Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
Rientra tra i soggetti legittimati a proporre l'istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dell' art. 322 cod. proc. pen., anche chi utilizzava illegittimamente il bene sequestrato, e tra questi il detentore qualificato nella sua qualità di locatario avente la disponibilità della "res" e l'interesse a riottenerla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1999, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Acquarone Presidente del 30.04.1999
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere N.1621
3. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N.00737/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone in data 14.12.1998 che, in accoglimento dell'istanza del Ministero delle Finanze, ha revocato il sequestro preventivo dei locali destinati all'Ufficio del Registro di Crotone disposto il 30.10.1998 dal GIP presso la Pretura di Crotone;
Visti gli atti l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentiti il P.M. nella persona del P.G., Dott. Vittorio Martusciello, ed il difensore del Ministero delle Finanze, avv. Michele Greco, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza 14.12.1998 il Tribunale del riesame di Crotone revocava il sequestro preventivo dei locali condotti in locazione dall'Amministrazione Finanziaria, sequestro disposto dal GIP per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Affermava che, pur se la situazione dei luoghi era da considerarsi mutata risposto alla data dei sopralluoghi "come affermato dal ricorrente e non smentito da contrarie risultanze in atti",
ancora sussistevano le violazioni degli art. 9 e 13 d.P.R. n.547/1955 (mancanza delle indicazioni relative al carico massimo del solaio;
difetto di idonee uscite di sicurezza);
vi era nesso strumentale tra l'immobile oggetto del sequestro ed il reato ipotizzato, costituendo l'immobile in sè pericolo per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti e perpetuando la disponibilità e l'utilizzo da parte dell'Amministrazione la commissione del reato doveva escludersi che l'esistenza di uno specifico rimedio amministrativo, quale è quello previsto dagli art. 20 e segg,. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 per l'eliminazione della situazione di illiceità con la conseguenziale estinzione del reato, precludesse l'applicazione della misura cautelare, ostando il dato normativo di cui al citato decreto e la diversa natura e finalità dei due istituti.
Ravvisava, però, l'opportunità del collegamento tra la norma dell'art. 321 c.p.p. e quelle di cui all'art. 20 e segg. del decreto legislativo citato osservando che "la situazione dei locali in sequestro appare notevolmente mutata rispetto a quella fotografata dalla P.G. e che è stata valutata dal GIP... per cui va senza dubbio rilevata la quasi certa esclusione di numerose tra le violazioni segnalate, non più permanenti allo stato attuale e quindi una minore gravità della stessa situazione dei locali in questione". Riteneva, perciò, non adeguato alle necessità di evitare la protrazione delle conseguenze del reato, per le violazioni apparentemente sussistenti, l'utilizzo del sequestro preventivo che nella materia della sicurezza del lavoro, dopo l'emanazione del decreto legislativo citato "andrebbe opportunamente riservato solo alle situazioni di grave ed imminente pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed utenti di un ufficio, situazione che non consentano di ricorrere alle procedure amministrative". Proponeva ricorso per cassazione il p.m. denunciando:
1. violazione dell'art 322 c.p.p. sussistendo carenza di legittimazione del locatario a proporre richiesta di riesame di una misura cautelare reale;
2. difetto assoluto di motivazione in riferimento alla ritenuta modifica della situazione dei luoghi, non avendo l'Amministrazione finanziaria fornito al riguardo alcuna prova;
3. violazione degli art. 321 e 20 d.l. n. 756/1994 poiché l'affermazione, secondo cui, in materia di sicurezza del lavoro, dopo l'emanazione del suddetto d.l., l'adozione della misura del sequestro preventivo andrebbe opportunamente riservata alle situazioni di grave ed imminente pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, stride col principio di assoluta autonomia tra i due istituti.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
In data 29.04.1999 il Ministero delle Finanze produceva memoria, che non può essere presa in considerazione, per la tardività del deposito.
L'ambito di legittimazione a proporre l'istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro preventivo comprende, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., "l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione", soggetti portatori dell'interesse, ravvisabile soltanto in base alla fattispecie considerata ed alle prospettazioni dell'interessato, che dal proposto gravame sorga la possibilità del dissequestro.
Rientra, pertanto, tra i soggetti legittimati, come correttamente ritenuto, anche chi utilizzava illegittimamente il bene sequestrato e, nel caso in esame, il detentore qualificato nella sua qualità di locatario avente la disponibilità della res e l'interesse a riottenerla (Cass. Sez. III 16.12.1997, Petino, RV 209861).
Il ricorso, nel resto, è fondato.
Ha il Tribunale riscontrato la permanenza, alla data della decisione, delle ipotesi di reato di cui agli art. 9 e 13 del d.P.R. n. 547/1955 (mancanza delle indicazioni relative al carico massimo del solaio ed il difetto di idonee uscite di sicurezza nell'immobile destinato ad ufficio pubblico) ed ha ravvisato nesso strumentale tra l'immobile oggetto del sequestro ed i reati ipotizzati, costituendo l'immobile in sè pericolo per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti e/o perpetuando la disponibilità ed l'utilizzo da parte dell'Amministrazione la commissione del reato.
Ha, inoltre, esattamente escluso che lo specifico rimedio amministrativo, quale è quello previsto dagli art. 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 per l'eliminazione della situazione di illiceità con la conseguenziale estinzione del reato, precluda l'applicazione della misura cautelare.
Tanto era sufficiente per affermare la permanenza dei requisiti legittimanti il mantenimento della misura cautelare, che, invece, è stata esclusa con argomentazioni illogiche e giuridicamente erronee. Infatti, il ritenuto mutamento della situazione dei luoghi è disancorato da qualsiasi dato di riscontro ed apoditticamente fondato sulle mere asserzioni del locatario, sicché non è sostenibile che si sia ristretto il numero delle ipotesi di reato ravvisate e che sia meno grave lo stato dei locali.
Peraltro, neanche dalla fondatezza di tali argomentazioni poteva conseguire la revoca della misura cautelare, erroneamente basata su un giudizio di inadeguatezza di tale strumento in riferimento alla minore gravità (rectius, minor numero) delle residue ipotesi di reato e sulla introduzione di una valutazione di opportunità del collegamento tra la norma dell'art. 321 c.p.p. e quelle del procedimento amministrativo finalizzato alla sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche in materia di sicurezza del lavoro. La sussistenza delle esigenze cautelari non dipende, infatti, dal numero delle violazioni ipotizzate nella materia de qua, ma dall'obiettiva consistenza dell'illecito, sicché anche soltanto una ipotesi di reato, (quelli del presente procedimento sono ancora in itinere), potrebbe bastare per l'imposizione della misura. Inoltre, pur essendo la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro parallela e coordinata al procedimento penale, non possono disconoscersi l'autonomia tra detta procedura ed il sequestro preventivo, poiché l'attivazione della procedura "non impedisce... il sequestro preventivo ai sensi degli art. 321 e segg. c.p.p." (art. 23 n. 3 d. lgs.) e la diversità delle finalità perseguite, perché, mentre la misura cautelare intende impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, la procedura amministrativa di cui agli art. 20 e segg. del decreto legislativo n. 758/1994 persegue la finalità di consentire, mediante la (eventuale) condotta fattiva e premiale dell'indagato, la sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche che pongano in pericolo beni primari dei lavoratori e degli utenti, donde l'arbitrarietà del giudizio che radichi la revoca della misura cautelare imposta nella materia de qua alla astratta possibilità che, avviata la suddetta procedura, il contravventore adempia alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, occorrendo, invece, l'effettività dell'adempimento e, ai fini dell'estinzione del reati, anche il pagamento della somma dovuta.
Pertanto, deve essere annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone che, previa ricognizione delle violazioni ipotizzate desumibili dalle acquisizioni processuali, dovrà, in conformità all'enunciato principio, riesaminare il punto relativo alla permanenza delle esigenze cautelari.
P Q M
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999