Articolo 29 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 marzo 1967
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Versione
27 ottobre 1982
Art. 29. (Esercizio finanziario e bilancio)

L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: una per la previdenza, l'altra per l'assistenza. ((2)) Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.
Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta al Comitato dei delegati, con eventuali proposte.
Copia dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e dei bilanci tecnici e' inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 20 ottobre 1982, n. 773 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' abrogato. Le somme gia' accantonate in conformita' della predetta norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non e' piu' obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della predetta legge."
Entrata in vigore il 27 ottobre 1982
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