Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve ascriversi all'espiazione della pena a tutti gli effetti, sicché ad esso può essere applicato il beneficio della liberazione anticipata, che va revocato nell'ipotesi di sopravvenienza di condanna per delitto non colposo prevista dall'art. 54, comma terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Commentario • 1
- 1. Liberazione condizionale: come funzionaDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 10 luglio 2022
Cos'è la liberazione condizionale La revoca della liberazione condizionale La giurisprudenza Cos'è la liberazione condizionale [Torna su] Nel regolamentare la liberazione condizionale, l'articolo 176 del codice penale prevede che il detenuto il quale abbia scontato almeno trenta mesi di pena (comunque almeno la metà della pena inflittagli) e a condizione che rimangano meno di cinque anni all'espiazione definitiva, può essere ammesso alla liberazione condizionale laddove dimostri il suo ravvedimento. Se il condannato è recidivo, può comunque essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale a patto che abbia scontato almeno quattro anni di pena e comunque almeno tre quarti della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2012, n. 39854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39854 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/07/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 2354
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 4002/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 24/11/2011 del Tribunale di sorveglianza di Ancona nel proc. n. 629/2011;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Lettieri Nicola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. CI TO, collaboratore di giustizia, già beneficiario di liberazione condizionale, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 29 ottobre 2007, ex D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, convertito in L. n. 82 del 1991, come integrata dalla
L. 13 febbraio 2001, n. 45, con riguardo all'esecuzione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso il 6 febbraio 2006 dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, determinante la pena da espiare in anni 18, mesi 1 e giorni 24 di reclusione, è stato ammesso al medesimo beneficio, con la più recente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona del 24 novembre 2011, in epigrafe richiamata, in relazione al sopravvenuto provvedimento di cumulo di pene emesso dalla stessa Procura di Catanzaro il 4 gennaio 2011, comprendente il precedente cumulo del 6 febbraio 2006 e la pena di anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, di cui era stata sospesa l'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, conseguente alla revoca dell'indulto applicato a due condanne risalenti ai primi anni novanta.
Contestualmente il Tribunale ha disposto l'osservanza da parte del CI delle prescrizioni inerenti alla libertà vigilata, implicata dalla disposta liberazione condizionale, per la durata di cinque anni dalla data di notificazione della medesima ordinanza.
2. Ricorre per cassazione il CI tramite il difensore, avvocato Sante Foresta, il quale deduce la violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51 bis, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.), in riferimento agli artt. 176 e 177 c.p. e alla L. n. 82 del 1991, art.16 nonies, e il vizio di motivazione, per omesso provvedimento di prosecuzione della liberazione condizionale a favore del condannato, già in libertà vigilata nel costante rispetto delle prescrizioni impostegli, allorché era sopraggiunto il nuovo titolo;
e per illegittima determinazione della durata della libertà vigilata, implicata dalla nuova ammissione alla liberazione condizionale, stabilita dal Tribunale in cinque anni e, quindi, per un tempo superiore e quasi doppio rispetto a quello di anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione da eseguire in base al titolo sopravvenuto. A sostegno della sua tesi il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha assimilato la liberazione condizionale ad una misura alternativa alla detenzione, e la giurisprudenza del Tribunale di sorveglianza di Roma che, in casi simili a quello in esame, applica analogicamente la disposizione di cui all'art. 51 bis Ord. Pen..
3. Il Pubblico ministero presso questa Corte, ritenendo non applicabile analogicamente il disposto di cui all'art. 51 bis Ord. Pen., e, quindi, corretta la decisione del Tribunale di nuova applicazione della liberazione condizionale e della conseguente libertà vigilata, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in data 16 maggio 2012 con la quale ha approfondito la trattazione dei motivi proposti e insistito nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L'assimilazione della liberazione condizionale, disciplinata dagli artt. 176 e 177 c.p., nell'ambito delle cause di estinzione della pena di cui al capo 2^ del titolo 6^ del libro 1^ del codice penale, ad una misura alternativa alla detenzione discende dalla necessaria applicazione della libertà vigilata ad essa conseguente, ai sensi dell'art. 230 c.p., comma 1, n. 2), (v. le sentenze di questa stessa sezione, n. 14507/2009 e n. 29728/2011, citata anche dal ricorrente, che suppongono tale assimilazione).
Come è stato chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 25 maggio 1989, la liberazione condizionale, diversamente dalla sospensione condizionale della pena che non implica, nel momento in cui viene concessa, alcuna limitazione alla libertà personale del condannato, comporta, invece, dal momento in cui viene applicata fino a quello della sua revoca, l'adempimento, da parte del condannato, di particolari prescrizioni sicuramente limitatrici di tale libertà, donde la dichiarata illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 13 e 27 Cost, dell'art. 177 c.p., comma 1, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consentiva al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.
Coerentemente alla lezione del Giudice delle leggi, questa Corte di cassazione ha ritenuto che il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti e ad esso va applicato il beneficio della liberazione anticipata, così come quest'ultimo va revocato nell'ipotesi di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 54, comma 3, (Sez. 1, n. 7316 del 22/12/1999, dep. 10/02/2000,
Panetta, Rv. 215334; conforme: Sez. 1, n. 4678 del 27/06/2000, dep. 09/08/2000, Munari, Rv. 216788).
Se, dunque, la liberazione condizionale con la libertà vigilata da essa implicata costituisce esecuzione della pena con modalità alternative alla restrizione in carcere, ne discende la legittimità dell'applicazione analogica ad essa dell'art. 51 bis Ord. Pen., che espressamente prevede, nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, la prosecuzione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ove ne permangano le condizioni;
e la necessità che la durata della misura alternativa in prosecuzione non ecceda quella della pena sopravvenuta da eseguire, poiché il giudicato va considerato intangibile, nel senso che non può mai aumentarsi l'afflittività implicita della pena stabilita nella sentenza di condanna (v., ancora, Corte Cost., Sent. n. 282 del 1989, cit.).
L'ordinanza impugnata, avendo negato sia l'applicazione analogica dell'art. 51 bis Ord. Pen. con l'ammissione ex novo del condannato al beneficio della liberazione condizionale, sia la determinazione della durata della proseguita libertà vigilata in misura non superiore alla pena di anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione recata dal titolo esecutivo sopravvenuto, avendola stabilita invece in anni 5 decorrenti dalla data di notificazione della medesima ordinanza, è, pertanto, illegittima sotto entrambi i profili denunciati. Segue l'annullamento della decisione gravata con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di sorveglianza di Ancona, il quale si uniformerà a quanto disposto nella presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012