629 cod. pen., 512- cod. pen., 416- cod. pen., e di opposizione delle persone offese IE RO e AN RO, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, con ordinanza emessa il 3 ottobre 2025, disponeva l’archiviazione del procedimento. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori delle persone offese, deducendo: Per IE RO: 2.1. Abnormità funzionale dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per violazione dei limiti di cui agli artt. 409 cod. proc. pen. e 410 cod. proc. pen. e per esorbitanza dell’attività del Giudice per le indagini preliminari nel caso concreto, e ammissibilità del ricorso art. 111 Cost. e 568, comma 2, cod. proc. pen. Si deduce che il Giudice avrebbe esorbitato dai propri poteri anticipando il giudizio di merito di non responsabilità nei confronti degli indagati, così sostituendosi illegittimamente al giudice del dibattimento e paralizzando il diritto della persona offesa all'accertamento processuale. Per AN RO: 2.2. Abnormità dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione agli artt. 127 cod. proc. pen., 408 cod. proc. pen., 409 cod. proc. pen., 410 cod. proc. pen. Si deduce che il giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dalle persone offese in sede di udienza in camera di consiglio, fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, relativa alla possibilità di acquisizione e conseguente utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa degli indagati ed emettendo così un provvedimento di archiviazione che si discosta dagli schemi legali previsti dal codice di procedura penale, in quanto basato anche sul materiale probatorio illegittimamente acquisito dalla difesa degli indagati. Nella fattispecie, il difensore degli indagati aveva integrato la prova attraverso consulenze tecniche, l'acquisizione di una consulenza tecnica avente ad 3 oggetto le trascrizioni di due audio, acquisendo un audio, esibendo un documento ipoteticamente a firma della persona offesa IE RO e disponendo una consulenza grafologica, attraverso la quale presuntivamente si sarebbe accertata la riconducibilità della grafia riportata sull'atto ad IE RO. In tal modo, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe consentito all'indagato di integrare la prova, di sostituirsi al Pubblico Ministero nell'ambito dell'espletamento delle indagini e allo stesso Giudice per le indagini preliminari nella valutazione della necessità di esperire indagini suppletive. Si contesta, in particolare, che non è consentito alla difesa degli indagati esperire attività integrative di indagine ne è possibile per il giudice per le indagini preliminari recepire tale attività di indagine e decidere sulla sua base, non essendo consentita a quest’ultimo alcuna integrazione probatoria, potendo unicamente demandare con ordinanza al pubblico ministero di svolgere indagini suppletive. 1. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi denunciano vizi di abnormità del provvedimento impugnato, sono inammissibili per i motivi qui indicati. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 – 01). 2.1. Nella fattispecie non ricorrono profili di abnormità del provvedimento né dal punto di vista strutturale né funzionale. Sotto il profilo strutturale, l'ordinanza di archiviazione impugnata è stata pacificamente adottata in un caso espressamente previsto dalla disciplina normativa e il Giudice per le indagini preliminari, che ha effettuato un giudizio di non idoneità degli elementi di prova raccolti a formulare «una ragionevole previsione di condanna», secondo la nuova regola di giudizio prevista dall’art. 408 cod. proc. pen., introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non ha 4 evidentemente ecceduto dai poteri conferitogli, essendosi limitato ad operare la valutazione impostagli dalla legge. Quanto al profilo funzionale, l'impossibilità di proseguire il procedimento che consegue ad un provvedimento di archiviazione è la conseguenza ordinaria dell'atto processuale adottato e non già un effetto anomalo derivante da un atto processuale abnorme. In ogni caso, trattandosi di provvedimento a stabilità limitata, lo stesso non è definitivamente preclusivo della procedibilità, essendo possibile disporre la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. 2.2. Ne consegue che, come già affermato dalla Corte, l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura " ", ai sensi dell'art. 610, comma 5- , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01). 3. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RD RE EG
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Laura Condemi, ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6104 Anno 2026 Presidente: EG RE Relatore: RD LA Data Udienza: 22/01/2026 2 letta la memoria difensiva nell’interesse dell’indagato AN FA, a firma dell’avv. Fabio Ambrosio, datata 17/01/2026; letta la memoria difensiva nell’interesse degli indagati RA TO e RA AN, a firma dell’avv. Alessandro Pignataro, datata 16/01/2026. 1. A seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di TO RA, AN RA e FA AN, indagati per i reati di cui agli artt. 56 cod. pen., 629 cod. pen., 512- cod. pen., 416- cod. pen., e di opposizione delle persone offese IE RO e AN RO, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, con ordinanza emessa il 3 ottobre 2025, disponeva l’archiviazione del procedimento. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori delle persone offese, deducendo: Per IE RO: 2.1. Abnormità funzionale dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per violazione dei limiti di cui agli artt. 409 cod. proc. pen. e 410 cod. proc. pen. e per esorbitanza dell’attività del Giudice per le indagini preliminari nel caso concreto, e ammissibilità del ricorso art. 111 Cost. e 568, comma 2, cod. proc. pen. Si deduce che il Giudice avrebbe esorbitato dai propri poteri anticipando il giudizio di merito di non responsabilità nei confronti degli indagati, così sostituendosi illegittimamente al giudice del dibattimento e paralizzando il diritto della persona offesa all'accertamento processuale. Per AN RO: 2.2. Abnormità dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione agli artt. 127 cod. proc. pen., 408 cod. proc. pen., 409 cod. proc. pen., 410 cod. proc. pen. Si deduce che il giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dalle persone offese in sede di udienza in camera di consiglio, fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, relativa alla possibilità di acquisizione e conseguente utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa degli indagati ed emettendo così un provvedimento di archiviazione che si discosta dagli schemi legali previsti dal codice di procedura penale, in quanto basato anche sul materiale probatorio illegittimamente acquisito dalla difesa degli indagati. Nella fattispecie, il difensore degli indagati aveva integrato la prova attraverso consulenze tecniche, l'acquisizione di una consulenza tecnica avente ad 3 oggetto le trascrizioni di due audio, acquisendo un audio, esibendo un documento ipoteticamente a firma della persona offesa IE RO e disponendo una consulenza grafologica, attraverso la quale presuntivamente si sarebbe accertata la riconducibilità della grafia riportata sull'atto ad IE RO. In tal modo, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe consentito all'indagato di integrare la prova, di sostituirsi al Pubblico Ministero nell'ambito dell'espletamento delle indagini e allo stesso Giudice per le indagini preliminari nella valutazione della necessità di esperire indagini suppletive. Si contesta, in particolare, che non è consentito alla difesa degli indagati esperire attività integrative di indagine ne è possibile per il giudice per le indagini preliminari recepire tale attività di indagine e decidere sulla sua base, non essendo consentita a quest’ultimo alcuna integrazione probatoria, potendo unicamente demandare con ordinanza al pubblico ministero di svolgere indagini suppletive. 1. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi denunciano vizi di abnormità del provvedimento impugnato, sono inammissibili per i motivi qui indicati. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 – 01). 2.1. Nella fattispecie non ricorrono profili di abnormità del provvedimento né dal punto di vista strutturale né funzionale. Sotto il profilo strutturale, l'ordinanza di archiviazione impugnata è stata pacificamente adottata in un caso espressamente previsto dalla disciplina normativa e il Giudice per le indagini preliminari, che ha effettuato un giudizio di non idoneità degli elementi di prova raccolti a formulare «una ragionevole previsione di condanna», secondo la nuova regola di giudizio prevista dall’art. 408 cod. proc. pen., introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non ha 4 evidentemente ecceduto dai poteri conferitogli, essendosi limitato ad operare la valutazione impostagli dalla legge. Quanto al profilo funzionale, l'impossibilità di proseguire il procedimento che consegue ad un provvedimento di archiviazione è la conseguenza ordinaria dell'atto processuale adottato e non già un effetto anomalo derivante da un atto processuale abnorme. In ogni caso, trattandosi di provvedimento a stabilità limitata, lo stesso non è definitivamente preclusivo della procedibilità, essendo possibile disporre la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. 2.2. Ne consegue che, come già affermato dalla Corte, l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura " ", ai sensi dell'art. 610, comma 5- , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01). 3. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RD RE EG