Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 24 ottobre 2003, n. 320
Articolo 3
- Legge 24 ottobre 2003, n. 320
Articolo 4 della Legge 24 ottobre 2003, n. 320
Versione
21 novembre 2003
21 novembre 2003