Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6104
CASS
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Abnormità funzionale dell'ordinanza del GIP per violazione dei limiti di cui agli artt. 409 e 410 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che non ricorrono profili di abnormità né strutturale né funzionale. L'ordinanza di archiviazione è stata adottata in un caso previsto dalla legge e il GIP ha effettuato la valutazione impostagli dall'art. 408 c.p.p. L'impossibilità di proseguire il procedimento è conseguenza ordinaria di un'archiviazione e non di un atto abnorme. Inoltre, l'atto ha stabilità limitata e non è definitivamente preclusivo della procedibilità.

  • Rigettato
    Ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. e 568, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che non ricorrono profili di abnormità né strutturale né funzionale. L'ordinanza di archiviazione è stata adottata in un caso previsto dalla legge e il GIP ha effettuato la valutazione impostagli dall'art. 408 c.p.p. L'impossibilità di proseguire il procedimento è conseguenza ordinaria di un'archiviazione e non di un atto abnorme. Inoltre, l'atto ha stabilità limitata e non è definitivamente preclusivo della procedibilità.

  • Rigettato
    Abnormità dell'ordinanza del GIP in relazione agli artt. 127, 408, 409, 410 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che non ricorrono profili di abnormità né strutturale né funzionale. L'ordinanza di archiviazione è stata adottata in un caso previsto dalla legge e il GIP ha effettuato la valutazione impostagli dall'art. 408 c.p.p. L'impossibilità di proseguire il procedimento è conseguenza ordinaria di un'archiviazione e non di un atto abnorme. Inoltre, l'atto ha stabilità limitata e non è definitivamente preclusivo della procedibilità.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla questione relativa all'acquisizione e utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa degli indagati

    La Corte ha ritenuto che non ricorrono profili di abnormità né strutturale né funzionale. L'ordinanza di archiviazione è stata adottata in un caso previsto dalla legge e il GIP ha effettuato la valutazione impostagli dall'art. 408 c.p.p. L'impossibilità di proseguire il procedimento è conseguenza ordinaria di un'archiviazione e non di un atto abnorme. Inoltre, l'atto ha stabilità limitata e non è definitivamente preclusivo della procedibilità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6104
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo