Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2012, n. 39854
CASS
Sentenza 19 luglio 2012

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Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve ascriversi all'espiazione della pena a tutti gli effetti, sicché ad esso può essere applicato il beneficio della liberazione anticipata, che va revocato nell'ipotesi di sopravvenienza di condanna per delitto non colposo prevista dall'art. 54, comma terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Commentario1

  • 1Liberazione condizionale: come funziona
    Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 10 luglio 2022

    Cos'è la liberazione condizionale La revoca della liberazione condizionale La giurisprudenza Cos'è la liberazione condizionale [Torna su] Nel regolamentare la liberazione condizionale, l'articolo 176 del codice penale prevede che il detenuto il quale abbia scontato almeno trenta mesi di pena (comunque almeno la metà della pena inflittagli) e a condizione che rimangano meno di cinque anni all'espiazione definitiva, può essere ammesso alla liberazione condizionale laddove dimostri il suo ravvedimento. Se il condannato è recidivo, può comunque essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale a patto che abbia scontato almeno quattro anni di pena e comunque almeno tre quarti della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2012, n. 39854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39854
Data del deposito : 19 luglio 2012

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