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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente
BE NT, RE
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 118/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA - Indirizzo_1 86100 CA CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - CA - Indirizzo_2 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 604/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 027 2022 00030032 44 000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 027 2022 00030032 44 000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di primo grado
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di prime cure
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CA con cui l'Ufficio richiedeva il pagamento della somma pari ad € 2.212,95 a titolo di minor credito IVA anno 2017 determinato a seguito di controllo automatizzato.
A sostegno delle proprie ragioni ,il contribuente deduceva di aver presentato istanza di rateizzazione delle somme dovute con accoglimento della stessa da parte dell'Ufficio.
Inoltre precisava il contribuente di aver regolarmente provveduto al pagamento delle prime quattro rate
, appalesandosi illegittima la emissione della cartella di pagamento de qua.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la piena legittimità del suo operato inquanto il contribuente aveva di fatto iniziato i versamenti solo dopo la scadenza dei termini assegnati e concordati e cioè decorsi i trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative agli avvisi bonari di pagamento .
Faceva rilevare la legittimità delle iscrizioni a ruolo in quanto, essendo stati notificati gli avvisi bonari direttamente al contribuente e non all'intermediario, il sig. Resistente_1
Resistente_1 avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle prime rate entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni.
Non avendo questi effettuato i pagamenti delle prime rate rispettivamente entro l'11/12/2021 e il 27/12/2021, non si era perfezionata alcuna regolare adesione agli avvisi bonari ricevuti e, di conseguenza, gli importi erano stati legittimamente iscritti a ruolo.
In ogni caso, l'Ufficio provvedeva a sgravare parzialmente i ruoli sottesi alla cartella impugnata, scomputando gli importi dei versamenti medio tempore effettuati dal contribuente.
Altresì deduceva l'Ufficio di aver comunque provveduto a due sgravi delle somme pagate dal ricorrente uno per € 782,46 e l'altro per € 648,83 , il tutto con rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.
Il contribuente depositava agli atti memoria in cui deduceva di aver provveduto ad ulteriori pagamenti per € 750,85, insistendo nelle sue richieste.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA con sentenza N. 604/2023 accoglieva parzialmente il ricorso e annullava la cartella impugnata riconoscendo e dichiarando dovuta dal contribuente solo la residua somma di € 31,21,il tutto con compensazione delle spese processuali.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Ufficio risulta infondato in fatto e in diritto me pertanto lo stesso non merita accoglimento .
Le deduzioni tutte e le richieste avanzate dall'Ufficio nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo Giudicante.
Nella fattispecie questa Corte rileva che in relazione alla cartella di pagamento pari all'importo di € 2.212,95 impugnata dal contribuente, il medesimo provvedeva a versare in favore dell'Erario la somma di € 750,85 oltre le somme già versaste per € 782,46 ed € 648,83 oggetto di successivo sgravio da parte dell'Ufficio , il tutto per un ammontare di € 2.181,74.
Orbene considerata la somma portata dalla cartella di pagamento oggetto di impugnativa , risulta pacifica la sussistenza in capo al contribuente di una residua somma a debito da versare in favore dell'Erario per l'esiguo ammontare di € 31,21 .
Di conseguenza , nel caso di specie appare in tutta evidenza che la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio nell'atto esecutivo de quo , cartella di pagamento , sia del tutto infondata con conferma in capo al contribuente del debito tributario residuo effettivo dovuto pari ad € 31,21.
Pertanto , considerata la posizione debitoria dell'Ufficio nella misura innanzi specificata , questa
Corte rileva sussistere la infondatezza della cartella di pagamento in oggetto , con conseguente indubbio annullamento della stessa e riconoscimento in capo al contribuente del debito in contestazione esistente nella sola misura di € 31,21.
Di conseguenza questa Corte annulla la cartella impugnata e dichiara che la residua somma dovuta dal contribuente ammonta ad € 31,21, il tutto con conferma della sentenza di Prime Cure.
Altresì , questo Giudicante dispone la compensazione delle spese tra le parti in considerazione della materia trattata e ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente
BE NT, RE
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 118/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA - Indirizzo_1 86100 CA CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - CA - Indirizzo_2 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 604/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 027 2022 00030032 44 000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 027 2022 00030032 44 000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di primo grado
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di prime cure
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CA con cui l'Ufficio richiedeva il pagamento della somma pari ad € 2.212,95 a titolo di minor credito IVA anno 2017 determinato a seguito di controllo automatizzato.
A sostegno delle proprie ragioni ,il contribuente deduceva di aver presentato istanza di rateizzazione delle somme dovute con accoglimento della stessa da parte dell'Ufficio.
Inoltre precisava il contribuente di aver regolarmente provveduto al pagamento delle prime quattro rate
, appalesandosi illegittima la emissione della cartella di pagamento de qua.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la piena legittimità del suo operato inquanto il contribuente aveva di fatto iniziato i versamenti solo dopo la scadenza dei termini assegnati e concordati e cioè decorsi i trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative agli avvisi bonari di pagamento .
Faceva rilevare la legittimità delle iscrizioni a ruolo in quanto, essendo stati notificati gli avvisi bonari direttamente al contribuente e non all'intermediario, il sig. Resistente_1
Resistente_1 avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle prime rate entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni.
Non avendo questi effettuato i pagamenti delle prime rate rispettivamente entro l'11/12/2021 e il 27/12/2021, non si era perfezionata alcuna regolare adesione agli avvisi bonari ricevuti e, di conseguenza, gli importi erano stati legittimamente iscritti a ruolo.
In ogni caso, l'Ufficio provvedeva a sgravare parzialmente i ruoli sottesi alla cartella impugnata, scomputando gli importi dei versamenti medio tempore effettuati dal contribuente.
Altresì deduceva l'Ufficio di aver comunque provveduto a due sgravi delle somme pagate dal ricorrente uno per € 782,46 e l'altro per € 648,83 , il tutto con rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.
Il contribuente depositava agli atti memoria in cui deduceva di aver provveduto ad ulteriori pagamenti per € 750,85, insistendo nelle sue richieste.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA con sentenza N. 604/2023 accoglieva parzialmente il ricorso e annullava la cartella impugnata riconoscendo e dichiarando dovuta dal contribuente solo la residua somma di € 31,21,il tutto con compensazione delle spese processuali.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Ufficio risulta infondato in fatto e in diritto me pertanto lo stesso non merita accoglimento .
Le deduzioni tutte e le richieste avanzate dall'Ufficio nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo Giudicante.
Nella fattispecie questa Corte rileva che in relazione alla cartella di pagamento pari all'importo di € 2.212,95 impugnata dal contribuente, il medesimo provvedeva a versare in favore dell'Erario la somma di € 750,85 oltre le somme già versaste per € 782,46 ed € 648,83 oggetto di successivo sgravio da parte dell'Ufficio , il tutto per un ammontare di € 2.181,74.
Orbene considerata la somma portata dalla cartella di pagamento oggetto di impugnativa , risulta pacifica la sussistenza in capo al contribuente di una residua somma a debito da versare in favore dell'Erario per l'esiguo ammontare di € 31,21 .
Di conseguenza , nel caso di specie appare in tutta evidenza che la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio nell'atto esecutivo de quo , cartella di pagamento , sia del tutto infondata con conferma in capo al contribuente del debito tributario residuo effettivo dovuto pari ad € 31,21.
Pertanto , considerata la posizione debitoria dell'Ufficio nella misura innanzi specificata , questa
Corte rileva sussistere la infondatezza della cartella di pagamento in oggetto , con conseguente indubbio annullamento della stessa e riconoscimento in capo al contribuente del debito in contestazione esistente nella sola misura di € 31,21.
Di conseguenza questa Corte annulla la cartella impugnata e dichiara che la residua somma dovuta dal contribuente ammonta ad € 31,21, il tutto con conferma della sentenza di Prime Cure.
Altresì , questo Giudicante dispone la compensazione delle spese tra le parti in considerazione della materia trattata e ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese.