Art. 8.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non puo' essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non puo' essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.